Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 08/03/2019, n. 06842

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 08/03/2019, n. 06842
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06842
Data del deposito : 8 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

o _e seguente-, ORDINANZA sul ricorso 1740-2014 proposto da: S SA, Pie -lvdmente dorlciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE lq presso lo studio dell'avvocato G F che 1c rappresenta e difende unitamente al_ avvocato 11ORGIO SANTILLI;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI IUSE'10, elettivamente domiciliato in

ROMA

2019

VIALE BRUNI

3

OZZI

47, presse lc studle dell'avvocato 532 M CIZT, che lo rappresenta e difende unitamente aI_ avvocato C1AMBATTISTA RIZZA;

- controricorrente -

avverso la Sentenza _1/2013 della CCMEI.TEIB.REG. di TORINO, denusirata tl 17i12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio leI 25/01/2019 dal Consigliere Doz . MILENA BALSAMO.

RILEVATO CHE

1.La SMAT (società Metropolitana Acque Torino s.p.a.) impugnava l'avviso di accertamento con il quale il Comune di Torino le contestava l'omesso versamento ICI sugli immobili, oggetto di concessione su area demaniale, per gli anni dal 2005 al 2010, eccependo la decadenza dal potere impositivo ex art. 11 d.lgs 504/92 per l'annualità 2005, e la violazione dell'art. 3 e dell'art. 7 comma 1 lett. B d.lgs 504/1992 per insufficiente motivazione dell'atto impositivo, deducendo di essere mera detentrice dei cespiti affidatile per lo svolgimento delle funzioni di servizio pubblico. Si trattava, in particolare, di infrastrutture concesse da Autorità d'ambito numero 3 a Società Metropolitana Acque Torino s.p.a. per la gestione del servizio idrico integrato nei territori dei singoli comuni, tra i quali era compreso il Comune di Torino, che erano associati di detta Autorità. In forza di convenzione stipulata il 1^ottobre 2004, Autorità d'ambito aveva affidato in forma diretta, senza espletamento di gara ad evidenza pubblica ed ai sensi dell'articolo 113, comma 5, n. 3, della legge 267/2000, per la durata di anni 30 le infrastrutture idriche di proprietà dei comuni associati per la gestione del servizio idrico integrato. A tal fine sosteneva di aver edificato l'immobile (destinato a Centro Ricerche) in forza di permesso a costruire rilasciatole a titolo gratuito ex art. 17 d.p.r. 380/2011 per gestire il servizio idrico;
definito dall'art. 141 comma 2 d.lgs 152/2006 come insieme di servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili di fognatura e depurazione delle acque reflue. Negava altresì la sussistenza del rapporto concessorio relativo all'area per l'edificazione ed al servizio pubblico sopra descritto, in quanto costituita come società in house providing, a capitale interamente pubblico, attraverso la quale l'amministrazione comunale le aveva affidato direttamente i servizi pubblici. Sicchè, trattandosi di società in house, non poteva essere considerata soggetto terzo che opera sul mercato distinto dall'ente pubblico di cui costituisce emanazione, quanto una sua articolazione interna (longa manus dell'ente), sottoposta al suo diretto controllo funzionale, gestionale e finanziario (c.d delegazione interorganica). Tanto che l'affidamento pubblico mediante in house providing non consentirebbe di configurare un rapporto contrattuale intersoggettivo, di talchè l'ente in house dovrebbe considerarsi come uno degli strumenti propri dell'amministrazione. La CTP, respinta l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, rigettava il ricorso della società, ritenendo fondato e motivato l'accertamento dell'ente comunale. La società contribuente proponeva appello alla CTR del Piemonte la quale respingeva il gravame, rilevando che, pur volendo ammettere che la società fosse soggetta al cd. 'controllo analogo' da parte del Comune di Torino (elemento necessario per riconoscere la qualità di società in house providing), l'appartenenza a detta categoria di enti non ne escludeva la qualità di soggetto privato, in quanto la nozione di organismo di diritto pubblico era stata elaborata ai soli fini delle procedure ad evidenza pubblica di rilevanza UE. In ogni caso, inferiva dalla lettera della convenzione del 2004 stipulata tra Comune e società ricorrente la sussistenza di una concessione "comparabile ad un diritto reale d'uso temporaneo" in relazione al quale gravavano sull'ente tasse ed oneri fiscali come espressamente pattuito tra i contraenti. Avverso la sentenza della CTR del Piemonte indicata in epigrafe, la società SMAT ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, illustrati con successiva memoria del 27.12.2018. Il Comune di Torino resiste con controricorso, illustrato nelle successive memorie difensive.

CONSIDERATO CHE

2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia il vizio di violazione degli artt. 1 comma 2 e 3 d.lgs n. 504/92, nonché dell'art. 113 d.ls n. 267/2000 e dell'art. 17 D.P.R. n. 380/2001, ex art. 360, 1^ co., n. 3 c.p.c.;
per avere i giudici territoriali affermato, sulla base della natura di soggetto privato della società ricorrente, la sussistenza di un rapporto concessorio su area demaniale, attenendosi alla terminologia utilizzata nella convenzione del 2004, senza indagare sulla circostanza che, in realtà, in quanto società in house, essa doveva considerarsi mera affidataria diretta del Centro Ricerche e della gestione del servizio pubblico idrico. Deduce, al riguardo, che l'affidamento diretto in house providing è uno strumento alternativo alla concessione del servizio pubblico e, dunque, in quanto non titolare di diritti reali sugli immobili né concessionaria dell'area demaniale, non è tenuta al pagamento dell'ICI, avendo ricevuto dal Comune di Torino solo la detenzione di beni per lo svolgimento del servizio idrico integrato. La società, cosiddetta " in house ", si configura - secondo la ricorrente - come un'articolazione organizzativa riconducibile all'amministrazione pubblica di riferimento, sicché sussiste una sostanziale identità tra la società ricorrente ed il comune del quale è emanazione e con il quale sussiste un rapporto di delegazione interorganica.

3.Con la seconda censura si lamenta omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, non avendo il decidente esaminato la circostanza che la società aveva ottenuto l'esenzione dal contributo di costruzione di cui all'art. 17 DPR n. 380/2011 al pari di un ente pubblico, per realizzare l'area demaniale assoggettata ad imposta;
né aveva valutato che l'area era destinata ad un utilizzo di pubblico interesse, con la conseguenza che essa ricorrente non poteva utilizzarla per altri fini. E, nell'aver usufruito dell'esenzione, in quanto organo strumentale del Comune di Torino, detta condizione doveva essere esaminata anche ai fini dell'esenzione ICI, in mancanza di soggettività passiva.
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