Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 17/05/2023, n. 20963

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 17/05/2023, n. 20963
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20963
Data del deposito : 17 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TARE LEDIA nato il 02/03/1983 avverso l'ordinanza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere F A;
lette le conclusioni del PG, FERDINANDO LIGNOLA, nel senso dell'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avvocatura generale dello stato, nella persona dell'avvocato F T, nell'interesse del ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto dello stesso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bologna, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di L T avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di ordinanza cautelare emessa con riferimento a partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, in ordine alla quale è stata assolta con sentenza irrevocabile.

2. Avverso l'ordinanza L T, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deducono violazioni di legge (gli artt. 314 e 315 cod. proc. pen.) e vizio congiunto di motivazione per aver la Corte territoriale ritenuto accertata la colpa grave ostativa all'equo indennizzo nonostante l'esclusione della stessa da parte del giudice penale t!,, avendo quest'ultimo fondato l'assoluzione sull'insufficienza della prova circa la sussistenza del fatto.

3. Hanno depositato conclusioni, nei termini di cui in epigrafe, la Procura Generale della Repubblica presso la Suprema Corte e l'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, D B, Rv. 222263;
Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, F, in motivazione;
Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952). La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione;
Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01).

2.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi in considerazione della sentenza assolutoria) e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, F, cit., in motivazione;
Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, W, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, R, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, F, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, H, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, D G, Rv. 270001). Occorre quindi muovere non dagli elementi fondanti la misura cautelare bensì dall'accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare (ex plurimis: Sez. 4, 44572 del 21/10/2022, K, non massimata).
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