Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2022, n. 7392
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In tema di licenziamento disciplinare, la violazione dell'obbligo del datore di lavoro di sentire preventivamente il lavoratore a discolpa, quale presupposto dell'eventuale provvedimento di recesso, integra una violazione della procedura di cui all'art. 7 st. lav. e rende operativa la tutela prevista dal successivo art. 18, comma 6, quale modificato dalla l. n. 92 del 2012.
Sul provvedimento
Testo completo
07392/22 AULA 'A' ESENT OggettoREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 18912/2019 Cron. 7392 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. G RDI Presidente Ud. 19/01/2022 Consigliere PU Dott. A P PTTI Consigliere Dott. L EO Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA Rel. ConsigliereDott. G CQUE - ha pronunciato la seguente SENTENZA ک ے sul ricorso 18912-2019 proposto da: GIULIANI PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI n. 123, presso lo studio dell'avvocato L D B, che la rappresenta e difende;
ricorrente contro 2022 POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale 150 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI n.22, presso lo STUDIO MARESCA & ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall'avvocato A M;
controricorrente - avverso la sentenza n. 1811/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/04/2019 R.G.N. 4164/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/2022 dal Consigliere Dott. G CQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R M che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato L D B;
udito l'Avvocato A GNINI per delega verbale Avvocato A M. RG 18912/2019 Fatti di causa 1. La Corte di appello di Roma, con la pronuncia n. 3043/2017, ha confermato la decisione del giudice di prime cure che aveva respinto l'opposizione proposta da P G avverso l'ordinanza con la quale, all'esito della fase sommaria, aveva ritenuto non fondata l'impugnativa del licenziamento intimatole, per assenza ingiustificata dal lavoro, dalla Poste Italiane spa il 15.2.2016. 2. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32607/2018, in accoglimento del primo, del terzo e dell'ultimo motivo del ricorso, ritenendo assorbiti gli altri, ha cassato la pronuncia di seconda istanza demandando alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, un nuovo esame del caso.
3. Riassunto tempestivamente il giudizio dalla Giuliani, la Corte di appello di Roma, con la decisione n. 1811/2019, ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro a decorrere dalla data del licenziamento e ha condannato la società al risarcimento del danno mediante pagamento di una indennità risarcitoria pari a sei mensilità della retribuzione globale di fatto quantificata in euro 1897,05 mensili.
4. I giudici di rinvio, premesso che il licenziamento era stato intimato alla Giuliani, previa contestazione disciplinare in data 29.1.2016 per assenza ingiustificata dal lavoro non avendo la suddetta lavoratrice preso possesso presso il CMP (Centro Meccanizzazione Postale) di Torino presso cui era stata trasferita a decorrere dall'8.8.2015, hanno rilevato, in estrema sintesi, attenendosi ai principi statuiti in sede di legittimità, che il licenziamento doveva considerarsi illegittimo, con applicazione della tutela indennitaria di cui al comma 6 dell'art. 18 legge n. 300 del 1970, stante la natura meramente procedurale della violazione, perché l'avere considerato il datore di lavoro tardive le giustificazioni del dipendente, scritte in realtà tempestivamente ma pervenute oltre i cinque giorni, equivaleva in sostanza a negare al lavoratore il suo diritto di difesa e al contraddittorio, con violazione del procedimento sancito dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970, non dissimile dalla violazione che si verifica quando il lavoratore stesso abbia chiesto invano di essere ascoltato di persona;
hanno ritenuto 1 je RG 18912/2019 assorbita la questione relativa alla erronea individuazione della fattispecie applicabile (rifiuto del trasferimento anziché assenza ingiustificata) e hanno considerato non applicabile la maggiore tutela prevista dai commi 4 e 5 dell'art. 18 legge n. 300 del 1970;
hanno reputato coperto da giudicato interno il profilo della tardività della contestazione e, comunque, non meritevole di accoglimento, nel merito, la relativa eccezione, nonché fondato l'addebito disciplinare.
5. Avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso per cassazione P G affidato a sei motivi cui ha resistito con controricorso Poste Italiane spa.
6. La società ha depositato memoria. Ragioni della decisione I motivi possono essere così sintetizzati. 1. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 co. 2 e art. 18 co. 1 n. 4 e 6 della legge n. 300 del 1970, per avere la Corte territoriale annullato il licenziamento disciplinare con risoluzione del rapporto di lavoro, in applicazione del co. 6 e non con reintegra nel posto, in