Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2023, n. 18854

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2023, n. 18854
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18854
Data del deposito : 4 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da T A V, nato a Milano il 10.01.1965;
avverso la sentenza del 29 agosto 2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale T E E, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
udite le richieste del difensore, avvocato B A, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordinanza con la quale è stata disposta l'assegnazione in custodia giudiziale, con facoltà d'uso, al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza dell'autovettura Lamborghini Urus targata GDOOOYY, di proprietà della società Sunsky s.r.l.

2. Gli avvocati G P e B A, in qualità di difensori di A V T, legale rappresentante della Sunsky s.r.I., ricorrono avverso tale ordinanza e ne chiedono l'annullamento.

2.1. Premettono i difensori che, con decreto emesso d'urgenza in data 15 febbraio 2021 e relativa integrazione del 16 febbraio 2021, convalidati entrambi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 17 febbraio 2021, è stata sottoposta a sequestro preventivo, tra l'altro, la Lamborghini predetta, intestata alla Sunsky s.r.l. L'auto, peraltro appena immatricolata, con provvedimento del 4 ottobre 2021, è stata assegnata, ai sensi dell'art. 9, comma 9, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dal Giudice per le indagini preliminari in custodia giudiziale, con facoltà d'uso, al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza «per l'impiego nelle attività di contrasto alla criminalità ovvero per lo svolgimento di compiti di istituto». Rilevano, inoltre, i difensori che la società ricorrente ha interesse a contestare il provvedimento di assegnazione in custodia giudiziale per impedire che l'autovettura medio tempore subisca un significativo deprezzamento, a causa di un utilizzo non strettamente connesso alle esigenze tipizzate dal legislatore e, al contempo, per garantire che sia conservata nello stesso stato in cui si trovava all'atto del sequestro, anche al fine di contenere gli oneri finanziari della facoltà d'uso. Precisano, inoltre, i difensori che il provvedimento di diniego di revoca dell'affidamento in custodia giudiziale deve ritenersi ricorribile per cassazione, in quanto non sarebbe ragionevole che l'ordinamento non ammetta tale rimedio giurisdizionale, peraltro espressamente previsto per il decreto di inammissibilità dell'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
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