Cass. civ., sez. III, sentenza 03/05/1974, n. 1244
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Il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorita ed efficacia di cosa giudicata sostanziale in relazione al diritto in esso consacrato e cioe solamente in relazione al credito del quale il giudice ha ingiunto il soddisfacimento e non anche in relazione al diritto rispetto al quale nessuna ingiunzione e stata emessa. ( applicazione del principio all'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo non opposto abbia accolto la domanda del creditore limitatamente al pagamento della sorte capitale ed abbia escluso gli interessi: la Corte di Cassazione ha negato che su questa ultima richiesta si fosse formato un accertamento negativo, preclusivo della proposizione di tale pretesa in Sede ordinaria). ( V 2326'67, mass n 329553).*
La richiesta di pagamento degli interessi corrispettivi sulle somme dovute in virtu di titoli di credito scaduti in base ai quali, come prova del credito, e chiesto decreto ingiuntivo, e legittima e ammissibile, trattandosi di crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro ( art 1282 cod civ); tale pretesa non puo trovare ostacolo nel carattere cautelare della fonte dell'obbligazione, giacche il creditore non si avvale dei titoli di credito come tali, ma soltanto come chirografi o come documenti di prova della domanda accessoria degli interessi.*