Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/01/2016, n. 196

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Il compenso incentivante di cui all'art. 32 del c.c.n.l. enti pubblici non economici 1999-2001, legato al raggiungimento di determinati e specifici obbiettivi, non è incompatibile con la natura determinata del rapporto di lavoro, sicché la mancata corresponsione anche ai dipendenti a tempo determinato (nella specie, della Croce Rossa Italiana) si pone in contrasto con la disciplina contrattuale di settore e, data l'assenza di ragioni oggettive che giustifichino il trattamento differenziato, con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sancito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368 del 2001, in attuazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato oggetto della direttiva n. 99/70/CEE.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/01/2016, n. 196
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 196
Data del deposito : 11 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

I T T I R I D E T N E AULA 'B' S E · 1 96 . 1 6 E S E E N O I Z A R OggettoREPUBBLICA ITALIANA T S I G E R E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T N E S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 5021/2013 196 SEZIONE LAVORO Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. L M - Presidente - Ud. 27/10/2015 Rel. Consigliere - PU Dott. ENRICA D'ANTONIO Dott. D BTO Consigliere Dott. A P PTI - Consigliere Dott. F ALA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5021-2013 proposto da: GERVASONI SIMONE C.F. GRVSMN72B11H910L, SORLETI TARENGHISRLTMS72A60H2241, ALESSANDRO TOMMASINA inTRNLSN77D30L400N, già elettivamente domiciliati ROMA, VIA MAESTRO GAETANO CAPOCCI 18, presso lo studio dell'avvocato A T, rappresentati e difesi dall'avvocato L D G, giusta delega inatti 2015 e da ultimo domiciliati presso la CANCELLERIA DELLA 3982 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
ricorrenti -

contro

CROCE ROSSA ITALIANA C.F. 01906810583;
intimata - avversO la sentenza n. 402/2012 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/09/2012 R.G.N. 298/2012 + altre;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2015 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO;
udito l'Avvocato DE CARO FLORA per delega DI GAETANO LORENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. и ш и в RG n 5021/2013 Svolgimento del processo La Corte d'appello di Brescia ha confermato le sentenze del Tribunale di Bergamo di rigetto delle domande proposte da Gervasoni Simone, Tarenghi Alessandro e Sorleti Tommasina i quali avevano lavorato alle dipendenze della CRI con contratti a tempo determinato inquadrati in area A posizione A2 del CCNL enti pubblici non economici - volta ad ottenere il compenso incentivante di cui all'art 32 del CCNL degli enti pubblici non economici ( 1999/2001) per gli anni dal 2001 al 2009 il Gervasoni ed il Tarenghi e dal 2003 al 2009 la Sorleti, corrisposti ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato. La Corte territoriale, premesso che le sentenze di primo grado avevano escluso ogni incompatibilità tra il compenso di cui è causa ed il lavoro a termine e che in astratto non vi erano ragioni per escludere il compenso ai lavoratori a termine, ha rilevato che il compenso richiesto doveva essere negato per carenza di allegazioni da parte dei ricorrenti Ha affermato, infatti, che l'art 32 e l'elencazioni in esso contenuta circa le finalità delle erogazioni dimostrava che vi erano ipotesi di astratta compatibilità con la prestazione di lavoro a tempo determinato ( e di durata annuale) quali compensi per turni, straordinario , compensi di merito e di impegno individuale che però dovevano essere compiutamente allegati dai ricorrenti i quali tuttavia neppure avevano riferito su quali fossero i loro compiti;
se lavorassero con colleghi a tempo indeterminato e se a questi fossero stati assegnati obiettivi e quali tra quelli individuati dalla norma, fossero stati raggiunti ;
se i compensi fossero assegnati a tutti i dipendenti a tempo indeterminato a prescindere da verifica di raggiungimento degli obiettivi trasformando l'istituto in aumento puro e semplice del trattamento retributivo. La Corte ha affermato che l'art 32 del CCNL non poneva elementi decisivi circa la compatibilità del compenso incentivante con il rapporto a tempo determinato e che , l'assoluta carenza di allegazioni circa le modalità e le condizioni in base alle quali il compenso incentivante era stato erogato ai lavoratori a tempo indeterminato rispetto alle mansioni da loro svolte in concreto onere sicuramente gravante sugli appellanti che ove assolto avrebbe comportato l'onere per l'ente di dimostrare l'oggettiva incompatibilità con i rapporti a termine- rendeva inaccoglibile il ricorso. La Corte d'appello ha rilevato, altresì ,con riferimento all'affermazione dei lavoratori secondo cui il compenso era stato attribuito fittiziamente senza che la CRI avesse mai attuato alcuna delle finalità previste dal Fondo, che si trattava di fatto nuovo che 1 capovolgeva quanto affermato dai ricorrenti in primo grado ove testualmente si affermava che il fondo era stato erogato per incentivare la produttività, per i rischi connessi all'attività, per il risultato conseguito e per l'apporto del personale di ruolo impegnato nelle attività della CRI. Infine, la Corte territoriale ha rilevato che la normativa introdotta dal nuovo CCNL 2006/2009, dando per scontata la legittimità di un sistema che fino a quel momento escludeva i lavoratori a termine dal compenso incentivante, auspicava l'intervento dei ministeri vigilanti affinchè tale compenso potesse essere esteso ai lavoratori a termine. Avverso la sentenza ricorrono i lavoratori con tre motivi ulteriormente illustrati con memoria ex art 378 cpc. La Croce Rossa è rimasta intimata . Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art 2697 cc in relazione all'art 6 del dlgs n 368/2001 e 32 CCNL 1999/2001. Censurano la sentenza che aveva negato il loro diritto al compenso incentivante per carenza di allegazioni. Rilevano che il datore di lavoro, secondo l'art 32, avrebbe dovuto predisporre piani produttivi annuali e pluriennali tali da individuare le prestazioni diverse da quelle ordinarie per le quali il singolo lavoratore avrebbe ricevuto il compenso accessorio ricorrendone i presupposti e che invece la Croce Rossa aveva distribuito le somme a pioggia tra i lavoratori a tempo indeterminato. Deducono che la Croce Rossa si era limitata a contestare il diritto ed a sollevare una

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