Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 22/05/2023, n. 14081

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 22/05/2023, n. 14081
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14081
Data del deposito : 22 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28869/2015R.G. proposto da: EQUITALIA CENTRO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Regina Margherita n. 294, presso lo studio del prof. avv. E F B dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrente –

contro

BARTOLOMEI ROSELLA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. M C dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso, - c ontroricorrent e - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marchen. 153/01/2015, depositata il 18 maggio 2015 ;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27gennaio 2023 dal consigliere dott. V L;
-Rilevato che: AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA. R.G. N.28869/2015 Cons. est. V L 1. B R impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, l’atto di iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nota n. 6678/1011 del 6 settembre 2012, comunicato dal concessionario per la riscossione Equitalia Centro s.p.a. con avviso del 12 settembre 2012, unitamente a n. 12 cartelle di pagamento ad esso sottese, emesse per il mancato pagamento di IRPEF, altri tributi, accessori e sanzioni, per complessivi €691.711,35. 2. La Commissione tributaria provinciale adìta, con sentenza n. 89/01/2014, depositata il 30 gennaio 2014, accoglieva il ricorso, annullando l’atto di iscrizione ipotecaria impugnato e compensando le spese di lite.

3.Interposto gravame dal concessionario per la riscossione, nonché appello incidentale dalla contribuente (per la parte relativa alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado),la Commissione tributaria regionale delle Marche, con sentenza n. 153/01/2015, pronunciata il 30 marzo 2015 e depositata in segreteria il 18 maggio 2015 , rigettava sia l’appello principale che l’appello incidentale, compens ando anche le spese del giudizio di secondo grado.

4. Avverso tale sentenzaha proposto ricorso per cassazione Equitalia Centro s.p.a., sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso B R.

5. La trattazione del ricorso è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 27 gennaio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dall’art.

1-bis, comma 1, lett. a) e lett. f), del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. R.G. N.28869/2015 Cons. est. V L -Considerato che:

6.1. Con il primo motivo di ricorso Equitalia Centro s.p.a. eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 1), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, il concessionario per la riscossione che esso, già in primo grado, aveva sollevato eccezione di difetto di giurisdizione del giudice tributario in quanto: i ) l’ipoteca iscritta riguardava una serie di cartelle;
ii) alcune pretese contenute in tali cartelle non avevano natura tributaria;
iii ) tale ecc ezione non era stata presa in considerazione né dalla C.T.P. né dalla C.T.R., pur essendo stata riproposta in appello.
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