Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/2022, n. 16584
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'LF RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/09/2021 del TRIB. LIBERTA' di PORDENONE udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
sentite le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 10 settembre 2021 il Tribunale di Pordenone ha rigettato il riesame proposto da D'FO CI, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale DND di D'FO CI, indagato dei delitti di cui agli artt.474 e 514 cod. pen., avverso il decreto di sequestro probatorio del pubblico ministero in data 7 luglio 2021, avente ad oggetto n.220 magliette e 54 accessori sportivi della nazionale di calcio italiana e di nazionali di calcio europee.
2. L'indagato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, in particolare degli artt. 474 e 514 cod. pen. e degli artt. 253, 262, 263 324 e 354 cod. proc. pen. sotto il profilo dell'omessa, abnorme, arbitraria e contraddittoria ed apparente motivazione, per violazione dell'obbligo motivazionale, in quanto il pubblico ministero non ha motivato il proprio decreto indicando gli elementi materiali della ipotizzata contraffazione;
pertanto, il Tribunale del riesame non avrebbe potuto integrare la motivazione, i cui requisiti sono stati tracciati dalla giurisprudenza di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Come è noto, il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico