Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/02/2023, n. 5784
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Testo completo
1. A.A. Trasporti Srl ha impugnato l'avviso di accertamento T.a.r.i. per l'anno (---), notificatole, per il Comune di Marcianise, a mezzo dell'agente per la riscossione, deducendo la mancata notifica di atti prodromici e la non soggezione al tributo per rifiuti non assimilabili a quelli urbani, avviati al recupero, e per i quali il Comune non ha garantito il servizio.
2. La Commissione tributaria provinciale, previo rilievo della illegittimità del provvedimento di assimilazione in ragione della contrarietà alla normativa primaria, ha accolto parzialmente il ricorso quanto alla inclusione nella base imponibile di superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili ed illegittimamente assimilati, lasciando ferma l'imposta per le superfici produttive di rifiuti urbani, previo accertamento delle stesse (uffici e locali mensa).
3. La Commissione tributaria regionale ha accolto parzialmente l'appello del Comune, dichiarando la legittimità della pretesa tributaria e della cartella, ma riducendone l'importo del 50%. Secondo il giudice di appello, il contribuente non ha fornito la prova nè delle superfici produttive dei rifiuti speciali, nè della natura secondaria o terziaria degli imballaggi ("ovviamente ciò vale anche per la natura secondaria o terziaria degli imballaggi, del che non c'è prova per il (---))", mentre il regolamento comunale, che ha assimilato i rifiuti speciali a quelli urbani, è legittimo, avendo previsto sia parametri qualitativi sia quantitativi;
tuttavia, il contribuente ha provato l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati, avendo, quindi, diritto alla riduzione nella misura massima prevista. Il collegio, nel riconoscere la riduzione del tributo, ha affermato che "non potendo essere individuata quale sia la superficie produttiva dei rifiuti speciali a fronte di un quantitativo così rilevante conferito, deve ritenersi che tali rifiuti siano prodotti in tutta la superficie a disposizione della società contribuente".
4. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando sei motivi.
5. Il Comune si è costituito con controricorso.
6. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato le conclusioni scritte, con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso. La contribuente ha depositato due memorie (una in replica al controricorso e l'altra in replica alle conclusioni della Procura Generale);
il Comune ha depositato una memoria.
7. L'udienza pubblica del 2 febbraio 2023, in virtù della proroga, da parte del D.L. n. 198 del 2022, art. 8 della disciplina dettata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis , conv. in L. n. 176 del 2020 , e del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, comma 1 , si è celebrata, in assenza della richiesta delle parti, senza la loro partecipazione.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , la violazione degli artt. 112 , 113 , 115 e 116 c.p.c. , l'art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione alla L. n. 147 del 2013, art. 1, commi 642 , 656 e 657 , e al D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 58 , 59 e 62 , avendo il giudice di appello accolto l'eccezione del Comune in ordine alla mancata dimostrazione delle superfici produttive di rifiuti speciali, senza alcuna valutazione della dedotta e provata omessa istituzione del servizio e della completa documentazione prodotta. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 58 , 59 e 62 e art. 2697 c.c. , atteso che il giudice di secondo grado ha escluso l'onere del Comune di dare la prova dell'istituzione del servizio. Tali motivi, che possono essere trattati congiuntamente, vertendo sulle