Cass. civ., sez. I, sentenza 20/06/2011, n. 13447
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Il divieto per i creditori di azioni esecutive nei confronti del fallito, ex art. 51 legge fall. e l'obbligo, per quelli che intendano soddisfarsi sul ricavato della liquidazione dei beni del fallito, di proporre, ex art. 52 legge fall., domanda di insinuazione al passivo per l'accertamento dei propri crediti, non escludono, in capo al creditore che non abbia presentato tale domanda, il diritto di promuovere azione esecutiva nei confronti del terzo, già datore di ipoteca su propri beni a garanzia dei debiti del fallito; tuttavia dopo l'omologazione e l'esecuzione del concordato fallimentare, obbligatorio ai sensi dell'art. 135 legge fall. per tutti i creditori anteriori al fallimento, ancorché non abbiano presentato domanda di insinuazione al passivo, il relativo effetto esdebitatorio, cioè di riduzione del credito alla sola percentuale offerta, si applica anche nei confronti del predetto terzo, tenuto nei soli limiti della citata percentuale, poiché né la mancata partecipazione al concorso, che resta facoltativa, produce per il creditore l'estinzione del titolo esecutivo di cui sia eventualmente munito verso il fallito, né il concordato fallimentare opera a sua volta come causa di estinzione, per novazione, del credito stesso, né verso il fallito né verso l'eventuale soggetto obbligato. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo all'opposizione all'esecuzione, ritenuta infondata dai giudici di merito, proposta dal terzo datore di ipoteca avverso l'espropriazione contro di lui promossa dalla banca garantita, munita, verso il debitore fallito, di titolo esecutivo costituito da contratto di mutuo notarile).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P D - Presidente -
Dott. Z V - Consigliere -
Dott. C M - rel. Consigliere -
Dott. B G - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B F, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Bocca di Leone 78, presso lo studio dell'avv. R A, rappresentata e difesa dall'avv. N M d Foro di Firenze, come da procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
INTESA GESTIONE CREDITI s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via L. Bissolati 76, presso lo studio dell'avv. G B, che la rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso, unitamente all'avv. M A del Foro di Firenze.
- controricorrente ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 898/05 R.G. della Corte d'Appello di Firenze, depositata il 20.6.05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8.3.2011 dal Consigliere dr. M C;
uditi gli avv.ti C C, per delega dell'avv. N, e R C per delega dell'avv. G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C A, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'inammissibilità del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Federica B, con atto a rogito del notaio Greco del 28.7.92, concesse ipoteca sino alla concorrenza della somma di vecchie L. 500 milioni alla Banca Commerciale Italiana s.p.a. (in seguito, per brevità, Comit) su di un immobile di sua proprietà, a garanzia del rimborso del mutuo erogato dalla banca alla Nuova Motauto s.r.l.. La mutuataria fu dichiarata fallita il 21.6.95, ma l'istituto di credito mutuante non si insinuò allo stato passivo.
Il 12.3.96 la Nuova Motauto presentò una proposta di concordato fallimentare che prevedeva il pagamento del 35% dei crediti chirografari.
Il concordato fu omologato, con sentenza del Tribunale di Firenze del 3.7.96, e fu dichiarato eseguito il 6.2.97. La Comit, nel frattempo, promosse procedura esecutiva immobiliare nei confronti della terza datrice di ipoteca, per ottenere i pagamento coattivo dell'intero credito derivante dal contratto stipulato con la Nuova Motauto.
La B propose opposizione all'esecuzione, sostenendo, in via principale, che la banca, non essendosi insinuata allo stato passivo del fallimento della società mutuataria, non aveva più diritto ad escutere la garanzia ipotecaria, ed, in subordine, che l'azione esecutiva avrebbe potuto essere esercitata solo entro il limite del 35% delle somme dovute dalla debitrice alla mutuante alla data del fallimento. Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 4.3.03, respinse l'opposizione, affermando che, poiché l'esecutata aveva garantito la banca anche con una fideiussione, operava nella specie il disposto L. Fall., art. 135, comma 2. Escluse, tuttavia, che il credito della banca nei confronti della fallita avesse natura privilegiata. La sentenza fu appellata in via principale dalla B ed in via incidentale da Intesa Bci Gestione Crediti s.p.a. (oggi Intesa Gestione Crediti s.p.a.), succeduta alla Comit nella titolarità del rapporto controverso. La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza dell'11.2.05, accolse parzialmente l'appello principale e respinse quello incidentale ed, in riforma della sentenza impugnata, affermò che la Banca aveva diritto a procedere esecutivamente nei confronti della terza datrice d'ipoteca entro e non oltre il limite del 35% del credito vantato nei confronti della Nuova Motauto s.r.l. alla data di fallimento della società. La Corte rilevò in motivazione: che l'esecuzione era stata promossa in forza dell'atto notarile di concessione dell'ipoteca, e non della fideiussione, sicché il primo giudice aveva errato nel ritenere che la banca potesse ottenere il pagamento coattivo dell'intero credito vantato verso la debitrice in base ad un titolo che non partecipava alla procedura ne' in via principale ne' in via di intervento;
che la garanzia ipotecaria non poteva ritenersi estinta per il solo fatto che la Comit non aveva presentato domanda di ammissione allo stato passivo della Nuova Motauto, in quanto, a norma della L. Fall., art. 135, il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento, compresi quelli non insinuati;
che tuttavia, proprio in virtù di tale principio, la creditrice non poteva ottenere dalla