Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/11/2021, n. 35459

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/11/2021, n. 35459
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35459
Data del deposito : 19 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6030-2021 proposto da: C P, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA SAVOIA

72, presso lo studio dell'avvocato R D N, rappresentato e difeso dall'avvocato F D I;

- ricorrente -

nonchè

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 15/2021 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 01/02/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal Presidente A V;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale F S, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione vogliano dichiarare inammissibile il ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. L'avvocato P C ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza 15/2021, depositata febbraio 2021, con la quale il Consiglio Nazionale Forense, rigettando il ricorso del professionista, ha confermato in toto la decisione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce, che aveva irrogato al C la sanzione della sospensione per mesi due dall'esercizio della professione forense.

2. Gli intimati Consiglio Nazionale Forense e Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce non hanno svolto attività difensiva.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale va dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Consiglio nazionale forense, che, in quanto soggetto terzo rispetto alla controversia e autore della impugnata decisione, è privo di legittimazione nel presente giudizio, le parti del quale vanno individuate nel soggetto destinatario del provvedimento impugnato, cioè nel Consiglio dell'Ordine locale che, in sede amministrativa, ha deciso in primo grado e nel pubblico ministero presso la Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. un., 6 giugno 2003, n. 9075;
Cass. Sez. U., 7 dicembre 2006, n. 26182;
Cass. Sez. U., 13 giugno 2008, n. 19513;
Cass. Sez. U., 24 gennaio 2013, n. 1716;
Cass. Sez. U., 24 febbraio 2015, n. 3670;
Cass. Sez. U., 27 dicembre 2016, n. 26996).

2. Con il primo motivo di ricorso, l'avvocato P C denuncia la violazione dell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.

2.1. Si duole il ricorrente del fatto che il Consiglio Nazionale Forense non abbia ritenuto di riconoscere il legittimo impedimento del nuovo difensore, nominato dall'avvocato C dopo avere revocato il precedente, in tal modo violando il diritto di difesa dell'istante, con conseguente nullità della decisione impugnata.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi