Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/07/2005, n. 14330

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La domanda concernente la pretesa di un soggetto, risultato idoneo ad un concorso, di essere assunto dall'Ente delle ferrovie dello Stato dopo la rinuncia dei vincitori che lo precedevano in graduatoria, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario (ai sensi dell'art. 2, della legge n. 2248 del 1865, All. E), trattandosi di ente pubblico economico e di diritto soggettivo perfetto sorto con l'accettazione del bando di concorso seguita dal verificarsi della condizione sospensiva della vincita da parte dell'accettante, mentre il provvedimento del blocco delle assunzioni del direttore generale è conosciuto dallo stesso giudice in via incidentale.

Le decisioni sulla giurisdizione (o sulla competenza) sono definitive solo se negative, ossia ostative alla prosecuzione del processo; conseguentemente la sentenza con la quale sia affermata la giurisdizione dell'A.G.O. e siano date disposizioni per la prosecuzione del processo dinanzi ad altro giudice competente per territorio, rientra tra le sentenze non definitive di cui all'art. 279, n. 1 e 4 del codice di rito ed è assoggettabile alla riserva facoltativa di cui al successivo art. 340, riserva (nella specie poi sciolta con l'appello avverso la sentenza definitiva) che, non richiedendo particolari forme, può rinvenirsi nell'eccezione proposta nell'atto di costituzione in sede di riassunzione. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto non formata la regiudicata sulla giurisdizione).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/07/2005, n. 14330
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14330
Data del deposito : 8 luglio 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. I G - Primo Presidente f.f. -
Dott. V A - Presidente di sezione -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. L E - Consigliere -
Dott. P V - Consigliere -
Dott. A E - Consigliere -
Dott. R F - rel. Consigliere -
Dott. V G - Consigliere -
Dott. L T M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., GIÀ FERROVIE DELLO STATO - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato M E, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
M I in PARRELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell'avvocato F F, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato B M, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 618/03 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 18/02/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12/05/05 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per il rigetto del primo motivo, giurisdizione dell'AGO e rimessione degli atti alla Sezione lavoro per gli ulteriori motivi di censura.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Napoli depositato nell'anno 1991 Ivana Marrocco Parrella conveniva in giudizio l'Ente ferrovie dello Stato, esponendo di essere stata dichiarata idonea all'assunzione al lavoro a seguito del superamento di un concorso e di avere inutilmente chiesto l'assunzione effettiva dopo la rinuncia dei vincitori che la precedevano in graduatoria.
Pertanto ella chiedeva che fosse accertata la costituzione del rapporto di lavoro subordinato con le conseguenze patrimoniali o, in subordine, che fosse dichiarato l'obbligo del convenuto di costituire il rapporto o, ancora in subordine, che l'Ente fosse condannato al risarcimento del danno.
Costituitosi il convenuto, che deduceva essere state sospese le assunzioni con provvedimento del direttore generale in data 25 marzo 1988 ed eccepiva sia il difetto della giurisdizione ordinaria sia l'incompetenza territoriale del giudice adito, il Pretore accoglieva la domanda ma il Tribunale, con sentenza del 9 ottobre 1997, dichiarava espressamente la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria nonché la competenza territoriale del giudice di Roma. Riassunta la causa dalla Marrocco Parrella, il Tribunale di Roma accoglieva la domanda principale e la Corte

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