Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2009, n. 1132

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In tema di imposta sulle successioni, il riconoscimento del debito non è atto da cui il debito deriva, alla cui produzione l'art.23 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n.346 subordina la deduzione dei debiti dall'attivo ereditario, ma, stante il tenore dell'art.1988 cod.civ., è una dichiarazione unilaterale avente l'unico effetto, nei rapporti tra le parti, di dispensare colui a favore del quale la ricognizione è fatta dalla prova del rapporto fondamentale; ne consegue l'onere del contribuente di produrre il titolo da cui il debito deriva, nonostante il riconoscimento di debito contenuto nel testamento o in atti in possesso dei pretesi creditori.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2009, n. 1132
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1132
Data del deposito : 19 gennaio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P E - Presidente -
Dott. C G - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - rel. Consigliere -
Dott. B G - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, ed Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende per legge;

- ricorrente -

contro
M S, elettivamente domiciliata in Roma, via Francesco Siacci 2/b, presso l'avv. DE MARTINI CORRADO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonché
F A, D B G R, E G L, D P M F M;

- intimati -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 81/18/02 del 13/2/03;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/08 dal Relatore Cons. Dott. Paolo D'Alessandro;

udito l'avv. C D M;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G V, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giovanna Lomazzi, Simonetta Marchini, Roberta Di Bagno, E G L, Angiolina Frattino e Munoz Fontaine Maria proposero ricorso avverso avvisi di liquidazione dell'imposta di successione relativa a Pierluigi Samaritani.
I ricorsi, respinti in primo grado, sono stati accolti dalla Commissione tributaria regionale della Toscana sull'appello proposto da tutti i contribuenti, ad eccezione di Giovanna Lomazzi. Avverso tale sentenza il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, la sola Simonetta Marchini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 32, 33, 34, 35 e 36, nonché il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5. Con gli avvisi di liquidazione impugnati l'Ufficio aveva ridotto le passività dichiarate, considerando quali legati, ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990,

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