Cass. civ., sez. II, sentenza 28/12/2018, n. 33547

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata devono essere eseguite, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, esclusivamente mediante deposito in cancelleria quando essi non abbiano provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, salva la sola ipotesi in cui non sia possibile procedere tramite posta elettronica certificata per causa non imputabile al destinatario medesimo, nel qual caso, in base al comma 8 del citato art. 16, trova applicazione l'art. 136, comma 3, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida, ai fini del decorso del termine per impugnare, la comunicazione dell'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. effettuata dalla cancelleria del giudice d'appello con il suo deposito in cancelleria poiché, dall'interrogazione dei pubblici elenchi, era emerso che il difensore dell'appellante non era iscritto nel REGINDE, non assumendo rilievo alcuno che tale comunicazione fosse avvenuta anche a mezzo fax).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 28/12/2018, n. 33547
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33547
Data del deposito : 28 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

33547-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SUCCESSIONI Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Presidente Dott. E P - Consigliere - Ud. 06/11/2018 - - Consigliere - Dott. GIUSEPPE TEDESCO PU R.G.N. 17497/2014 Dott. ANTONIO SCARPA Consigliere - Car 33547 - Rel. Consigliere - Rep. Cl Dott. M C ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17497-2014 proposto da: M L, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRIA 88, presso lo studio dell'avvocato ALESSIA DI COLA, rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICO ZAMBARDI giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente ·

contro

V A, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato L M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M V in virtù di procura a margine del controricorso;
3505/18

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 711/2013 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata il 15/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2018 dal Consigliere Dott. M C;
Sentito il Sostituto Procuratore Generale dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l'Avvocato G C per delega dell'Avvocato M per la controricorrente;

