Cass. civ., sez. II, sentenza 28/05/2012, n. 8493
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FELICETTI Francesco - Presidente -
Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
Dott. CARRATO Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OF NE (C.F.: [...]), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale del 4 aprile 2012 autenticata dal notaio Roberto Orlando (rep. n. 20245), dall'Avv. Iannicelli Giuseppe (in sostituzione dell'Avv. Giovanni Clemente) ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cipro, n. 46, presso lo studio dell'Avv. Noschese Vincenzo;
- ricorrente -
contro
OF SA (C.F.: [...]), OF AE (C.F.:
[...]), OF RA (C.F.: [...]), OF NZ (C.F.: [...]) e OF VI (C.F.: [...]), tutte rappresentate e difese, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. Pizzuti Pasquale e domiciliate "ex lege" presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
- controricorrenti -
Avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 640/2010, depositata il 19 luglio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 13 aprile 2012 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito l'Avv. Pasquale Pizzuti per le controricorrenti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato le sorelle FF NN, FF RO, FF IN, FF LA e FF FF convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, il loro germano FF ES e la genitrice Lo AS MA RO, per sentir pronunciare la divisione dei beni caduti in successione di FF GE, deceduto "ab intestato" in data 14 febbraio 1972 (rispettivamente padre e coniuge), esponendo che l'unico bene da dividere si identificava con un podere (recante il n. 115) già oggetto di assegnazione al "de cuius" da parte dell'E.R.S.A.C., sito in agro di BO (località "Cioffi" - n via Vicinali) e distinto in catasto terreni alla partita 23711, foglio 47, particelle nn. 138-500-695 e 696, nonché in catasto fabbricati alla partita 7623, foglio 47, particelle nn. 696/1 - 696/2 - 698/3 - 696/4 - 686/5 - 696/6 e 696/7. Le parti attrici precisavano che l'E.R.S.A.C., aveva rilasciato, in data 14 dicembre 1992, quietanza di riscatto dal patto di riservato dominio per l'avvenuto pagamento delle rate e che, con sentenza n. 301 del 1996, la Corte di appello di Salerno aveva ritenuto divisibili e ricadenti nella successione sia il podere che i fabbricati, senza che, peraltro, avessero sortito alcun effetto gli inviti rivolti al predetto FF ES per pervenire ad una divisione bonaria dei beni stessi, specificandosi, altresì, che FF NN aveva affrontato le spese per la regolarizzazione fiscale dei beni medesimi, degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione, delle rate di riscatto del fondo dal 1972 al 1981, senza che il FF ES avesse pagato la quota a lui spettante. Sulla scorta di tali premesse le suddette attrici chiedevano all'adito Tribunale di disporre la divisione dell'indicato bene, con la individuazione delle quote e dei confini degli appezzamenti da dividersi, con conseguente ordine ai condividenti di rilasciare le superfici detenute in eccedenza rispetto alla quota assegnata, nonché di provvedere a costituire rendita vitalizia in favore del coniuge superstite, con condanna del FF ES al pagamento della somma di L. 4.452.688, in favore di FF NN, a titolo di quota spese, con rivalutazione ed interessi, ordinando a quest'ultimo convenuto di rendere il conto della gestione da lui detenuta e a versare ai coeredi quanto spettante per mancato godimento dell'eccedenza rispetto alla quota di diritto spettante, con spese a carico del predetto convenuto.
Si costituiva il giudizio il FF ES, il quale, premesso di non essersi mai opposto alla divisione, eccepiva la prescrizione del diritto ad accettare l'eredità nei confronti di FF RO, FF LA, FF FF e FF IN;
sosteneva di non dover nulla a titolo di spese avendolo le parti attrici esonerato con dichiarazione scritta del 23 aprile 1998;
chiedeva il rendimento del conto delle attrici per le quote detenute in eccedenza rispetto a quelle di diritto loro spettanti (da compensarsi con quanto eventualmente dovuto dallo stesso a titolo di rendiconto);
chiedeva, infine, che gli venisse corrisposta apposita indennità per miglioramenti apportati al fondo. Espletata prova orale ed ammessa c.t.u. sulla valutazione del fondo e sulla individuazione delle quote, il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, con sentenza n. 1348 del 2006, rilevava, in via preliminare, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità formulata nei riguardi delle convenute FF RO, FF LA, FF FF e FF IN, sul presupposto che non risultava contestata dallo stesso convenuto FF ES (che anzi l'aveva dedotta a sostegno della propria domanda di rendiconto) la circostanza del possesso, da parte di ciascuna delle indicate attrici, di una porzione del fondo caduto in successione. Con l'articolata decisione, poi, il predetto Tribunale così statuiva: 1) dichiarava l'apertura della successione di FF GE, deceduto senza testamento il 14 febbraio 1972, con la devoluzione dell'eredità per legge, in seguito al decesso, nelle more del giudizio, anche del coniuge usufruttuario, Lo AS MA RO, ai sei figli ciascuno in misura di 1/6 dell'intero;
2) determinava in L. 875.048.000 (pari ad Euro 451.925,00) il valore complessivo della massa attiva patrimoniale da dividersi tra i sei condividenti in relazione ai beni complessivamente caduti in successione, secondo la stima effettuata dal c.tu., determinando in Euro 75.320,00 il valore della quota spettante ad ognuno dei condividenti;
3) disponeva che la divisione dovesse avvenire secondo il progetto elaborato dal c.t.u. alle pagg. 23,24 e 25 e nell'elaborato planimetrico sub all. 12 della relazione dello stesso c.t.u., mediante attribuzione dei sei distinti lotti individuati dal medesimo ausiliario (con i nn. 1, 2, 3, 4, 5, e 6), previo frazionamento del compendio, da effettuarsi sempre a cura del c.t.u. ed a spese dei condividenti, ciascuno in parti uguali, con la previsione, a carico di FF ES (cui era stato assegnato il lotto n. 6) di corrispondere, a titolo di conguaglio, a FF NN, l'importo di Euro 11.739,00, a FF RO quello di Euro 7.090,00, a FF IN la somma di Euro 5.670,00, a FF LA l'importo di Euro 7.090,00 e a FF FF la somma di Euro 10.060,00, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza, con gli interessi legali dalla stessa data e fino all'effettivo soddisfo;
4) condannava il convenuto al pagamento della differenza tra la rendita ricavabile dal godimento esclusivo di una porzione dei suddetti immobili e quella ricavabile dalla quota di diritto effettivamente a lui spettante calcolata nella misura annua di Euro 1.114,08 in favore di FF RO, di Euro 705,57 a vantaggio di FF IN, di Euro 315,12 in favore di FF LA, di Euro 1.087,23 in favore di FF FF, già rivalutata all'attualità, con decorrenza dall'apertura della successione e sino all'effettivo versamento, con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza e fino al saldo;
5) condannava ciascuna delle attrici al pagamento, in favore del FF ES, a titolo di rimborso delle spese per i miglioramenti dallo stesso apportati alla cosa comune, della somma di Euro 1.136,20, con gli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo, il tutto da porre in compensazione con il debito del predetto convenuto, nei confronti di ciascuna delle attrici per le precedenti casuali. Con la stessa sentenza di primo grado venivano, poi, disciplinate le spese giudiziali (ivi comprese quelle occorse per la c.t.u.) con condanna di ciascuno dei condividenti al relativo pagamento in proporzione della rispettiva quota, con conseguente ordine della trascrizione della stessa sentenza all'esito del frazionamento da eseguirsi a cura del c.t.u. ed a spese dei condividenti, ciascuno nella misura di 1/6. Avverso la richiamata sentenza di prime cure proponeva appello il FF ES, il quale la censurava per errata attribuzione del valore alle quote, per errata individuazione del metodo di assegnazione delle quote e dei conguagli, per errata motivazione sulla questione della prescrizione del diritto all'accettazione dell'eredità e sul calcolo dei miglioramenti effettuati (rilevando che l'immobile da lui costruito sul podere non avrebbe potuto far parte dell'eredità), sostenendo, altresì, che il Tribunale non avrebbe potuto nemmeno dichiarare aperta la successione di FF GE al 14 febbraio 1972 perché a tale data il "de cuius" non era titolare di alcun bene, poiché il diritto di proprietà era stato trasferito con effetto decorrente al più dal 1983 alla cessazione del trentennio dall'assegnazione, che le coeredi FF RO, LA, FF e IN avevano già perso la qualità di erede per non aver accettato in termini l'eredità;
inoltre, l'appellante sosteneva la nullità del giudizio svoltosi per mancata partecipazione del P.M. e che il progetto di divisione predisposto