Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/09/2019, n. 23114
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
L'INPS risponde delle erronee comunicazioni della posizione contributiva rese all'assicurato, a seguito di specifica domanda di quest'ultimo, a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., potendo tuttavia il giudice limitare il risarcimento dovuto nell'ipotesi in cui l'assicurato medesimo - non essendosi attivato per interrompere il processo produttivo dell'evento dannoso, così rassegnando le proprie dimissioni malgrado l'evidente erroneità, riscontrabile sulla base dell'ordinaria diligenza, dei dati contributivi a lui comunicati - abbia concorso al verificarsi del predetto evento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'omesso controllo, ad opera dell'interessato, dei dati forniti dall'INPS non potesse ritenersi di per sé solo causa del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., ed escludere la responsabilità dell'Istituto, in quanto la sussistenza di un obbligo di informazione dell'ente pubblico ed il legittimo affidamento dell'assicurato in ordine all'esattezza dei dati comunicatigli dalla pubblica amministrazione determinano l'applicazione del principio dell'equivalenza delle condizioni ex art. 41, comma 1, c.p.).
Sul provvedimento
Testo completo
, T L 17 SET 2019 I L R I O D B E E T N E AULA 'B' S E 23 1 14/19 E N O I Z A R T S I G E OggettoREPUBBLICA ITALIANA R N E S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 11094/2014 Cron.23.114 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. ANTONIO MANNA Presidente Ud. 12/06/2019 Dott. UMBERTO BERRINO TWO Consigliere PU Dott. ENRICA D'ANTONIO Consigliere I - Rel. Consigliere Dott. PAOLA GHINOY Dott. ROSSANA MANCINO Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11094-2014 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 80078750587, in persona del suo SOCIALE C. F. Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA 2019 VIA CESARE BECCARIA 29 presso l'Avvocatura Centrale 2201 dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO;
ricorrente principale- controricorrente incidentale -
contro
NG CA, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocatoPIAZZA ΡΙΟ XI 13, VINCENZO CROCE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PATRIZIA SESINI;
controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 436/2013 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 22/10/2013 R.G.N. 193/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/2019 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha l'accoglimento del ricorso principale rigetto del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato ANTONINO SGROI;
udito l'Avvocato VINCENZO CROCE. Rg n. 11094/2014 Udienza del 12.6.2019 RITENUTO IN FATTO 1. Il signor NC RO adiva il Tribunale di Bergamo ed esponeva di avere richiesto all'INPS il 31 gennaio 2009 di conoscere la propria posizione contributiva e di avere ricevuto dall'istituto il successivo 2 febbraio 2009 comunicazione certificativa con cui si attestava l'esistenza di un numero di contributi utili per il conseguimento della pensione di anzianità. Egli aveva quindi rassegnato le proprie dimissioni dalla società Autostrade per l'Italia, presso la quale era impiegato, ed aveva chiesto ed ottenuto il trattamento di quiescenza con decorrenza dal primo aprile 2010. Aggiungeva di avere successivamente ricevuto una lettera raccomandata da parte dell'INPS con la quale si р comunicava che la pensione di anzianità era stata eliminata con decorrenza dal primo dicembre 2011, poiché i contributi relativi al periodo dal primo novembre 1967 al 31 marzo 1972, relativi ad attività di apprendista artigiano, erano risultati appartenere ad altra persona avente lo stesso cognome e la stessa data di nascita del signor RO ( si trattava di contributi relativi al fratello gemello). In data 17 novembre 2011 riceveva ulteriore lettera raccomandata con la quale l'INPS chiedeva la restituzione della somma di € 53.013,50 corrisposta a titolo di pensione indebitamente fruita nell'arco di tempo compreso tra l'aprile 2010 e il novembre 2011. 2. Sulla base di tali premesse il ricorrente chiedeva di essere risarcito dei danni a lui arrecati dall'errata comunicazione.
3. La Corte d'Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava l'istituto al risarcimento del danno in favore dell'RO determinandolo nei ratei di pensione che l'Inps assumeva indebitamente riscossi e nella retribuzione netta perduta, pari ad € 2800,00 al mese, abbattuta del 30% e per 12 mesi, con decorrenza dall'eliminazione della pensione. LA NO, estensore 3 Rg n. 11094/2014 Udienza del 12.6.2019 4. A motivo della decisione la Corte territoriale, premessa la natura contrattuale della responsabilità dell'INPS e ritenuto pacifico l'errore commesso nell'estratto conto certificativo rilasciato all'RO, riteneva che non sussistessero elementi per escludere la responsabilità risarcitoria dell'INPS, non avendo l'ente fornito la dimostrazione dell'inevitabilità dell'errore ovvero della sua commissione per causa non imputabile ai propri uffici. Riteneva