Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 15/03/2023, n. 07451

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 15/03/2023, n. 07451
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07451
Data del deposito : 15 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2346/2020 R.G. proposto da: B D, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE REGINA MARGHERITA n. 111, presso lo studio dell’avvocato G S rappresentato e difeso dall'avvocato M B;
-ricorrente-

contro

PFE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA POMPEO UGONIO n. 3, presso lo studio dell’avvocato L I V , rappresentat a e dife sa dall'avvocato G F;
-controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA n. 254/2019,depositata il 21/06/2019 , R.G.N. 192/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere Dott. C P. Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Caltanissetta (sentenza n. 254 del 2019), giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione (che con sentenza n. 9404 del 2018 ha cassato la decisione d’appello n. 129 del 2015 di improcedibilità dell’impugnazione per mancato rispetto del termine minimo a comparire, di cui all’art. 435, comma 3, c.p.c.), ha confermato la pronuncia di primo grado, con cui era stata respinta la domanda di D B, di impugnativa del licenziamento per giusta causa intimatogli dalla società Puligenica srl (oggi PFE spa) il 3.11.2008. 2. La sentenza emessa in sede di rinvio ha confermato la statuizione di decadenza del B dall’impugnativa del licenziamento, eseguita tramite telegramma, rilevando che “per costituire tempestiva ed efficace impugnazione ex art. 6 L. 604/66, il telegramma doveva pervenire o direttamente dal mittente D B, con efficacia probatoria di scrittura privata ove risultanti le condizioni di cui all'art. 2705, co. 1 cod. civ., oppure che ove mittente ed autore del telegramma fosse stato il solo Avv. G, questi fosse munito di procura”.

3. I giudici di rinvio hanno accertato che il telegramma, con cui si impugnava il licenziamento, era pervenuto al servizio telegrafico di Poste Italiane (sotto dettatura o per via telematica) dallo studio dell’avv. Francesco G, che risultava quale mittente;
che il lavoratore non aveva dato prova del conferimento all’avv. G dell’incarico di redazione e trasmissione del telegramma, con adesione alla volontà ivi espressa;
che fosse ininfluente a tal fine la dicitura riportata nel telegramma secondo cui il B sottoscriveva insieme all’avv. G;
che ciò poteva significare solo che, nell’intento dell’estensore del testo, la dichiarazione di impugnativa del licenziamento doveva essere riferita a D B, ma nulla provava sul requisito dell’incarico di redigere e trasmettere il telegramma da parte del lavoratore al terzo (il “fatto consegnare” dell’art. 2705 c.c.);
che l'unico argomento speso al riguardo dal lavoratore era riferito al potere di rappresentanza e difesa dal medesimo conferito all'avv. G ai fini della presentazione dell'istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione, ma tale conferimento, tuttavia, risaliva al luglio 2009, cioè a circa sei mesi dopo la scadenza del termine per l'impugnativa del licenziamento;
che, riguardo alla diversa ipotesi dell'autonomo potere di impugnativa in capo al legale, il lavoratore non aveva neanche dedotto e tantomeno provato l'esistenza di una procura anteriore o di una successiva ratifica scritta, portata a conoscenza del datore di lavoro prima della scadenza del termine per impugnare.

4. Avverso tale sentenza D B ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da successiva memoria. La PFE spa ha resistito con controricorso.

Considerato che:

5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2705 c.c., in riferimento al fatto che il telegramma dettato per telefono costituisce atto scritto idoneo ad impugnare il licenziamento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966, dovendo il lavoratore cheimpugna e che nel testo risulti autore della dichiarazione, fornire la prova della provenienza da sé del telegramma stesso con ogni mezzo, anche tramite elementi indiziari.
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