Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/10/2008, n. 26302
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Anche le decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza sono soggette al sindacato delle Sezioni Unite della Cassazione sul rispetto dei limiti esterni della propria potestà giurisdizionale (con conseguente esclusione degli "errores in judicando" od "in procedendo" commessi all'interno di tale giurisdizione), costituendo tale giudizio la sede di verifica dell'effettivo adempimento dell'Amministrazione al comando impartito dal giudice, del quale è consentita l'integrazione in base a poteri cognitivi analoghi a quelli della cognizione. Tali limiti non sono superati dalla decisione del Consiglio di Stato che, in sede di ottemperanza del giudicato di annullamento degli atti di una procedura espropriativa, abbia respinto la domanda di restituzione del bene e di risarcimento del danno, la prima perché preclusa da un sopravvenuto titolo espropriativo, e la seconda per la presenza di giudicato esterno formatosi avanti all'A.G.O., atteso che l'eventuale contrarietà a legge della natura preclusiva del titolo espropriativo sopravvenuto, attiene all'esercizio in concreto della giurisdizione, sotto il profilo della ricognizione dell'oggetto e dei presupposti del giudizio innanzi al giudice dell'ottemperanza; parimenti, quanto alla domanda risarcitoria, l'eventuale errore nel ritenerla preclusa da un giudicato esterno, non implica l'indebito diniego, della propria potestà giurisdizionale, ma integra soltanto la decisione di respingere la domanda sottoposta a quella potestà.
Sul provvedimento
Testo completo
26302/08 a Oggetto REPUBBLICA ITALIANA Espropriazione IN NOME DEL POPOLO ITALIANO pubblica LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE utilità SEZIONI UNITE CIVILI R.G. N. 22203/2006 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 26302 Primo Presidente Dott. VINCENZO CARBONE Rep. 144 - Presidente di Sezione Dott. PAOLO VITTORIA Ud. 21/10/2008 Dott. ENRICO PAPA Presidente di Sezione PU Consigliere Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI Consigliere Dott. GUIDO VIDIRI © Consigliere Dott. MICHELE D'ALONZO - Consigliere Dott. GIOVANNI SETTIMJ Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Rel. Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE ha pronunciato la seguente A SENTENZA sul ricorso 22203-2006 proposto da: AE DE RU, NC DE RU, NA DE RU, elettivamente DE RU, MARIO domiciliati in ROMA, VIA EUDO GIULIOLI 47/B/18, presso 2008 il signor ZZ GI, rappresentati e difesi 926 dall'avvocato BARRA ANTONIO, per delega a margine del ricorso;
л
- ricorrenti -
contro
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SALERNO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE, MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, MINISTERO DEL COORDINAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA, in persona rispettivi Ministri pro-tempore, elettivamentedei domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI DI PARMA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SONCINI FRANCESCO, per delega a margine del controricorso;
controricorrenti - nonchè
contro
COMUNE DI ANGRI;
intimato avversO la decisione n. 290/2006 della CONSIGLIO DI STATO, depositata il 30/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2008 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE;
2 ん uditi gli avvocati Antonio BARRA, Francesco SONCINI, Vittorio RUSSO per l'Avvocatura Generale dello Stato, Emanuele COGLITORE per delega dell'avvocato Luigi Manzi;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. VINCENZO NARDI che ha concluso, in via preliminare, per la riunione del ricorso con il n. 20066/06 pendente tra le stesse parti;
nel merito, per il rigetto del ricorso. a n3 и SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 22/11/1983 i fratelli de UG FF, AN, GI, AR, comproprietari di un fondo sito nel Comune di Angri che era stato fatto segno a procedura espropriativa per la realizzazione di opere a servizio della Stazione Sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma, convennero la Stazione innanzi al Tribunale di Salerno per ottenere il ristoro dei danni derivanti dalla illecita occupazione acquisitiva del fondo che, a loro avviso, si era realizzata. Il Tribunale accolse la loro domanda, liquidando importi per ristoro del valore del fondo ed indennità da occupazione legittima, ma la Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 18/7/1996, sul rilievo del sopravvenire di decreto di esproprio in data 11.10.1983 (medio tempore tempestivamente intervenuto, stante la proroga 5.1.1983 dei termini di occupazione) dichiarò la domanda stessa improponibile. La pronunzia acquisì autorità di cosa giudicata a seguito della reiezione del proposto ricorso per cassazione. Avverso gli atti di approvazione del progetto dei lavori, di autorizzazione della occupazione d'urgenza del fondo, e di sua finale proroga i fratelli de UG avevano proposto a suo tempo due ricorsi innanzi al TAR della Campania, ricorsi che, riuniti, con sentenza n. 1385/02, vennero accolti dal G.A. adìto con annullamento di tutti gli atti impugnati. Per l'ottemperanza di tale decisione, che aveva acquisito efficacia di giudicato, i de UG proposero quindi ricorso innanzi al TAR della Campania chiedendo il ripristino della situazione preesistente o, nella impossibilità di provvedere in tal senso, il pagamento, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, del valore del fondo quale stimato innanzi al Tribunale di Salerno con gli accessori di legge. Il TAR adito, con decisione n. 5718 del 2004, respinse sia la richiesta di esecuzione in forma restitutoria, sul rilievo 4 della natura abdicativa del relativo diritto assunta dalla domanda risarcitoria proposta innanzi al Giudice ordinario, sia quella risarcitoria, sulla base della efficacia di giudicato sul punto della pronunzia dello stesso G.O. I de UG, che intanto avevano introdotto innanzi al Tribunale di Salerno altro giudizio, avente ad oggetto la restituzione del fondo o il ristoro per la sua perdita, nel corso del quale era stata proposta istanza di regolamento di giurisdizione (assegnata per la decisione delle S.U.), proposero appello avverso la predetta decisione 5718/04 del TAR Campania, impugnazione respinta dal Consiglio di Stato con sentenza del 30/1/2006. Nella motivazione di tale pronunzia il Consiglio di Stato ha, dopo l'esposizione della vicenda processuale, la sintesi della decisione impugnata e dei motivi di appello: preliminarmente rammentato, ed esaminando le eccezioni sollevate dalla • Stazione Sperimentale, la sussistenza della giurisdizione del G.A. in tema di domanda di risarcimento del danno da irreversibile trasformazione del fondo occupato pur in difetto di tempestivo decreto di