Cass. civ., sez. II, sentenza 18/04/2018, n. 09543
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso 27223-2013 proposto da: M A (MNZRLA62R62B180R) e R A (RLLNNT59L17F604G), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'avvocato V R, unitamente al quale sono elettivamente domiciliati in ROMA, alla VIA DUILIO, n. 13, presso lo studio dell'avvocato E V;- ricorrenti -contro I A (C.F. CCRMLA46M50B180C) e I R A (C.F. CCRRTD52E62B180Q), quest'ultima in proprio nonché quale tutrice e legale rappresentante del germano I N, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall'avvocato L D, unitamente al quale sono elettivamente domiciliati in ROMA, alla VIA L. MANTEGAZZA, n. 24, presso lo studio dell'avvocato M G;- controrícorrenti - avverso la sentenza n. 833/2013 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata 11 19/11/2013;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2018 dal Consigliere Dott. GN A C;udito il Pubblico Ministero, nella persona del Dr. A C, che ha concluso per il rigetto del ricorso;uditi l'Avvocato V R, per la parte ricorrente e l'Avv. L D, per la parte controricorrente;FATTI DI CAUSA 1. Con decreto del 13-15.5.2009, n. 259, il Tribunale di Brindisi ingiunse ad A R ed A M il pagamento, in solido tra loro ed in favore di AMALIA IACCARINO e RITA AIDA IACCARINO, quest'ultima in proprio nonché quale tutrice e legale rappresentante del germano NUNZIO IACCARINO, dell'importo di Lit. 7.848.000 (pari ad C 4.053,15), oltre alla rivalutazione a far data dall'11.4.1979 ed agli interessi. 2. Tale importo rappresentava il valore, stabilito nella precedente sentenza n. 108/2001 pronunziata dallo stesso Tribunale pugliese, dell'indennità ex art. 1053 cod. civ., da riconoscere in favore di TEODORA CARDONE, dante causa dei germani IACCARINO, a fronte della avvenuta costituzione, con la medesima pronunzia, di una servitù di passaggio coattivo a carico del fondo di proprietà della predetta CARDONE ed a favore di quello - intercluso - in titolarità di V A S, dante causa dei danti causa di A R ed A M. 3. A seguito di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., proposta da A R ed A M, il Tribunale di Ric. 2013 n. 27223 sez. 52 - ud. 12-02-2018 -2- (tiL Brindisi revocò il decreto ingiuntivo n. 259/2009, con condanna degli originari ricorrenti in monitorio al pagamento delle spese di lite. 4. Avverso tale decisione AMALIA IACCARINO e RITA AIDA IACCARINO, in proprio e nella qualità, proposero gravame innanzi alla Corte di appello di Lecce che, con sentenza n. 833/2013, riformò l'impugnata decisione, ritenendo la sentenza n. 108/2001 del Tribunale di Brindisi opponibile, quanto alla statuizione di condanna al pagamento dell'indennità ex art.1053 cod. civ. ivi contenuta, ad A R ed A M, (a) per esser costoro successori a titolo particolare dell'originario attore e (b) per avere essi stesso trascritto - con ciò dimostrando di volersene avvalere - la sentenza n. 108/2001, ad un tempo costitutiva della servitù di passaggio e contente il capo di condanna sotteso all'emissione del decreto ingiuntivo opposto. 5. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione A R ed A M, articolando quattro motivi di gravame. Ha resistito la parte intimata con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie, ex art. 378 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda, per la sussistenza di un precedente giudicato, sollevata dalla parte ricorrente con le memore ex art. 378 cod. proc. civ.. Essa è, infatti, infondata sotto plurimi aspetti. Va in primo luogo osservato che la determinazione dell'indennità per cui è causa, contenuta nella sentenza n. 108/2001 del Tribunale di Brindisi e sottesa al d.i. n. 259/2009, è conseguita ad una domanda proposta, non già in Ric. 2013 n. 27223 sez. 52 - ud. 12-02-2018 -3- via riconvenzionale dal titolare del fondo futuro servente (peraltro contumace in detto giudizio) quanto, piuttosto, in via principale dallo stesso attore e, dunque, dal titolare del fondo che avrebbe poi beneficiato della costituenda servitù. Ne consegue che, non potendosi ragionevolmente ritenere che essa contemplasse, neppure implicitamente, la richiesta di (auto)condanna dello stesso attore al relativo pagamento in favore della controparte (arg. da Cass., Sez. 2, 28.1.1977, n. 426, Rv. 383974-01) né, tantomeno, essendo stati forniti al Collegio elementi atti ad avvalorare una siffatta interpretazione della originaria domanda proposta da V A S, va da sé che un problema di giudicato esterno, nei limiti - beninteso - invocati dalla difesa dei ricorrenti, non si pone affatto, giacché (a) la statuizione contenuta, sul punto, nella sentenza n. 108/2001 deve ritenersi di mero accertamento, con conseguente (b) inidoneità della stessa ad essere azionata in executivis e, al contrario, (c) necessità di un successivo giudizio volto proprio alla formazione, sulla base di quell'accertamento, di un titolo esecutivo spendibile nei confronti del debitore. Sotto altro profilo, anche a volere diversamente opinare, pur essendo noto che il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, anche qualora risulti da atti anche siano stati prodotti per la prima volta in cassazione ed anche ove tale produzione sia avvenuta - come nella specie - nel termine per il deposito di memorie illustrative, cionondimeno, affinché non operi la preclusione di cui all'art. 372 cod. proc. civ. occorre pur sempre che il documento nuovo, rappresentato dalla sentenza passata in giudicato, si sia formato dopo l'esaurimento dei gradi di merito (Cass., Se. 5, n. 11.1.2006, n. 360, Rv. 588712-01): ciò che, invero, non è avvenuto nella Ric. 2013 n. 27223 sez. 52 - ud. 12-02-2018 -4- specie giacché, indipendentemente dalla illeggibilità della data dell'attestazione apposta dalla Cancelleria in calce alla sentenza n. 108/2001 del Tribunale di Brindisi e concernente la sua mancata impugnazione (rilievo del tutto assorbente ai fini che in questa sede interessano, risultando così precluso al Collegio il controllo circa la effettiva tempistica di formazione dell'invocato giudicato), è in ogni caso la stessa parte ricorrente, nel sostenere che detto giudicato avrebbe dovuto essere già rilevato - in primo come in secondo grado - dai giudici di merito, ad indurre alla declaratoria di inammissibilità della produzione documentale allegata alle memorie ex art.378 cod. proc. civ., siccome evidentemente relativa ad un atto preesistente all'esaurimento dei gradi di merito. Con il ché, difettando la prova dell'invocato giudicato, l'eccezione non può che essere rigettata.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi