Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 14/03/2018, n. 6161

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I contributi figurativi relativi ai periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'art. 7, comma 9, della l. n. 223 del 1991, si calcolano sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale, che coincide con quella dovuta nel periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro per l'orario contrattuale ordinario, maggiorata degli eventuali elementi di carattere continuativo, con conseguente irrilevanza del richiamo alla retribuzione effettivamente percepita contenuto nell'art. 8, comma 1, della l. n. 155 del 1981.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 14/03/2018, n. 6161
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6161
Data del deposito : 14 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

E T N 6 1 6 1/ 18 AULA 'B' E S E Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CSSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21862/2015 2.616.1 Cron.Dott. G ME Presidente - Dott. U B Consigliere Rep. Ud. 14/11/2017 Dott. R RO Rel. Consigliere CC Dott. R M Consigliere Dott. D C Consigliere CU ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21862-2015 proposto da: C R, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRLO POMA, 2, presso lo studio dell'avvocato S A, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M P, giusta delega in atti;
ricorrente

contro

DELLA PREVIDENZA I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE 2017 80078750587, in persona del suo SOCIALE C. F. 4431 Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCRIA 29, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CRCVALLO, PATTERI,ANTONELLA LUIGI CLIULO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avversO la sentenza n. 1633/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/03/2015 R.G. N. 919/2013. 센터 R.G.21862/2015 RITENUTO IN FATTO che la Corte d'appello di Roma con sentenza n. 1633/2015 accoglieva il gravame dell'Inps avverso la sentenza che aveva accolto la domanda di ricostituzione pensionistica avanzata da Roberto Collini condannando l'Istituto a pagare a titolo di arretrati la somma di Euro 31506,83, oltre accessori, a seguito di ricalcolo del valore della contribuzione figurativa spettante per il periodo di mobilità ex art. 7, comma 9 della legge 223/1991. che riformando la decisione di primo grado, la Corte d'appello osservava che, ai sensi dell'articolo 7, comma 9 legge 223 cit., il contributo figurativo dovesse calcolarsi sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale;
e che questo andasse parametrato alla retribuzione globale, la quale include paga base, indennità di contingenza, ratei di mensilità aggiuntive, oltre a tutte le eventuali maggiorazioni componenti della normale retribuzione oraria;
talchè dalla stessa nozione di retribuzione integrabile discendeva la sua non coincidenza con l'intera retribuzione assoggettata a contribuzione previdenziale, dovendo essere esclusi i compensi per lo straordinario e gli altri che non avessero carattere di normale corresponsione;
che inoltre, secondo il giudice d'appello, per poter prescindere dalla retribuzione oraria dichiarata agli specifici fini dell'indennità di mobilità dal datore di lavoro, il pensionato avrebbe dovuto compiutamente allegare le voci retributive integrabili che sarebbero state pretermesse dal datore;
o comunque individuare la retribuzione media integrabile risultante dalle sue ultime buste paga e farne risaltare la superiore misura oraria rispetta alla quota oraria denunciata dallo stesso datore di lavoro;
che contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Collini Roberto con tre motivi di ricorso illustrati da memoria, ai quali l'Inps ha resistito con controricorso. RILEVATO IN DIRITTO che col primo motivo il ricorso deduce violazione falsa e applicazione dell'articolo 7, commi 1 e 9 della legge 223 del 1991, dell'articolo 8 legge 23 aprile 1981 n. 155, dell'articolo 12 della legge 153 del 1969, dell'articolo 2 della legge 115 del 1968, dell'articolo 2 della legge 164 del 75, per avere la sentenza impugnata affermato che i 1 R.G.21862/2015 contributi figurativi per periodi di mobilità corrispondono all'importo della prestazione erogata, mentre il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente

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