Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 03/02/2021, n. 04091

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 03/02/2021, n. 04091
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04091
Data del deposito : 3 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: S G nato a GROTTAGLIE il 08/02/1970 avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L O che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa il 9 gennaio 2019 dal Tribunale di Taranto, con la quale S G era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 per aver falsamente dichiarato, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dell'Erario, di aver percepito un reddito familiare nell'anno 2011 di euro 8.062,00 anziché il reale reddito pari ad almeno euro 14.430,00 e che nessuno dei propri familiari fosse proprietario di beni immobili, commesso in Taranto il 21 gennaio 2013. 2. G S ricorre per cassazione deducendo vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art.95 d.P.R. n.115/2002, posto che il ricorrente era stato tratto in inganno nel dichiarare la propria situazione reddituale relativa all'anno antecedente l'istanza di ammissione al patrocinio, ovvero all'anno 2012. In tale anno il suo reddito risultava esattamente quello dichiarato, corrispondente a quello della compagna, dato che il richiedente era disoccupato. Con un secondo motivo deduce vizio di motivazione per omessa valutazione da parte della Corte territoriale dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Si assume che all'imputato si sarebbe potuta applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e, nel caso di specie, l'entità non era di modalità tale da destare particolare allarme sociale o indicativa di particolare pericolosità;
il ricorrente avrebbe comunque avuto diritto all'ammissione al patrocinio in ragione dell'effettivo reddito percepito dal proprio nucleo familiare nell'anno 2012. 3. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sì da condurre a decisione differente. Confronto qui del tutto mancante.
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