FATTI DI CAUSA

M R, M M, M L, Mattiuz E convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso V Amalia, dopo avere ottenuto un sequestro giudiziario ante causam dei beni immobili appartenuti al defunto Mattiuz Domenico, chiedendo dichiararsi la nullità del testamento olografo redatto dal fratello Mattiuz Domenico, deceduto in data 4/2/2006, in quanto presentava la suo interno dei tratti grafici non olografi nonché numerose cancellature di parole in precedenza vergate, chiedendo altresì pronunciarsi l'annullamento dell'atto di ultima volontà in quanto redatto da soggetto incapace di intendere e di volere. Resisteva la convenuta, la quale evidenziava di avere intrattenuto con il de cuius una relazione sentimentale protrattasi nel tempo, sicchè il testamento che la designava quale erede era coerente con il sentimento che l'aveva legata in vita con il defunto, ed aggiungeva che l'ultima postilla era stata sottoscritta dal testatore nell'ospedale ove era ricoverato prima del decesso e che l'annotazione "1 valido" ivi apposta era espressiva di una rinnovata volontà di Ric. 2014 n. 17497 sez. S2 - ud. 06-11-2018 -2- istituirla come erede universale, con un rinvio per relationem alle disposizioni che erano state prima cancellate. Il Tribunale con la sentenza n. 711 del 15/4/2013 ha rigettato la domanda, dichiarando la convenuta unica erede del defunto. Dopo avere riprodotto il contenuto del testamento olografo pubblicato in data 20/2/2006, i giudici evidenziavano come il documento fosse stato redatto con penne di diversa natura (biro ed ad inchiostro liquido) e di diverso colore. Effettivamente, nella prima parte risultavano cancellati il nominativo della convenuta ed il suo luogo di residenza, essendo stata cancellata anche la parola "mio testamento" al primo rigo, risultando apposta sul margine destro la data del 3/12/1999 con la parola "nullo" collegata a due righe oblique che attraversavano le righe dalla seconda all'undicesima. Tali righe erano poi sovrascritte con segni perpendicolari redatti con penna ad inchiostro blu, a fronte del colore nero dell'inchiostro con cui erano state tracciate le righe. Infine dopo la prima data apposta all'atto del 29/7/1999, risultava vergata la parola "Valido" con la data "31-010 Oseei" seguita da una nuova sottoscrizione. Rilevavano i giudici di primo grado che la consulenza grafologica aveva permesso di accertare l'assoluta autografia dell'atto, ivi comprese le parole "nullo" e "Valido", emergendo che le parole più recenti erano state vergate dal de cuius quando era nel letto d'ospedale, poggiandosi su di un supporto semirigido (una rivista). Doveva altresì reputarsi dimostrata la piena capacità di intendere e di volere alla data di redazione della postilla del 31 gennaio 2006, posto che la patologia di cui era affetto a Ric. 2014 n. 17497 sez. S2 - ud. 06-11-2018-3- quella data non era tale da inibire l'esercizio delle facoltà mentali, come peraltro confermato anche dai testi escussi. Quanto all'interpretazione dell'atto, la sentenza riteneva che fosse possibile individuare le generalità del beneficiario della scheda, in quanto nonostante le cancellature era leggibile il nome della convenuta, come confermato anche dal fatto che il notaio incaricato della pubblicazione non aveva avuto difficoltà ad individuarla. La presenza di tre date successive andava invece spiegata nel senso che la parte del testamento, con l'istituzione di erede universale in favore della V era stata redatta in occasione della data più risalente nel tempo e che la dicitura "nullo" con l'apposizione delle cancellature e delle righe trasversali erano invece riferibili alla successiva data del dicembre 1999. Infine l'ultima sottoscrizione con l'apposizione dei segni blu sovrapposti alle precedenti cancellature risalivano a pochi giorni prima della morte. Poteva quindi ritenersi che il testamento era stato inizialmente revocato dal de cuius ex art. 684 c.c., con la parziale cancellazione delle disposizioni a favore della V, dovendosi invece reputare che la successiva redazione della parola "valido" nonché dei segni perpendicolari sulle linee trasversali in precedenza vergate, denotavano l'intento di riaffermare la validità dell'intero testamento, tenuto conto dei precedenti di legittimità che avevano ritenuto che l'apposizione di una nuova data e di una nuova sottoscrizione all'olografo in precedenza revocato, implicano la redazione di un nuovo testamento che riproduce Ric. 2014 n. 17497 sez. S2 - ud. 06-11-2018 -4- e conferisce nuovo vigore, sebbene con efficacia ex nunc, alle disposizioni prima revocate. Tale conclusione era poi confortata anche da ulteriori elementi istruttori, ed in particolare dalle deposizioni rese dai soggetti che erano presenti al capezzale del Mattiuz, allorchè provvide ad apporre le ultime modifiche, dalle quali si ricavava che era ben presente al testatore l'intento di confermare il testamento prima revocato. Ulteriore conferma si ricavava dalla disamina dei rapporti personali tra il de cuius e le parti in causa, essendo emerso che mentre la V, con la quale il Mattiuz aveva in passato intrecciato una relazione sentimentale, gli era rimasta vicina anche durante la fase terminale della malattia, viceversa i rapporti con le sorelle si erano incrinati, a seguito della vendita di alcuni beni immobili da parte del defunto. La Corte d'Appello di Venezia con ordinanza del 6/3/2014 ha dichiarato l'appello inammissibile ex art. 348 ter c.p.c., reputando che la ricostruzione delle ultime volontà del de cuius, come operata dal Tribunale, era corretta, soprattutto nella parte in cui, senza dare seguito alla tesi della revoca della revoca, si era ritenuto configurabile un nuovo testamento il cui contenuto era determinabile per 女 relationem, sulla scorta delle previsioni contenute nella stessa scheda testamentaria. Ne derivava quindi che l'appello non aveva ragionevole probabilità di accoglimento. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione M L sulla base di tre motivi. Ric. 2014 n. 17497 sez. S2 - ud. 06-11-2018 -5- V Amalia ha resistito con controricorso illustrato anche da memorie ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente si rileva che, ancorchè la domanda introduttiva del giudizio sia stata avanzata dalle sorelle M L, R, E e M, quali eredi legittime del de cuius, e sul presupposto dell'invalidità del testamento con il quale sarebbe stata istituita l'intimata quale erede universale, il presente ricorso è stato proposto dalla sola M L e notificato alla sola V. E' bensì vero che nella specie (impugnativa di testamento) si versa in un caso di litisconsorzio necessario, anche nel grado di impugnazione ( dovendo prendere parte al giudizio tutti gli eredi legittimi che verrebbero a beneficiare della declaratoria di invalidità del testamento), per cui sarebbe indispensabile l'impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti;
con la conseguenza che dovrebbe disporsi, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, a cui il ricorso non è stato in precedenza notificato. Senonchè, occorre ribadire che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi