Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/01/2023, n. 01409
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: G F nato a OSTRA VETERE il 04/07/1974 avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MI che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente per l'avvocato T M del foro di PESARO, difensore di G F, l'avvocato B A del foro di Pesaro, in qualità di sostituto processuale come da delega orale che insiste per raccoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 14/10/2021, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna a carico di G F per il reato di cui di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada, accertato in Rimini il 30/3/2014. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso. I) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio in grado di appello (violazione degli artt. 162, 178, comma 1, lett. c), 179 e 601 cod. proc. pen.). II) Inosservanza dell'art. 649 cod. proc. pen. e 4 protocollo CEDU;
fatto escluso in precedente giudizio irrevocabile;
error in procedendo;
violazione del principio del ne bis in idem. III) Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 189, commi 6 e 7, cod.
udita la relazione svolta dal Consigliere M B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MI che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente per l'avvocato T M del foro di PESARO, difensore di G F, l'avvocato B A del foro di Pesaro, in qualità di sostituto processuale come da delega orale che insiste per raccoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 14/10/2021, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna a carico di G F per il reato di cui di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada, accertato in Rimini il 30/3/2014. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso. I) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio in grado di appello (violazione degli artt. 162, 178, comma 1, lett. c), 179 e 601 cod. proc. pen.). II) Inosservanza dell'art. 649 cod. proc. pen. e 4 protocollo CEDU;
fatto escluso in precedente giudizio irrevocabile;
error in procedendo;
violazione del principio del ne bis in idem. III) Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 189, commi 6 e 7, cod.
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