Cass. civ., sez. III, ordinanza 27/07/2021, n. 21511
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__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 3738 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da M T (C.F.: MRC TZN 62B62 L081N), ti- tolare dell’omonima impresa individuale, esercente con insegna “Il Guardacielo” rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato M C (C.F.: CSS MRC 57E09 G479U) -ricorrente- nei confronti di BANCA MPS CAPITAL SERVICE S.p.A. (P.I.: 01079950521), in persona del legale rappresentante pro tempore SOC. AGRICOLA ROSA ENZO & C. S.S. (C.F.: 02446990208), in persona del legale rappresentante pro tempore EQUITALIA CENTRO S.p.A. DI FIRENZE (P.I.: 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore EQUITALIA MARCHE S.p.A. (P.I.: 13756881002), in per- sona del legale rappresentante pro tempore UNICREDIT S.p.A. (P.I.: 00348170101), in persona del legale rappresentante pro tempore Ric. n. 3738/2018 – Sez. 3 – Ad. 4 marzo 2021 – Ordinanza – Pagina 1 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 3738/2018 Numero sezionale 719/2021 PACCAPELO Pietro (C.F.: PCC PTR 47E08 G479N) Numero di raccolta generale 21511/2021 Data pubblicazione 27/07/2021 CASSIANI Marco (C.F.: CSS MRC 57E09 G479U) -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Pesaro n. 891/2017, pubblicata in data 19 dicembre 2017;udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 marzo 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione immobiliare promosso da M.P.S. Capital Service nei confronti di T M (con l’intervento di altri creditori), la de- bitrice esecutata – avendo avanzato istanza di ammissione al concordato preventivo, iscritta nel registro delle imprese – ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso gli atti della vendita con incanto e il provvedi- mento di aggiudicazione del bene pignorato in favore della so- cietà agricola “Rosa Enzo” & C. S.s., posti in essere dal pro- fessionista delegato in pendenza della sospensione derivante dalla proposizione della suddetta istanza, nonché avverso il successivo provvedimento del giudice dell’esecuzione con il quale era stata concessa all’aggiudicatario una proroga del termine per il versamento del prezzo residuo, avanzando al- tresì domanda risarcitoria. Le domande sono state rigettate dal Tribunale di Pesaro. Ricorre la M, sulla base di cinque motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. A C, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione Ric. n. 3738/2018 – Sez. 3 – Ad. 4 marzo 2021 2 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 3738/2018 Numero sezionale 719/2021 1. Va preliminarmente esaminato, in quanto logicamente pre-Numero di raccolta generale 21511/2021Data pubblicazione 27/07/2021 giudiziale, il quarto motivo del ricorso, con il quale si denunzia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 306 c.p.c.: insussi- stenza dei presupposti dell’invocata declaratoria di cessazione della materia del contendere». Il tribunale ha espressamente rilevato la cessazione della ma- teria del contendere (v. pag. 6, righi 30 e ss. della sentenza impugnata), in relazione ai motivi di opposizione con i quali la ricorrente aveva contestato la validità dell’aggiudicazione dell’immobile pignorato disposta dal professionista delegato alla vendita, osservando che detta aggiudicazione era stata oggetto di una successiva sostanziale revoca da parte dello stesso giudice dell’esecuzione (adottata con provvedimento non impugnato). La cessazione della materia del contendere relativa all’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione si estende ovviamente, per motivi logici, anche a tutte le conte- stazioni relative agli atti e provvedimenti consequenziali alla stessa aggiudicazione (tra cui certamente il provvedimento con il quale era stata concessa la proroga del termine per il versamento del prezzo residuo). Secondo la ricorrente, la richiesta di dichiarazione di cessazio- ne della materia del contendere da parte della società aggiu- dicataria sarebbe intervenuta solo in sede di precisazione delle conclusioni, nel giudizio di merito, e avrebbe dovuto essere considerata, come tale, inammissibile in quanto tardiva. In ogni caso, non sussisterebbe la predetta cessazione della ma- teria del contendere, diversamente da quanto affermato dal tribunale, avendo essa opponente interesse alla decisione, so- prattutto con riguardo alla questione della restituzione della cauzione da parte della società aggiudicataria e alla domanda di risarcimento dei danni. Il motivo è infondato. Ric. n. 3738/2018 – Sez. 3 – Ad. 4 marzo 2021 3 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 3738/2018 1.1 È in primo luogo infondato, in diritto, l’assunto della ricor-Numero sezionale 719/2021Numero di raccolta generale 21511/2021 rente per cui la richiesta di cessazione della materia del con-Data pubblicazione 27/07/2021 tendere da parte della società aggiudicataria non avrebbe po- tuto intervenire in sede di precisazione delle conclusioni. La cessazione della materia del contendere si determina in ca- so di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, ciò che, per definizione, può accadere esclusivamente nel corso del giudizio. Essa può essere rilevata dal giudice d’ufficio, anche in appello e nel giudizio di legittimità, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati “ex actis” (cfr., ex multis: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10728 del 03/05/2017, Rv. 644021 – 01;Sez. 2, Sentenza n. 15309 del 17/07/2020, Rv. 658475 – 01;Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8903 del 04/05/2016, Rv. 639709 - 01);a maggior ragione, dunque, essa può esse- re allegata dalle parti in qualunque momento del giudizio stesso. 1.2 Risulta inoltre innegabile, in linea generale, che, proposta opposizione agli atti esecutivi per contestare la validità dell’aggiudicazione del bene pignorato, se tale aggiudicazione viene revocata dallo stesso giudice dell’esecuzione, cessa la materia del contendere (e altrettanto è a dirsi con riguardo al conseguente provvedimento di proroga del termine per il ver- samento del relativo prezzo), venendo evidentemente meno l’interesse e la stessa pratica utilità di una dichiarazione di nullità dell’atto in contestazione, ormai revocato. 1.3 La conferma dell’avvenuta cessazione della materia del contendere assorbe ogni altra questione con riguardo all’opposizione agli atti esecutivi avente ad oggetto l’aggiudicazione ed i provvedimenti alla stessa consequenziali. Per completezza di esposizione è opportuno peraltro rilevare, in proposito, che, sebbene effettivamente l’incanto davanti al professionista delegato non avrebbe dovuto tenersi, essendo Ric. n. 3738/2018 – Sez. 3 – Ad. 4 marzo 2021 4 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 3738/2018 la procedura sospesa di diritto in virtù della presentazione da Numero sezionale 719/2021Numero di raccolta generale 21511/2021 parte della debitrice dell’istanza di concordato in bianco (so-Data pubblicazione 27/07/2021 spensione da ritenersi eventualmente oggetto di rilievo me- ramente dichiarativo da parte del giudice dell’esecuzione), avrebbe comunque valenza pregiudiziale rispetto alla conte- stazione della predetta irregolarità la circostanza che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, l’opposizione agli atti ese- cutivi direttamente rivolta avverso gli atti del professionista delegato è inammissibile, potendo essere esperita solo avver- so gli atti del giudice dell’esecuzione (cfr. in proposito: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11817 del 15/05/2018, Rv. 648617 – 01;Sez. 3, Sentenza n. 14707 del 26/06/2006, Rv. 591031 – 01).
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