Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/05/2019, n. 19798

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/05/2019, n. 19798
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19798
Data del deposito : 9 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA RG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/06/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore Per il ricorrente Cantu' e' presente l'avv. Gavazzi Cristina del foro di Brescia che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglirne.nto.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la sentenza di condanna con cui il Tribunale di Bergamo il 31.10.2017 aveva ritenuto la penale responsabilità di CA IO in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett.c), e comma 2 sexies D.Igs 252/1992, commesso in Pumenengo, in data 9.05.2015, per aver condotto l'autovettura di proprietà Fiat Croma tg EG 431Gf, in stato di ebbrezza alcolica, accertata per mezzo di analisi chimiche, risultando un tasso alcolemico superiore a gr. 1,5 per litro, pari a 1,83 gr/I;
con l'aggravante dell'orario notturno.

2.CA IO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore. I) Con il primo motivo deduce violazione di legge in quanto nel dispositivo si fa riferimento alla conferma della sentenza 30.11.2017, appellata da CA IO mentre l'appello si riferiva alla sentenza pronunciata il 31.10.2017, come peraltro indicato nel frontespizio della sentenza impugnata. Lamenta pertanto ai sensi dell'art. 546 comma 1 lett. f e comma 3 cod.prod.pen la totale indeterminatezza del dispositivo che deve ritenersi mancante o quanto meno incompleto. II) Con il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento all'eccezione di nullità dell'accertamento ematico effettuato senza avviso preventivo della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, sollevata negli atti preliminari all'apertura del dibattimento fissato dopo l'opposizione al decreto penale e quindi entro il termine di cui agli artt. 180 e 182 cod.proc.pen.. III) Con il terzo motivo lamenta la contraddittorietà e erroneità della motivazione in quanto la Corte territoriale ha travisato le risultanze probatorie non essendo certo né provato che il CA sia stato fermato mentre era alla guida della autovettura. Affermava infatti di essere stato fermato dai Carabinieri non appena sceso dall'auto ma dopo che era entrato in casa e aveva bevuto qualcosa di alcolico (che si aggiungeva alle due birre bevute mentre era fuori) e che non avendo nulla da temere aveva seguito i carabinieri presso il Pronto soccorso dell'ospedale. IV) C o n il quarto motivo deduce la mancata concessione della sospensione condizionale della pena in favore dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11

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