Cass. civ., sez. II, ordinanza 17/11/2023, n. 31980

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Il recupero delle somme indebitamente percepite a titolo di aiuti comunitari e di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune non richiede la preventiva pronuncia della Commissione europea, atteso che ogni Stato membro ha il dovere di contribuire a tutelare gli interessi finanziari del bilancio comunitario e pertanto di attivarsi con immediatezza al fine di recuperare gli importi inerenti a operazioni finanziate dai fondi che siano inficiate da irregolarità commesse dai beneficiari.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 17/11/2023, n. 31980
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31980
Data del deposito : 17 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 30568/2021 Numero sezionale 3440/2023 Numero di raccolta generale 31980/2023 Data pubblicazione 17/11/2023 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto: Ordinanza – ingiunzione – Contributi Composta da agricoli e aiuti di Stato – Differenze – Rimborso -Interesse ex art. 100 cpc.. Giuseppe Grasso -Presidente - Oggetto Milena Falaschi - Consigliere - R.G.N. 30568/2021 Stefano Oliva - Consigliere - Cron. Federico Vincenzo - Consigliere - CC – 26/10/2023 Amedeo Rolfi Valeria Pirari - Consigliere rel.- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30568/2021 R.G. proposto da D'LL RI, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Mascolo ed elettivamente domiciliata in Roma, via Appia Nuova n. 59, presso lo studio dell'avv. Raffaele Bava;
– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è elettivamente domiciliato, -controricorrente- Avverso la sentenza n. 630/2021 della Corte d'Appello di Bari, pubblicata il 29/10/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dalla cons. Valeria Pirari;
Numero registro generale 30568/2021 Numero sezionale 3440/2023 Numero di raccolta generale 31980/2023 Data pubblicazione 17/11/2023 Rilevato che:

1. Come si legge nella sentenza impugnata, con ricorso ex art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689, depositato il 18 febbraio 2011, D'IE CE propose opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 13/2011, emessa il 5 gennaio 2011 e notificata il 20 gennaio 2011, con la quale le era stato ingiunto di restituire (senza sanzione) la somma di € 98.874,54, erogata, negli anni 2002-2004, da AG.E.A. a titolo di aiuti comunitari, in quanto indebitamente percepita attraverso l'esposizione di dati e notizie falsi in relazione ad alcuni terreni, indicati come seminativi, ma in realtà destinati a pascolo, in violazione degli artt. 2 e 3 legge 23 dicembre 1986, n. 898. Il Tribunale di Bari, nella contumacia dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, rigettò l'opposizione con sentenza n. 2870/2018 del 5 luglio 2018, che fu confermata con sentenza n. 1890/2021, pubblicata il 29 ottobre 2021, dalla Corte d'appello di Bari, adita dalla medesima D'IE CE, incardinando un giudizio nel quale si costituì anche il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

2. Contro la predetta sentenza, D'IE CE propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali si difende con controricorso.

Considerato che:

1.1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, perché, alla stregua dell'art. 9, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, titolato “Dell'opposizione ai 2 di 17 Numero registro generale 30568/2021 Numero sezionale 3440/2023 Numero di raccolta generale 31980/2023 Data pubblicazione 17/11/2023 provvedimenti di recupero di aiuti di Stato”, richiamato dall'art. 1, d.l. 8 aprile 2008, n. 59, titolato “Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile”, in correlazione con l'art. 14, Regolamento CE n. 659 del 1999, titolato “Recupero degli aiuti”, a sua volta integralmente codificato dal successivo Regolamento CE n. 1589/2015, in tema di recupero, solo la specifica decisione della Commissione europea, quale unica titolare dell'azione volta al riottenimento del denaro beneficiato dal soggetto ritenuto non più meritevole di riconoscimento del diritto soggettivo in termini di aiuto comunitario, costituisce effettivo e sacramentale titolo per lo Stato membro idoneo esecutivamente, sicché, in tema di aiuti UE ex art. 93 del TCE, ora 113, sono soggetti interessati la Commissione europea, quale titolare del potere di impulso decisorio, amministrativo, esecutivo e originario al fine di definire, anzitutto, un aiuto come illegale, lo Stato membro, quale soggetto che deve dare esecuzione alla decisione della Commissione, tramite gli strumenti di recupero previsti dall'ordinamento nazionale, e l'organismo pagatore nazionale (Ministero competente tramite gli enti ad esso dipendenti), al quale spetta esclusivamente erogare le somme riconosciute a titolo di aiuto ed effettuare i controlli previsti dalla legge, senza possibilità di procedere autonomamente al recupero funzionale, se non previsto espressamente per legge con norma di attuazione istitutiva-costitutiva dell'ente preordinato, con la conseguenza che, in assenza della prodromica decisione/richiesta di recupero, attribuita alla Commissione europea, rivolta allo Stato membro, consolidata dall'art. 15 del predetto Regolamento CE, lo Stato membro non può agire nei confronti del cittadino. 3 di 17 Numero registro generale 30568/2021 Numero sezionale 3440/2023 Numero di raccolta generale 31980/2023 Data pubblicazione 17/11/2023 1.2. Il motivo, già posto ai margini dell'ammissibilità dalla commistione tra critiche motivazionali e vizi di violazione di legge, è, per altre ragioni, inammissibile. La legge 23 dicembre 1986, n. 898, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante «Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo», nella versione ratione temporis applicabile, infatti, dopo avere stabilito, all'art. 2, la condotta, penalmente rilevante, di chi, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, con la precisazione che si applica soltanto la sanzione amministrativa allorché la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a 5.000 euro, dispone, al successivo art. 3, che «Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito» (comma 1), che «L'amministrazione competente determina le somme dovute ai sensi del comma 1 ed emette ingiunzione di pagamento della somma stessa» (comma 2) e che «Le somme indebitamente erogate, che vengono recuperate ai sensi del presente articolo in favore della Comunità economica europea o di amministrazioni statali diverse dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del 4 di 17 Numero registro generale 30568/2021 Numero sezionale 3440/2023 Numero di raccolta generale 31980/2023 Data pubblicazione 17/11/2023 Ministero del tesoro, ai fini della successiva restituzione ai predetti soggetti per la parte di effettiva pertinenza […]», sicché quelle «recuperate dagli organismi di intervento in favore della Comunità economica europea sono alla stessa rimborsate dagli organismi predetti, anche mediante conguaglio, ove autorizzato dalla Comunità economica europea nell'ambito del sistema FEOGA-Sezione garanzia» (comma 7). Quest'ultima disposizione, che nulla dice in ordine al rapporto tra le fattispecie sostanziali relative alla ripetizione dei finanziamenti indebitamente erogati ed alla sanzione amministrativa per l'indebita percezione, né sul rapporto tra i procedimenti aventi ad oggetto distintamente le anzidette fattispecie, è finalizzata a tutelare la corretta distribuzione di risorse unionali, dando luogo ad una triplice responsabilità, penale, amministrativa e civile. Sotto questi ultimi due profili, in particolare, la norma in esame prevede, rispettivamente, l'applicazione di una sanzione e l'insorgere di un'obbligazione restitutoria delle somme indebitamente percepite attraverso un procedimento ingiunzionale ai sensi della legge n. 689 del 1981 (Cass., Sez. 1, 3/2/1999, n. 897), al quale è stata riconosciuta da questa Corte la veste necessaria di una pretesa contestualmente fondata sui due titoli, civile e amministrativo;
ferma restando la facoltà dell'Amministrazione delle risorse agricole-forestali, competente in entrambi gli ambiti, di richiedere in via di ingiunzione la sola sanzione amministrativa, quanto di instare - separatamente ed in via affatto autonoma - per le sole somme oggetto di ripetizione attraverso il ricorso, in quest'ultimo caso, ai soli, ordinari, strumenti di recupero (Cass., sez. 1, 9/8/1997, n. 7448, cit.). Questo principio è stato ripreso anche da Cass., Sez. 1, 9/6/2010, n. 13888, che, nel considerare ragionevole il regime di 5 di 17 Numero registro generale 30568/2021 Numero sezionale 3440/2023 Numero di raccolta generale 31980/2023 Data pubblicazione 17/11/2023 unificazione processuale nell'opposizione di entrambe le ingiunzioni di pagamento aventi titolo sia nella sanzione amministrativa, sia nella restituzione di indebito, consentito dal ridetto art. 3, in considerazione dell'esigenza di contestualità dell'accertamento del dovuto, che prevale sull'interesse dell'ingiunto al doppio grado di merito della domanda di ripetizione dell'indebito, ha escluso che all'ordinanza-ingiunzione possa farsi capo

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