Cass. civ., sez. III, ordinanza 13/07/2018, n. 18522
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In tema di consulenza tecnica d'ufficio, poiché lo svolgimento delle relative operazioni inerisce ad attività processuale, il giudice non può fissare i termini di cui all'art. 195, comma 3, c.p.c. in modo che ricadano durante il periodo di sospensione feriale, se il processo è soggetto alla detta sospensione e salva rinuncia delle parti ad avvalersi di essa, non potendo operare, peraltro, la proroga automatica degli stessi termini, in modo da rispettare la sospensione, in quanto non prevista l'integrazione di un atto compiuto dal giudice e con il quale abbia disconosciuto l'efficacia della sospensione feriale. L'atto adottato in violazione della sospensione è affetto da nullità soltanto nel caso in cui l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa con riflessi sulla decisione di merito, che, nel caso di atto adottato in udienza, a pena di decadenza e conseguente sanatoria, deve essere eccepita in udienza dalla parte presente o che avrebbe dovuto esservi, atteso che quella sede rappresenta, ex art. 157, comma 2, c.p.c., la prima difesa possibile.
Sul provvedimento
Testo completo
o t o n v e i t m a a r s g r e e t v n i l a o t o u t b a i g r i t l ORIGINALE n b o b c o l e e t d n e e 18522-201 8 r r r o o i r c i e t l R CASSAZIONE LA CORTE SUPREMA DI u a) Art. 195 TERZA SEZIONE CIVILE cod. proc. civ. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: termini fissati dal Presidente Dott. R F -giudice fissazione Rel. Consigliere Dott. S O in udienza scadenza Consigliere durante la Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO sospensione feriale Consigliere Dott. E IO rilevanza e Consigliere conseguenze;
Dott. M R b) prelazione ha pronunciato la seguente agraria affittuario ORDINANZA coltivatore sul ricorso 24243-2015 proposto da: diretto vendita domiciliato in ROMA, FOGLIO ARMANDO, elettivamente della complessiva VIA LUCIO SESTIO 12, presso lo studio dell'avvocato unità poderale F L, che lo rappresenta e difende (comprensiva del fondo unitamente agli avvocati C C, GE affittato) cd. PERANO giusta procura speciale a margine del ricorso;
prelazione parziale ricorrente limiti: contro ratio legis contemperamentoERMANNO, BRIGNONE ADOLFO, BRIGNONE BRUNO, BRIGNONE 2018 interesse BRIGNONE SERGIO, FERRERO FRANCO, elettivamente affittuario 165 alla sola domiciliati in ROMA, VIA ATTILIO FRIGGERI 106, presso porzione ed interesse lo studio dell'avvocato M T, che li proprietario a conseguire rappresenta e difende unitamente agli avvocati E il maggior valore di COLLIDA', LUIGI MARIA GARBAGNATI giusta procura prezzo attribuito speciale a margine del ricorso;
all'intero
- controricorrenti -
compendio avversO la sentenza n. 1066/2015 della CORTER.G.N. 24243/2015 Cron. 18522 D'APPELLO di TORINO, depositata il 03/06/2015;
C.l. udita la relazione della causa svolta nella camera di Rep. consiglio del 19/01/2018 dal Consigliere Dott. Ud. 19/01/2018 S O;
.CC 2
Fatti di causa
Il Tribunale di Cuneo con sentenza 4.12.2012 n. 694 ha rigettato la domanda di riscatto agrario proposta, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 590/1965, da A F ed avente ad oggetto un fondo in Comune di Dronero ricompreso in un più ampio compendio immobiliare offerto in vendita ai promissari acquirenti Eraldo Ruatta e Giuliana Belliardo dai promittenti alienanti Ferrero Franco, Adolfo B, Bruno B, Ermanno B e Sergio B, ritenendo la non scorporabilità di detto fondo, condotto in affitto, dalla residua unità del compendio se non a discapito del suo valore, venendo a crearsi una interclusione con conseguente necessità di costituzione di una servitù di passaggio e alterazione della complementarietà