Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/1966, n. 2130
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Anche sotto il vigore del codice civile abrogato, come e stabilito dall'art.480 del codice vigente, il termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredita decorre dal giorno dell'apertura della successione, salvi il caso di istituzione condizionale e quello in cui, essendovi stata accettazione da parte dei precedenti chiamati, il loro acquisto ereditario sia venuto meno. *
L'omessa o erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nella intestazione della sentenza importa la nullita della sentenza medesima solo quando le conclusioni in realta formulate non siano state esaminate dal giudice, sicche sia mancata in concreto una decisione su domande o eccezioni ritualmente proposte. Qualora, invece, risulti dalla motivazione della sentenza che le conclusioni adottate dalle parti, ancorche non trascritte o erroneamente trascritte, siano state esaminate e disattese, il vizio di trascrizione non costituisce che un semplice errore materiale, suscettibile di correzione nelle forme e con le modalita prescritte dalla legge.*
Sia l'art.480, comma primo, del codice civile vigente, sia l'art.943 del codice abrogato - stabilendo che il diritto di accettare l'eredita si estingue con il decorso del tempo- prevedono un termine di prescrizione estintiva, nel senso che il chiamato, per il solo fatto della inattivita per quel determinato periodo di tempo, perde definitivamente la possibilita di accettare. In Mancanza di ogni limitazione, la prescrizione opera a favore di chiunque abbia interesse a sollevare la relativa eccezione, anche se estraneo all'eredita, e puo farsi valere contro qualunque chiamato all'eredita medesima. Pertanto, all'erede,il quale abbia trascurato di esercitare il diritto di accettazione dell'eredita entro il termine di prescrizione decorrente dall'apertura della successione, colui che sia nel possesso dei beni ereditari puo sempre eccepire la cessazione della qualita di erede e il difetto di Azione, senza che sia necessario che si sia compiuta a suo favore l'usucapione.*
La disposizione dell'art. 2935 cod.civ. - secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto puo essere fatto valere - si riferisce soltanto alla possibilita legale di far valere il diritto e, quindi, alle cause impeditive di ordine generale dello Esercizio del diritto medesimo,quali possono essere una condizione sospensiva non ancora verificata o un termine non ancora scaduto. L'impossibilita di fatto di agire, in cui venga a trovarsi il titolare del diritto, non influisce, pertanto, sul decorso della prescrizione, salve le eccezioni stabilite dalla legge, tra le quali non e compreso lo stato d'ignoranza del proprio diritto da parte del titolare. La mancata conoscenza del proprio diritto tanto meno puo, poi, valere ad arrestare o a cancellare il corso della prescrizione gia iniziata, in quanto la legge non conosce fatti impeditivi che abbiano simili effetti, al di fuori delle cause di sospensione e di interruzione.*
La mancata conoscenza del testamento contenente l'istituzione di erede non impedisce il decorso, in danno dell'istituto, della prescrizione del diritto di accettare l'eredita,alla quale il testatore sia stato chiamato.*
Le situazioni considerate dall'art.2119 cod.civ. abrogato e dall'art 2941 cod. vig. Come cause di sospensione della prescrizione sono tutte costituite da rapporti intersoggettivi,sicche ogni causa di sospensione ha un'efficacia limitata ai soggetti considerati dalla legge, nel senso che ciascuna delle dette cause opera a favore di quelle persone, la cui situazione e stata ritenuta meritevole di particolare protezione,e puo essere invocata soltanto nei confronti di quelle altre persone, che si trovano nella situazione reciproca considerata dalla legge. Lo stato di giacenza dell'eredita e l'eventuale Mancanza del rendiconto da parte del curatore non possono, pertanto, avere alcuna influenza nei confronti dei terzi estranei alla eredita, che invocano la prescrizione del diritto del chiamato di accettare l'eredita medesima.*