Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2023, n. 10106
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IM UC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero,ip-pe'rsona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chi.eendo
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20/9/2021, la Corte di appello di Napoli, nel confermare la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di S.M. Capua Vetere a carico di MA UC per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies cod. strada, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in quella di mesi due di arresto ed euro 1.500, 00 di ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso. I) Omessa ovvero apparente motivazione. La disomogeneità e la peculiarità dei risultati di prova dell'alcoltest, riconosciuti dagli stessi giudici di merito, avrebbero dovuto indurre ad un diverso esito del giudizio. Vertendosi in una vicenda in cui la prova è fondata sull'analisi degli accertamenti di tipo tecnico, la difesa aveva richiamato l'attenzione del decidente sulle gravi discrasie ricavabili dalle due misurazioni (1,56 g/I al primo accertamento delle ore 2,34 e 1,72 al secondo accertamento delle ore 2,46). La critica non era limitata solo a questo profilo, ma era supportata dalla documentazione scientifica prodotta e dai risultati delle analisi a cui l'imputato si era sottoposto a brevissima distanza dal fatto, che avevano dato esito negativo. L'irragionevolezza delle argomentazioni addotte in primo grado dal Tribunale per addivenire alla pronuncia di condanna erano evidenti. Il Tribunale, pur avendo condiviso le argomentazioni difensive circa l'errore materiale compiuto dagli agenti accertatori, consistito nell'aver proceduto al secondo controllo in un tempo inferiore ad almeno 20 minuti e, pur avendo preso atto della incongruenza del risultato dell'alcoltest, affermando che l'accertamento tecnico palesava "ragionevoli dubbi", ha poi ritenuto la penale responsabilità dell'imputato, basando il suo convincimento sugli esiti dell'alcoltest, sebbene questi fossero inattendibili. Ha inoltre preso atto dell'esito negativo degli esami effettuati dall'imputato a distanza di poche ore dal fatto e dell'assenza di qualsivoglia sintomo o comportamento rivelatore di uno stato di ubriachezza. La Corte di merito nella prima parte della motivazione elude completamente le censure difensive incentrate su tali aspetti, ignorando il rilievo sull'inattendibilità dell'etilometro utilizzato e limitandosi a ribadire il fatto che il tasso alcolemico fosse risultato superiore alla soglia di 0,8 g/I in entrambi le misurazioni.Il motivo di appello, lungi dal criticare sic et simpliciter la generica inaffidabilità dell'etilometro impiegato dagli agenti, aveva sottolineato come tale come tale affermazione provenisse dallo stesso Tribunale e, pertanto, aveva focalizzato la propria doglianza sull'illogicità e contraddittorietà del percorso motivazionale seguito dal primo giudice. II) Omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 cod. pen. Plurime pronunce della Corte di cassazione hanno riconosciuto la possibilità che sia applicata la speciale causa di non punibilità anche in sede di legittimità nonostante l'assenza di una specifica deduzione nei precedenti gradi di merito ove le condizioni previste dalla norma siano rilevabili senza necessità di ulteriori accertamenti. Alla stregua della ricostruzione fattuale operata dai giudici del gravame, l'imputato è stato sottoposto a controllo da una pattuglia di polizia che stava effettuando un normale servizio ispettivo in prossimità del luogo in cui è stato fermato il ricorrente. Come detto nel motivo che precede, il tasso alcolemico rilevato dalla strumentazione, con le modalità operative impiegate, era tale da dover essere ancorato al di sotto del limite di 1,5g/I e gli operanti non rilevavano comportamenti o sintomi rivelatori di uno stato di alterazione, eccezion fatta per il generico riferimento all'alito vinoso. Infine, come riconosciuto dalla pronuncia di appello, la Corte ribadiva come l'imputato fosse soggetto totalmente incensurato. Tali elementi descrittivi inducono a ritenere che la condotta fosse connotata da un esiguo disvalore. III) Erronea applicazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.;
illogicità della motivazione in ordine alla concreta determinazione della pena finale. La sentenza impugnata mostra il fianco ad una ulteriore censura in tema di concreta determinazione della pena finale. La Corte di merito, infatti, dopo aver riconosciuto gli errori in cui era incorso il Tribunale, sia con riguardo all'erroneo aumento della pena detentiva in seguito all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-sexies cod. strada (il cui riconoscimento implica l'aumento della sola pena pecuniaria), sia in ordine alla mancata applicazione del disposto di cui all'art 442, comma 2, cod. proc. pen. (che prevede, nell'ipotesi di celebrazione del rito abbreviato avente ad oggetto un reato contravvenzionale, di operare la riduzione della metà della pena concretamente irrogata), riconosciute le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata aggravante, ha individuato la pena base in mesi 4 di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, ridotti per il rito a mesi 2