Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/03/2023, n. 07894
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ere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23917-2022 proposto da: ANTONUCCI FAUSTO, rappresentato e difeso da sé medesimo;-ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, TRIBUNALE DI CHIETI, PROCURA DEL TRIBUNALE DI CHIETI, CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;-controricorrenti - nonchè contro CONSIGIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CHIETI, CONSIGLIO DI DISCIPLINA FORENSE DI L'AQUILA, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA;-intimati - per revocazione della sentenza n. 7499/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 08/03/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale F S, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione vogliano dichiarare inammissibile il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina di L’Aquila condannò l’avv. F A alla sanzione disciplinare della sospensione di mesi due dall’esercizio della professione forense. Con sentenza del 25/6/2021 il Consiglio Nazionale Forense rigettò il ricorso del sanzionato. 2. Queste Sezioni Unite, con sentenza pubblicata l’8/3/2022, dichiararono inammissibile il ricorso dell’interessato. Queste le ragioni salienti della decisione, testualmente riprese dalla sentenza richiamata: Il ricorso è inammissibile per nullità della notifica dell’impugnazione ai sensi dell’art. 11 legge n. 53 del 1994. Posto che in base alla legge n. 247 del 2012 la proposizione del ricorso avverso le decisioni del Consiglio Distrettuale di Disciplina sospende l’esecuzione del provvedimento (art. 61) e che la sospensione dall’esercizio della professione decorre dal giorno successivo della notifica della sentenza all’incolpato (art. 62), avuto riguardo a quest’ultima notifica avvenuta il giorno 7 luglio 2021 la sospensione di due mesi decorre dall’8 luglio 2021 con cessazione il giorno del mese corrispondente a quello del suo inizio, e cioè l’8 settembre 2021, come del resto enunciato dallo stesso ricorrente nell’epigrafe del ricorso. La notifica del ricorso è stata eseguita, nel rispetto del termine di trenta giorni, in data 6 settembre 2021 dall’avv. F A a mezzo del servizio postale nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Chieti e con modalità telematica nei confronti del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con attestazione di conformità di quest’ultima notificazione da parte del medesimo avv. A recante la data del 9 settembre 2021. La notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 presuppone la qualità di avvocato del soggetto notificante (cui la legge collega la qualifica di pubblico ufficiale –art. 6), qualità di cui l’A era privo alla data del 6 settembre vigendo la sospensione dall’esercizio della professione (sospensione che sarebbe poi venuta meno il successivo 8 settembre). La mancanza del requisito soggettivo comporta la nullità della notificazione ai sensi dell’art. 11 della legge citata, nullità rilevabile d’ufficio in base al medesimo art. 11. Non può ritenersi la validità della notifica sulla base del rilievo, come si legge nella relazione di notificazione, che quest’ultima è stata eseguita dall’A su delega dell’avv. A M, cui risulta rilasciata procura speciale per la proposizione del ricorso in considerazione dello stato di sospensione dall’esercizio della professione (cfr. Cass. Sez. U. n. 31579 del 2021 e n. 24180 del 2009). Come si legge in particolare a pag. 8 del ricorso, questo risulta sottoscritto dall’A solo per le parti personali, che non vengono fatte proprie dal difensore tecnico. La delega in discorso è improduttiva di effetti giuridici data la previsione del requisito soggettivo della qualità di avvocato, qualità necessaria, a pena di nullità, per procedere alla notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994. La nullità rilevata attinge sia la notifica a mezzo del servizio postale nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Chieti che quella con modalità telematica al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione (quest’ultimo non ha contestato la conformità della copia della relata di notifica all’originale, per la quale risulta attestazione di conformità improduttiva di effetti, in quanto fatta dall’avv. A non costituente il difensore nell’impugnazione per lo stato di sospensione) .
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