economica delle particelle tale da impedire la efficiente conduzione agricola della parte residua. La Corte d'appello di Torino, con sentenza 3.6.2015 n. 1066, ha rigettato l'appello proposto dal Foglia. Il Giudice di merito, premesso che i motivi del gravame principale rispondevano ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., ha ritenuto che l'appellante non avesse censurato la “ratio decidendi" della sentenza di prime cure -che aveva rigettato la eccezione di nullità della sentenza di primo grado, per violazione dei termini di difesa, avendo l'ausiliario, nominato in primo grado, depositato la relazione peritale durante la sospensione dei termini nel periodo feriale- non avendo dedotto in ordine alla rilevata omessa indicazione del pregiudizio concreto subito al diritto di difesa;
ha inoltre rilevato come il Tribunale avesse fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di legittimità che subordinavano il diritto di prelazione agraria alla frazionabilità in senso economico e giuridico del fondo dal più ampio compendio poderale, accertamento non reso superfluo dalla comunicazione della "denuntiatio" con allegato il preliminare di vendita 3 RG n. 24243/2015 est. S OO ric. F A c/ B Adolfo + 4 (condizionato al mancato esercizio del diritto di prelazione) cui non poteva attribuirsi efficacia negoziale di implicito riconoscimento stragiudiziale degli indicati requisiti di frazionabilità. Nel merito condivideva le conclusioni raggiunte dal primo giudice con il supporto delle risultanze della c.t.u., ritenendo ostativo alla prelazione parziale il carattere unitario del compendio poderale che avrebbe subito, per la parte residua, un notevole disvalore patrimoniale determinato anche dalla necessaria costituzione di servitù di passo. La Corte territoriale confermava inoltre la liquidazione delle spese di lite relative al primo grado, non ravvisando "gravi ed eccezionali ragioni" per la compensazione, condannando inoltre l'appellante alle ulteriori spese del grado. La sentenza di appello notificata in data 16.7.2015 è stata impugnata per cassazione con quattro motivi da A F. Hanno resistito con controricorso gli intimati Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. Ragioni della decisione Con il primo motivo il ricorrente censura la statuizione della sentenza di appello che ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il motivo di gravame principale con il quale si deduceva la nullità della c.t.u. svolta in primo grado e dei conseguenti atti del processo, per violazione degli artt. 195, comma 3, c.p.c. e dell'art. 1 legge 7.10.1969 n. 742. Il motivo, che reitera gli stessi argomenti già svolti nell'appello principale, deve ritenersi inammissibile e comunque infondato. Premesso che risultano incontestati alla stregua degli atti regolamentari i seguenti fatti processuali: alla udienza 3.5.2011, a seguito della ordinanza istruttoria in data 22.3.2011 del Giudice di primo grado ammissiva della c.t.u. con la 4 RG n. 24243/2015 Cens. est. S O ric. F A c/ B Adolfo +4 quale veniva nominato il dott. Alberto Imberti (cfr. ricorso pag. 9), il Giudice istruttore determinava il "modus procedendi" dell'ausiliario scandendo la sequenza prevista dall'art. 195 comma 3 c.p.c. (termine gg. 90 per la consegna della bozza di relazione ai CC.TT.PP. ;
termine di gg. 15 ai CC.TT.PP. per formulazione osservazioni critiche;
