Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/11/2018, n. 28220
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Avverso le decisioni pronunciate, in unico grado o in grado d'appello, dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 111 Cost., per violazione di legge, e soltanto per vizi della motivazione che si traducano nella sua inesistenza, contraddittorietà o mera apparenza, mentre non è consentito al giudice di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle "quaestiones facti", la quale comporterebbe un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito.
Sul provvedimento
Testo completo
282201 18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto AURELIO CAPPABIANCA - Primo Pres.te f.f. - TSAP CONTENZIOSO - Presidente Sezione ANTONIO MANNA Ud. 09/10/2018 - LUCIA TRIA - Consigliere - PU R.G.N. 5728/2017 GIACINTO BISOGNI - Consigliere - 28220 Rep. - Consigliere - RAFFAELE FRASCA Rel. Consigliere - ADRIANA DORONZO ALBERTO GIUSTI Consigliere - - Consigliere - ALDO CARRATO GUIDO MERCOLINO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5728-2017 proposto da: PUCCI GIULIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C.CONTI ROSSINI 26, presso lo studio dell'avvocato M C F, rappresentato e difeso dall'avvocato F A;
- ricorrente
contro
COMUNE DI M, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell'avvocato D I, rappresentato e difeso dagli avvocati M P e F P;
437 18 CONSORZIO 1 TOSCANA NORD, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18 - STUDIO LEGALE LESSONA, rappresentato e difeso dall'avvocato V C;
- controricorrenti -
nonché
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI M CARRARA - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, REGIONE TOSCANA, CONDOMINIO LE PALAZZINE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 323/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 02/12/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2018 dal Consigliere ADRIANA DORONZO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Maria Clara Ferrauto, Manuela Pellegrini e Gabriella Mattioli per delega dell'avvocato V C.
FATTI DI CAUSA
1.- Con determinazione n. 4129 del 18/11/2013 del dirigente del settore Lavori pubblici, il Comune di Massa ha ingiunto a Giulio P di attuare, nel terreno di sua proprietà ed in base allo studio idraulico approvato con delibera di Giunta comunale n. 275 del 9/10/2013, gli interventi di adeguamento della funzionalità idraulica del fosso Bozzone, e, in specifico, di eliminare le tombinature esistenti. 2.- Il P ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, unitamente agli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenti: in particolare, l'impugnazione ha riguardato il parere espresso dalla Provincia di Ric. 2017 n. 05728 sez. SU - ud. 09-10-2018 -2- Massa Carrara n. 27092 del 14/10/2013, la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Massa n. 275 del 2013, l'ordinanza del Sindaco di Massa n. 169 del 28/11/2012, l'ordinanza dirigenziale della Provincia di Massa Carrara n. 83 del 17/11/2012, la deliberazione della Giunta del Comune di Massa n. 430 del 4/11/2010 (istituzione dell'unità di crisi), l'ordinanza sindacale n. 138 del 4/11/2010. 3. Il Tribunale amministrativo regionale, con sentenza depositata in data 5/5/2014, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, fissando un termine per la riassunzione dinanzi a tale giudice. 4. - Il P ha quindi riassunto la causa dinanzi al Tribunale designato con ricorso notificato al Comune di Massa, alla Provincia di Massa Carrara, alla Unione dei Comuni della Lunigiana Consorzio Toscana Nord- comprensorio di Bonifica n. 3, alla Regione Toscana, nonché a M B e al Condominio Le Palazzine, con sede in Massa, insistendo per la dichiarazione di nullità o illegittimità del provvedimento n. 4129/2013 e degli atti su indicati.
5. Il Tribunale adito, con sentenza n. 323 del 2016, pubblicata in data 2/12/2016, ha dichiarato il ricorso, in parte, inammissibile e, in parte, infondato. A fondamento della sua decisione il Tribunale ha esposto, in fatto, che: a) con ordinanza n. 138 del 4/11/2010 il Comune di Massa aveva stabilito che i proprietari o detentori di terreni attraversati da corsi d'acqua, e interessati dai gravi allagamenti verificatisi in quel periodo, ripristinassero il libero deflusso delle acque, eliminando tombinature o tombini non autorizzati;
b) a seguito dell'alluvione del novembre 2012, in ragione della quale la Regione Toscana aveva dichiarato lo stato di emergenza, la Provincia di Massa Carrara aveva emanato l'ordinanza dirigenziale n. Ric. 2017 n. 05728 sez. SU - ud. 09-10-2018 -3- 83 del 17/11/2012 con cui si erano indicati gli interventi urgenti per il corretto deflusso delle acque di vari bacini, tra cui quello del fosso Lavello di cui il fosso Bozzone è tributario;
c) a seguito ed in esecuzione di questa ordinanza, il Sindaco di Massa aveva commissionato uno studio idraulico, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 275 del 9 ottobre 2013, da cui era emerso che le criticità erano imputabili alle numerose e inadeguate tombinature del fosso Bozzone: la Provincia di Massa Carrara, con nota n. 27092 del 14 ottobre 2013, aveva espresso parere favorevole sulle opere per il ripristino della funzionalità del corpo idrico;
d) in esecuzione di tali atti, era stata dunque adottata la determinazione dirigenziale n. 4129 del 18/11/2013. 6. Alla luce di questa ricostruzione, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha ritenuto sussistente il difetto di interesse del ricorrente ad impugnare la determinazione n. 4129/2013, giacché l'ordine di eseguire i lavori sul terreno di sua proprietà era già contenuto nell'ingiunzione n. 138 del 2010, mai impugnata dal ricorrente e tuttora efficace;
l'ingiunzione n. 4129 non era altro che la conferma della precedente ordinanza, ma, anche a volerla ritenere non confermativa della prima, la sua eventuale rimozione non avrebbe potuto apportare alcuna utilità giuridica al ricorrente, in presenza di un atto, l'ingiunzione n. 138 del 2010, autonomamente lesivo dei suoi interessi;
ha poi aggiunto che lo studio idraulico approvato dalla Provincia di Massa Carrara non aveva innovato alcunché, ma solo aggiornato i profili dell'intervento tecnico, sicché erano superflue le richieste istruttorie avanzate dal ricorrente. 6.1.- Il Tribunale ha comunque esaminato le ulteriori censure mosse dal ricorrente, osservando, per quanto qui ancora di interesse, che: a) il motivo riguardante la mancata indicazione, nell'ordinanza n. 4129 del 2013, del termine e dell'autorità contro cui ricorrere non era Ric. 2017 n. 05728 sez. SU - ud. 09-10-2018 + sorretto dal necessario interesse, dal momento che la parte aveva ritualmente riassunto la causa dinanzi al giudice munito di giurisdizione e svolto in tale sede ogni difesa, con la conseguente superfluità di un provvedimento di rimessione in termini per errore scusabile;
b) il motivo riguardante l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento e del relativo responsabile era inammissibile in ragione della sua novità e del rilievo che la riassunzione del giudizio non consente al ricorrente di ampliare il dibattito processuale, risultando altresì inconferente il richiamo all'art. 43 del codice del processo amministrativo sulla proponibilità di motivi aggiunti, poiché con questi ultimi non si possono dedurre vizi che non trovino adeguato riscontro in quelli già dedotti con il ricorso introduttivo;
c) l'ordine impartito dalla pubblica amministrazione di eliminare la tombinatura del corpo idrico insistente sulla proprietà del ricorrente era sufficientemente specifico, alla luce dello studio idraulico rispetto al quale il ricorrente non aveva mosso alcuna censura di irragionevolezza e non apparendo necessario individuare a priori l'argine del fosso, per poi calcolare la distanza ai sensi dell'art. 96, lett. f) del R.D. n. 523/1904, trattandosi di attività successiva alla eliminazione della copertura del corpo idrico e al rinvenimento dell'alveo e delle sponde;
d) era poi superfluo ogni accertamento sull'epoca e sull'autore della realizzazione delle opere, in base all'assorbente rilievo che tali opere erano state comunque tollerate dal ricorrente quale proprietario dell'area frontistante al fosso, in mancanza di una valida autorizzazione idraulica;
e) circa la estraneità del fosso Bozzone rispetto alla proprietà attorea, era sufficiente rilevare che il corpo idrico era sempre stato rappresentato dallo stesso ricorrente negli atti per il condono degli edifici insistenti sulla sua proprietà. Ric. 2017 n. 05728 sez. SU - ud. 09-10-2018 -5- 7.- Contro la sentenza il P ricorre dinanzi a questa Corte ai sensi degli artt. 201 e ss. del R.D. 11/12/1933, n. 1775, articolando cinque motivi, ai quali resistono con separati controricorsi il Consorzio 1 Toscana Nord e il Comune di Massa, mentre non svolgono attività difensiva la Provincia di Massa Carrara, la Regione Toscana e il Condominio Le Palazzine. Il ricorrente e i controricorrenti depositano memorie in prossimità dell'udienza pubblica. Ragioni della decisione 1.- Preliminarmente, va disattesa la richiesta di rinvio dell'udienza di discussione, avanzata dalla difesa del ricorrente con istanza depositata in cancelleria il 27/9/2018 e motivata dalla impossibilità dell'avvocato Andrei di essere presente in quanto impegnato, quale difensore di fiducia, in un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Massa (con udienza già fissata dal 16/1/2018, come da verbale allegato) e non avendo la possibilità di essere sostituito in quanto unico titolare dello studio. 1.1.- La richiesta, già respinta dal Presidente di questo Collegio in data 3/10/2018 con la motivazione che non si è in presenza di un impedimento assoluto, è stata reiterata in sede di discussione dal difensore delegato dallo stesso avvocato Andrei, con l'aggiunta di un nuovo motivo, costituito dalla pendenza tra le parti di trattative per un bonario componimento della controversia.
1.2. A giudizio del Collegio, e in adesione a quanto già deliberato con il decreto presidenziale del 3/10/2018, la prima delle ragioni poste a sostegno dell'istanza non configura un grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 disp.