Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2023, n. 18922
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Testo completo
seguente 10 SENTENZA sul ricorso proposto da P A, nata a Piedimonte Matese il 05-06-1988, avverso l'ordinanza del 30-09-2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere F Z;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. L C, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 30 settembre 2022, il Tribunale del Riesame di Santa Maria Capua Vetere confermava l'ordinanza del 19 agosto 2022, con cui il G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva disposto il sequestro preventivo della condotta di scarico del caseificio di cui era titolare A P, indagata dei reati ex art. 452 bis cod. pen. e 124-137 del d. Igs. n. 152 del 2006, accertati in Alvignano dal 18 gennaio 2022 con condotta perdurante.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale sammaritano, la P, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico e articolato motivo, con il quale la difesa ha censurato in primo luogo la valutazione indiziarla, fondata su una motivazione apparente e di fatto assente, avendo il Tribunale fatto ricorso a elementi congetturali, slegati dal capo di imputazione. Né sarebbe stato considerato che la difesa ha prodotto una consulenza tecnica, corredata da filmati di video-ispezione, da cui si evince l'esistenza di ulteriori tubazioni nel pozzetto non riferibili al caseificio dell'indagata, non essendo onere della difesa dimostrare, come ritenuto indebitamente dal Tribunale, che anche gli scarichi passati fossero riconducibili ad altre attività casearie. Quanto al capo B, si osserva inoltre che il Tribunale sarebbe incorso in un errore macroscopico, perché l'AUA cui fanno riferimento i giudici è quella relativa ad altro stabilimento produttivo della medesima azienda sito in Alvignano alla località Villa Ortensia, mentre la condotta in sequestro si trova presso la sede operativa sita ad Alvignano alla via Miglio n. 25, regolarmente autorizzato allo scarico con altra AUA del 3 marzo 2021, antecedente ai fatti contestati. In ordine al periculum in mora, si osserva che la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe assolutamente illogica, avendo il Tribunale ritenuto necessario far permanere il vincolo reale, pur dando atto della cessazione dell'attività del caseificio presso lo stabilimento di via Miglio n. 25.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1. In via preliminare, occorre
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere F Z;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. L C, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 30 settembre 2022, il Tribunale del Riesame di Santa Maria Capua Vetere confermava l'ordinanza del 19 agosto 2022, con cui il G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva disposto il sequestro preventivo della condotta di scarico del caseificio di cui era titolare A P, indagata dei reati ex art. 452 bis cod. pen. e 124-137 del d. Igs. n. 152 del 2006, accertati in Alvignano dal 18 gennaio 2022 con condotta perdurante.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale sammaritano, la P, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico e articolato motivo, con il quale la difesa ha censurato in primo luogo la valutazione indiziarla, fondata su una motivazione apparente e di fatto assente, avendo il Tribunale fatto ricorso a elementi congetturali, slegati dal capo di imputazione. Né sarebbe stato considerato che la difesa ha prodotto una consulenza tecnica, corredata da filmati di video-ispezione, da cui si evince l'esistenza di ulteriori tubazioni nel pozzetto non riferibili al caseificio dell'indagata, non essendo onere della difesa dimostrare, come ritenuto indebitamente dal Tribunale, che anche gli scarichi passati fossero riconducibili ad altre attività casearie. Quanto al capo B, si osserva inoltre che il Tribunale sarebbe incorso in un errore macroscopico, perché l'AUA cui fanno riferimento i giudici è quella relativa ad altro stabilimento produttivo della medesima azienda sito in Alvignano alla località Villa Ortensia, mentre la condotta in sequestro si trova presso la sede operativa sita ad Alvignano alla via Miglio n. 25, regolarmente autorizzato allo scarico con altra AUA del 3 marzo 2021, antecedente ai fatti contestati. In ordine al periculum in mora, si osserva che la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe assolutamente illogica, avendo il Tribunale ritenuto necessario far permanere il vincolo reale, pur dando atto della cessazione dell'attività del caseificio presso lo stabilimento di via Miglio n. 25.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1. In via preliminare, occorre
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