successivo termine di gg. 20 al CTU per il deposito in Cancelleria della relazione peritale) l'ausiliario dopo aver svolto le indagini, iniziate il 18.5.2011, alle quali avevano regolarmente partecipato anche i CC.TT.PP., e nel corso delle quali aveva raccolto la relazione peritale presentata dal CTP dell'attore in data 29.7.2011 (e non 31.7.2007, come indicato per errore materiale nella sentenza di appello. La relazione è riportata a pag. 22-23, in nota 6 e 7, ma anche alle precedenti pagine 18-19 in nota 3 e 4), sottoponeva la bozza il 16.8.2011 ai consulenti di parte per i quali, pertanto, il termine di gg. 15 per la formulazione delle osservazioni veniva a scadere il 31.8.2011, e quindi depositava l'elaborato peritale in Cancelleria in data 14.9.2011 alla udienza immediatamente successiva 28.10.2011 veniva proposta dal difensore dell'attore la eccezione di nullità della c.t.u., con contestuale istanza di rinnovo osserva il Collegio che la Corte d'appello di Torino ha dichiarato inammissibile il motivo di gravame non essendo stata impugnata la "ratio decidendi" della sentenza di prime grado che aveva negato rilievo al dedotto vizio di nullità della relazione peritale di ufficio, per avere il CTU svolto le operazioni e depositato l'elaborato finale durante il periodo feriale, in quanto: a) l'attore non aveva dedotto quale concreto pregiudizio al diritto di difesa fosse stato effettivamente arrecato 5 Cans est. RG n. 24243/2015 S O ric. F A c/ B Adolfo + 4 b) il CTP dell'attore aveva partecipato alle operazioni c) alla udienza 28.10.2011, immediatamente successiva al deposito della c.t.u., l'attore oltre ad eccepire la nullità e chiedere il rinnovo della consulenza tecnica, aveva altresì formulato "censure di merito avverso le conclusioni del CTU", come rimarcato dal Giudice di prime cure (cfr. sentenza appello, in motivazione, pag. 15), ed ammesso dallo stesso ricorrente laddove riferisce che a verbale di udienza venne allegato apposito "foglio di deduzioni" recanti puntuali osservazioni e contestazioni all'elaborato del CTU (trascritte nel ricorso a pag. 17, in nota 2), reiterate anche nelle memorie conclusionali in primo grado (cfr. ricorso pag. 18-19, in nota 3 e 4), e dunque esercitando compiutamente la facoltà di critica alle risultanze peritali. Orbene la censura in esame si incentra a contestare la "ulteriore" affermazione della Corte d'appello (da ritenere peraltro ultronea e formulata solo "ad abundantiam" e quindi non concorrente a determinare la ratio decidendi: "...Il tutto non senza considerare come...": cfr. sentenza appello, motiv. pag. 17) secondo cui l'appellante non avrebbe indicato i "profili di possibile diverso esito accertativo da parte del CTU, nell'ipotesi di differente iter procedimentale", sostenendo al riguardo il ricorrente che le nullità processuali non richiedono per l'accertamento della invalidità dell'atto anche la deduzione del diverso esito prognosticato in assenza dell' "error in procedendo", non avvedendosi, tuttavia, che tale enunciato motivazionale era correlato alla precedente statuizione, questa sì integrante la "ratio decidendi" (e che avrebbe pertanto dovuto essere specificamente investita dalla denuncia del vizio di legittimità), secondo cui la "anticipazione" del deposito della c.t.u. durante la sospensione dei termini processuali ex lege n. 742/1969, non aveva arrecato alcun pregiudizio al diritto di difesa del F, atteso che ed in questo si risolve la portata semantica 6 RG n. 24243/2015 Cons est. ric. F A c/ B Adolfo + 4 S O della proposizione della motivazione della sentenza contestata dal ricorrente- tanto negli atti difensivi successivi (foglio di deduzioni allegato a verbale di udienza 28.10.2011;
comparsa conclusionale e memoria di replica in primo grado), quanto nei motivi di gravame formulati con l'atto di appello, le critiche rivolte alle risultanze peritali si erano interamente esaurite nella reiterazione delle stesse questioni e degli stessi rilievi già compiutamente sviluppati nella "relazione preliminare di consulenza tecnica", a firma del CTP dott.ssa Dardanelli, depositata in