Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2021, n. 29906

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2021, n. 29906
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29906
Data del deposito : 25 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

te SENTENZA sul ricorso 22052-2017 proposto da: ISTITUTO FIGLIE DI S C, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA,

LARGO LEOPOLDO FREGOLI

8, presso lo studio dell'avvocato R S, che lo rappresenta e difende;
2020

- ricorrente -

2718

contro

G A, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO

69, presso lo studio dell'avvocato A Z, che lo rappresenta e difende;
controricorrente - avverso la sentenza n. 5557/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/03/2017 R.G.N. 935/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2020 dal Consigliere Dott. PO N D T;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato F M C per delega verbale Avvocato R S;
udito l'Avvocato A Z. R.G. 22052/2017 Fatti di causa 1. Con sentenza n. 5557/2016, pubblicata il 27 marzo 2017, in riforma della decisione di primo grado, la Corte di appello di Roma ha respinto l'opposizione proposta dall'Istituto Figlie di San Camillo nei confronti del decreto ingiuntivo, con il quale era stato intimato il pagamento, a favore del dott. A G, delle differenze retributive maturate dall'1/1/2002 al 31/12/2005 per effetto dell'applicazione degli aumenti contrattuali previsti, per detto quadriennio, dal C.C.N.L. sottoscritto il 14 giugno 2007 (Dirigenza Medica Ospedali Classificati).

2. La Corte di appello ha ritenuto che il G avesse diritto a tali differenze, sebbene il suo rapporto con l'Istituto fosse cessato (per assunzione da parte della ASL Roma C) il 31 agosto 2006 e, quindi, prima del rinnovo contrattuale, e ciò sulla base del principio, per il quale, ove contenga clausole migliorative a efficacia retroattiva, il C.C.N.L. è applicabile indistintamente a tutto il personale in servizio nel periodo di riferimento, anche se non più in organico alla data dì sottoscrizione del nuovo contratto;
né poteva ritenersi che il C.C.N.L. del 14 giugno 2007 avesse inteso escludere tale personale dal proprio campo di applicabilità, non rinvenendosi elementi in tal senso e comunque avendo il C.C.N.L. previsto la computabilità degli aumenti retributivi per gli anni 2002-2005 ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti medici cessati dal servizio, vale a dire in fattispecie comparabile a quella dedotta in giudizio.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'Istituto Figlie di San Camillo con unico motivo, cui ha resistito il G con controricorso.

4. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo proposto, deducendo la falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1372 cod. civ., nonché dell'art. 11, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale, il ricorrente censura l'interpretazione del C.C.N.L. 14 giugno 2007 offerta nella sentenza di appello, non avendo la Corte territoriale considerato che l'estensione al personale non più in servizio della disposizione retroattiva avente ad oggetto incrementi stipendiali per il quadriennio 2002-2005 doveva risultare espressamente dal testo del contratto e che, in difetto di una tale indicazione, l'estensione non poteva operare in via interpretativa;
non avendo inoltre considerato che, anche a voler superare il dato testuale e a volere ritenere necessaria l'indagine sulla comune intenzione delle parti, il comportamento complessivo tenuto dalle medesime, sia anteriore alla stipula del C.C.N.L. (Accordo aziendale del 30/11/2006), sia posteriore (Proposta di accordo del 14/2/2008), era stato tale da offrire elementi che confermavano il senso letterale delle espressioni utilizzate dalle patti e cioè l'esclusione dagli incrementi retributivi per il quadriennio 2002-2005 di quei lavoratori il cui rapporto con l'Istituto fosse cessato, come nel caso del G, prima della stipula del nuovo contratto collettivo.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi