Cass. civ., sez. I, sentenza 16/07/2003, n. 11134

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 16/07/2003, n. 11134
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11134
Data del deposito : 16 luglio 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

1 1.1 31/ 03 REPUBBLICA ITALIANA. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE OGGETTO: Opposizione alla stima Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS PRESIDENTE R.G.N. 21091/2000 e 25709/2000 Dott. Donato PLENTEDA CONSIGLIERE Dott. Mario Rosario MORELLI CONSIGLIERE Dott. Renato RORDORF CONSIGLIERE Cron. 2005 Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel. Rep. 2975 ha pronunciato la seguente Ud. 27.11.2002 SENTENZA sul ricorso proposto da ISTITUTO NAZIONALE di PREVIDENZA per i DIPENDENTI dell'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - INPDAP, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29, presso lo studio dell'Avv.Flavio Urso che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso principale - RICORRENTE Principale -

CONTRO

COMUNE di ROMA, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Tempio di Giove n.21, presso lo studio dell'Avv. Mauro Martis che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale - CONTRORICORRENTE e Ricorrente Incidentale - 2193 2 0 0 2 avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n.2704/99 pubblicata il 27.9.1999. Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 27.11.2002 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Udito il difensore del controricorrente e ricorrente incidentale. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale, per l'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale e per il rigetto del secondo motivo di quest'ultimo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 20.5.1983, la Cassa di Previdenza per le pensioni ai Dipendenti degli Enti Locali - CPDEL, alla quale per legge (in forza cioè del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n.479) succedeva poi l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica INPDAP, conveniva davanti alla Corte di Appello di Roma il w Comune omonimo, opponendosi alla determinazione definitiva dell'indennità di esproprio relativa all'ablazione di un'area, ubicata nello stesso Comune a ridosso di Viale Jonio, disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n.689 del 6.5.1980 per la realizzazione di una scuola e chiedendo, di conseguenza, una più adeguata quantificazione della suddetta indennità, oltre gli accessori. Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando l'avversa pretesa e domandando, in via riconvenzionale, che l'indennità medesima venisse fissata in misura ridotta. Il giudice adito, con sentenza del 27.10.1998/27.9.1999, accoglieva 2 quest'ultima domanda, determinando la minor somma dovuta per l'indennità di espropriazione, impartendo le conseguenziali statuizioni e respingendo le altre domande proposte da parte attrice. Assumeva, per quanto qui interessa, la Corte territoriale: a) che l'indennità in oggetto non fosse suscettibile di venire rivalutata, essendo quella dedotta in giudizio un'obbligazione di valuta, senza che, del resto, risultasse minimamente evidenziato nella sua consistenza e dimostrato neppure il maggior danno;
b) che fosse domanda nuova, e perciò inammissibile, quella volta ad ottenere la liquidazione dell'indennità di occupazione legittima, siccome non contenuta nell'atto di citazione. Avverso l'anzidetta sentenza, propone ricorso per cassazione l'INPDAP, deducendo tre motivi di impugnazione, cui resiste con controricorso il Comune di Roma, il quale, a propria volta, spiega ricorso incidentale affidato a due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve, innanzi tutto, essere ordinata, ai sensi del combinato disposto degli artt.333 e 335 c.p.c., la riunione di ambedue i ricorsi, separatamente proposti contro la medesima sentenza. Con il primo motivo di gravame, lamenta il ricorrente principale violazione e falsa applicazione dell'art. 1224, secondo comma, c.c., in relazione all'art.360, n.3, c.p.c., assumendo: a) che l'impugnata sentenza ha escluso la rivalutazione dell'indennità di esproprio perché "quella dedotta in giudizio è obbligazione di valuta";
b) che l'ingiustificato ritardo nell'adempimento di tale obbligazione ha invece 3 fatto sorgere nel soggetto espropriato il diritto al risarcimento del danno ex art. 1224 c.c., anche sotto il concorrente profilo dei vincoli imposti all'Ente Previdenziale (allora CPDEL, oggi INPDAP), il quale risulta obbligato per legge ad investire le proprie liquide disponibilità (che detiene patrimonialmente a garanzia del pagamento delle pensioni e delle prestazioni di sicurezza sociale) sia in immobili sia in titoli, in ogni caso in strumenti di reddito al fine di salvaguardare il capitale dagli effetti della svalutazione monetaria, onde non può che concludersi per la concessione della giusta rivalutazione del credito da esproprio, giacché, se l'Ente medesimo avesse per tempo conseguito la giusta indennità, avrebbe investito il controvalore, essendovi (come detto) necessariamente tenuto, in maniera tale da ricavarne un civile frutto. Il motivo non merita accoglimento. La decisione della Corte territoriale, al riguardo, poggia sull'assunto secondo il quale: 1) "non è dovuta rivalutazione, perché quella dedotta in giudizio è obbligazione di valuta";
2) non "è fondata la medesima richiesta, se debba essere interpretata come volta al ristoro del maggior danno, che non è affatto evidenziato nella sua consistenza e dimostrato". Sotto il primo profilo (di cui al capo "1" che precede), un simile assunto appare del tutto corretto, essendo noto come l'indennità di espropriazione, al pari di quella di occupazione legittima, vuoi per la parte originariamente fissata nel provvedimento ablatorio, vuoi per quella, ulteriore, eventualmente liquidata nel giudizio di opposizione alla stima, costituisca debito di valuta non

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