Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2017, n. 4888
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Ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal "fondo elettrici" presso l'INPS, l'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 562 del 1996 - nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali INPS ed il regime dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'ottanta percento della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'ottantotto percento della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lett. a), della l. n. 335 del 1995, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione.
Sul provvedimento
Testo completo
- 27 FEB. 2017 AULA 'B' 04888/17 T T I R I D E T N E S REPUBBLICA ITALIANA E MOTIVAZIONE - I L L SEMPLIFICATA O B IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E T N E S Oggetto E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E N O I Z A R T SEZIONE LAVORO S I G E R E R. G. N. 20535/2011 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T N E Presidente Cron.4888 S E Dott. ENRICA D'ANTONIO - Rep. Rel. Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO Ud. 16/11/2016 Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO PU Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20535-2011 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli PATTERI, Avvocati LUIGI CALIULO, ANTONELLA SERGIO 2016 PREDEN, giusta delega in atti;
3891 ricorrente -
contro
NO IE;
intimato avverso la sentenza n. 814/2010 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 17/08/2010 R.G.N. 563/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;
udito l'Avvocato PATTERI ANTONELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatti di causa
Con sentenza del 23/6 17/8/2010 la Corte d'appello di Salerno ha accolto l'impugnazione di NO LL, ex dipendente Enel cessato dal servizio il 30.6.1997, avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede, che gli aveva respinto la domanda volta alla rideterminazione della pensione, ed ha dichiarato il diritto del medesimo alla liquidazione della pensione sulla base del criterio di cui al d.lgs n. 562/1996, art. 3, condannando l'Inps al pagamento delle differenze maturate, oltre accessori di legge, con compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio. Ha spiegato la Corte che, ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata col metodo retributivo dal Fondo elettrici presso l'Inps, l'art. 3, comma 2°, del d.lgs n. 562/96 - nella prospettiva di una graduale armonizzazione fra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali Inps ed il regime dell'A.G.O. dei lavoratori dipendenti - stabiliva che l'importo della stessa andava determinato nella misura più favorevole tra l'80% della retribuzione calcolata secondo le norme in vigore nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria e l'88% della retribuzione determinata ex art. 1, comma dodicesimo, lett. a) della legge n. 335/1995, dovendosi far riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione onnicomprensiva di tutte le voci considerata dalla disciplina generale dell'A.G.O., avendo il termine letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione. Per la cassazione della sentenza ricorre l'Inps con un solo motivo. NO LL rimane solo intimato. Ragioni della decisione 1. Con un solo motivo l'Inps censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 562, art. 3, comma 2, e della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 22, assumendo che la questione riguarda la determinazione della misura del trattamento pensionistico liquidato secondo il sistema retributivo e con decorrenza