Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2023, n. 03971

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2023, n. 03971
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03971
Data del deposito : 9 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

3 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10679/2020 R.G. proposto da: A C S, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DEI DUE MACELLI, 66, presso lo studio dell’avvocato G F che la rappresenta e difende -ricorrente-

contro

B G, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO IACONOe FRANCESCO PROVENZANO -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1114/2019 pubblicata il 18/02/2020, R.G. n. 668/2018;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10/01/2023 dal Consigliere Dott. E B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato G F.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1114 pubblicata il 18.2.2020, la Corte di appello di Palermo, confermando la pronuncia del giudice della medesima sede e respingendo l’appello promosso da Almaviva Contact s.p.a., ha accolto la domanda di G B di accertamento della illegittima trattenuta (parziale) di retribuzione corrisposta dalla società in relazione ai giorni di ferie maturati durante la vigenza di contratti di solidarietà c.d. difensivi (stipulati tra il 2013 e il 2016) ma fruiti dopo la cessazione dell’ammortizzatore sociale.

2. La Corte di appello - premessi cenni di inquadramento normativo sui contratti di solidarietà c.d. difensivi, sia con riguardo al tipo A (che prevede l’integrazione salariale di norma del 60% della retribuzione persa per effetto della riduzione dell’orario di lavoro), stipulato dalla società in prima battuta in quanto appartenente al settore industria, sia al tipo B, del settore terziario (priva di integrazione salariale), nel quale successivamente la società è stata classificata, e sottolineato che, secondo le circolari INPS l’integrazione salariale può riguardare esclusivamente le ferie maturate e usufruite nel corso del decreto di concessione del contratto di solidarietà – ha rilevato che doveva ritenersi pacifico fra le parti il numero di giorni di ferie maturati dal lavoratore durante la vigenza dei contratti di solidarietà, ma che la società non aveva fornito la prova di aver erogato per intero (e non riproporzionati rispetto al ridotto orario di lavoro) gli importi a tale titolo e, comunque, vantando la ripetizione di parte delle somme spettanti a titolo di ferie godute dopo la scadenza del regime di solidarietà, aveva unilateralmente e illegittimamente prorogato gli effetti propri della riduzione oraria in un tempo in cui si erano giuridicamente riespansi nella loro totalità tutti gli obblighi giuridici annessi al contratto di lavoro;
ha, infine, sottolineato che -spettando al datore di lavoro la facoltà di stabilire l’epoca di fruizione delle ferie dei dipendenti e dovendo, plausibilmente, ascriversi alla società la scelta di differire il godimento delle ferie oltre la scadenza del regime di solidarietà - la società non aveva titolo ad avvantaggiarsi ulteriormente del riproporzionamento della retribuzione.

3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la società sulla base di sei motivi;
il lavoratore ha resistito con tempestivo controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, la violazione falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 863 del 1984 e 5 della legge n. 236 del 1993 nonché della regolamentazione di cui alle circolari INPS nn. 91 del 1986 e 212 del 1994, avendo, la Corte territoriale, trascurato che durante la vigenza del contratto di solidarietà le ferie maturano in proporzione all’effettivo orario svolto da ciascun dipendente (dunque in misura ridotta), come previsto dai contratti di solidarietà stipulati dalla società (pag. 3 degli Accordi 31/3/2012, 20/5/2014, 8/4/2015, 31/5/2016 e pag. 4 Accordo 18/12/2015), che vi è distinzione tra contratti di solidarietà di tipo A e di tipo B (occupandosi, le circolari INPS, esclusivamente di prevedere un’integrazione salariale delle ferie per la solidarietà di tipo A, senza porre alcun principio in base al quale le ferie fruite successivamente alla scadenza del solidarietà siano interamente a carico del datore di lavoro).

2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, omesso esame o erronea valutazione della documentazione prodotta in giudizio e conseguente difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia, in particolare omesso esame dei docc. da 1 a 6, 12 e 13 allegati alle memorie di costituzione, avendo, la Corte territoriale, trascurato non solo che il pagamento per intero della retribuzione feriale relativa ai periodi di solidarietà non è mai stato oggetto di contestazione da parte del lavoratore (e dunque si trattava di fatto pacifico che non necessitava di ulteriore prova) ma anche che la documentazione richiamata riportava analiticamente il dettaglio delle ferie maturate e non fruite nei periodi di solidarietà con i corrispondenti importi retributivi (rispetto ai quali, con una semplice operazione matematica, si poteva ricavare le somme effettivamente dovute).

3. Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, la violazione falsa applicazione della normativa in materia di contratti di solidarietà e riproporzionamento della retribuzione feriale durante i relativi periodi, avendo, la Corte territoriale, trascurato che tutti i contratti di solidarietà stipulati dalla società prevedevano esplicitamente che le ferie dovevano essere parametrate in proporzione alle ore effettivamente svolte dal dipendente, così come la relativa remunerazione;
nei contratti difensivi di tipo A, i dipendenti ricevono due quote retributive concernenti le ferie, ossia il trattamento economico riproporzionato erogato dal datore di lavoro, e l’integrazione salariale corrisposta dall’INPS (integrazione corrisposta solo se le ferie vengono fruite durante il regime di solidarietà);
nei contratti di tipo B, i dipendenti ricevono esclusivamente l’importo, riproporzionato, erogato dal datore di lavoro.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi