Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/10/2020, n. 23870
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FATTI DI CAUSA
(XXXXX), in qualita' di legale rappresentante della societa' " (XXXXX) s.r.l", ricorre per la cassazione della sentenza n. 2/01/13 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, svolgendo sette motivi che, in controversia riguardante la sanzione accessoria della sospensione dell'esercizio dell'attivita' emessa dall'Agenzia delle Entrate e notificata in data 7.6.2013, aveva rigettato l'appello proposto dalla societa' contribuente. L'Agenzia delle Entrate, a seguito di un controllo della societa' sugli obblighi strumentali, aveva riscontrato con P.V.C. alcune irregolarita' da cui era conseguita la sanzione accessoria Decreto Legislativo n. 471 del 1997, ex articolo 12, comma 2. La contribuente presentava istanza di accertamento con adesione per la definizione delle violazioni accertate, che veniva rigettata dall'Ufficio accertatore, il quale successivamente irrogava una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 11. 840,63, con verbale di contestazione finale, che si concludeva con definizione agevolata. Successivamente l'Agenzia delle Entrate irrogava alla societa' contribuente la sanzione accessoria della sospensione dell'esercizio dell'attivita' per la durata di ventitre' giorni consecutivi. L'Agenzia delle Entrate si e' costituita con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo si denuncia violazione dell'articolo 24 Cost. e della L. n. 212 del 2000, articolo 12, atteso che i rilievi indicati nel verbale di constatazione finale non sarebbero attendibili, in quanto i verbalizzanti non avrebbero tenuto conto, nell'ambito dell'attivita' di accertamento, delle fatture emesse dalla societa' ricorrente nel periodo controllato, ne' avrebbero tenuto conto del fatto che i ticket (conteggiati nel calcolo degli elementi extra contabili) sono da considerarsi corrispettivi non incassati oggetto peraltro di successiva fatturazione. Si lamenta, inoltre, che le omesse certificazioni delle comande contestate sarebbero state rintracciate dopo una Diu' accurata ricerca e, comunque, alcune delle stesse sarebbero state erroneamente computate (e quindi erroneamente confrontate) dai verbalizzanti in un anno di imposta diverso dalle comande stesse. La ricorrente si duole del fatto che, nel corso della redazione del verbale di constatazione, l'Agenzia delle Entrate avrebbe rifiutato verbalmente l'accoglimento di documentazione atta a dimostrare l'infondatezza dei rilievi proposti, con la conseguenza che i verbalizzanti non farebbero menzione dei documenti esibiti, rimandando alle sedi competenti per l'esibizione degli stessi.
2.Con il secondo motivo si denuncia violazione del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articoli 16 e 16-bis e L. 212 del 2000, articolo 12, in quanto l'atto di contestazione e' stato emesso oltre i novanta giorni previsti, a pena di decadenza, dal Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 16-bis, mentre l'atto ci irrogazione della sanzione accessoria fa riferimento ad un atto di contestazione con numerazione diversa. La ricorrente, nonostante fosse consapevole delle predette incongruenze e del vizio dell'atto di contestazione ricevuto, decideva di evitare lungaggini nella definizione della controversia, uniformandosi alla proposta di definizione agevolata (Decreto Legislativo n. 472 del 1997, ex articolo 16) contenuta a pagina 10 dell'atto. La societa' sostiene che se l'Agenzia delle Entrate era gia' consapevole che, nonostante la definizione agevolata, comunque poteva procedere con l'applicazione della sanzione accessoria di cui al Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 12, comma 2, perche' norma speciale rispetto al Decreto Legislativo n. 472 del 1997, poneva in essere un atto in violazione della L. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) mancando di quel principio di chiarezza e trasparenza degli atti amministrativi.
3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'articolo 12 Statuto del contribuente ed eccesso di potere, in quanto nell'atto antecedente era stata indicato il Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 12, come sanzione accessoria da applicare al caso di specie, precisando che con il pagamento della sanzione agevolata si sarebbe evitata l'applicazione di tale sanzione. Ne consegue che con il successivo atto di irrogazione della sanzione accessoria non era chiaro quale fosse la vera volonta' della P.A.
4. Con il quarto motivo si denuncia violazione del Decreto Legislativo n. 471 del 1996, articolo 12, comma 2-bis, e del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 16-bis, in quanto il provvedimento di irrogazione della sanzione accessoria dovrebbe essere notificato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 12, comma 2-bis, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla contestazione della terza violazione. Il contribuente rileva che se il termine ultimo di notifica dell'atto di contestazione deve considerarsi il 24.7.2009 (ovvero 90 giorni dalla constatazione Decreto Legislativo n. 472 del 1997, ex articolo 16-bis) allora i termini di notifica sarebbero ampiamente superati, con effetto decadenza dell'atto. Nel caso, invece, si consideri decorrere i sei mesi a partire dal 25.9.2019 (termine di notifica dell'atto di contestazione) allora il provvedimento dovrebbe essere annullato poiche' basato su un atto viziato da decadenza (Decreto Legislativo n. 472 del 1997, ex articolo 16-bis). I giudici del merito sulla questione al pungo 4.2. lettera c) della sentenza hanno sostenuto che per espresso disposto Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 12, comma 2-bis, il provvedimento di sospensione deve intervenire ed essere notificato alla parte entro sei mesi dalla contestazione, e non gia' 90 giorni dalla constatazione, della quarta violazione dell'obbligo di emissione della ricevuto o scontrino fiscale, sicche' una volta acclarato per risultanza desunta dalle stesse indicazioni di parte che la contestazione era stata notificata il 25.9.2009 ed il provvedimento sanzionatorio era stato notificato il 1.2.2020 la decadenza doveva ritenersi esclusa, con la conseguenza che la lagnanza dell'appellante non aveva ragione di essere. Ne' puo' condividersi l'orientamento dei giudici di secondo grado (punto 4 della sentenza) per il mancato ingresso alle censure di questa parte in relazione alla pretesa inattendibilita' dei rilievi di cui al verbale di constatazione, poiche' afferenti all'evidenza a controversia pregressa gia' fatta oggetto di irretrattabile definizione agevolata.