Cass. civ., SS.UU., ordinanza 27/02/2023, n. 5868

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Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio). (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione italiana nella causa riguardante un libero professionista che aveva garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, al medesimo riconducibile sulla scorta di plurimi elementi indiziari, e ha statuito che spetta al giudice di merito stabilire se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata e che non si può necessariamente considerare il fideiussore alla stregua di un "professionista di riflesso", rimanendo altrimenti frustrate le finalità della disciplina consumeristica).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 27/02/2023, n. 5868
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5868
Data del deposito : 27 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 10917/2022 Numero sezionale 7/2023 Numero di raccolta generale 5868/2023 Data pubblicazione 27/02/2023 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REGOLAMENTO DI BIAGIO VIRGILIO - Primo Presidente f.f. - GIURISDIZIONE GIACOMO TAVAGLINO - Presidente di Sezione - Ud. 10/01/2023 - D S - Consigliere - CC MASSIMO FERRO - Consigliere - R.G.N. 10917/2022 A G - Consigliere - Rep. A CO - Consigliere - R M - Consigliere - L NE - Rel. Consigliere - GIUSEPPE F T - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10917-2022 proposto da: Z P, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SANTI APOSTOLI 66, presso lo studio dell'avvocato S D, rappresentato e difeso dall'avvocato N S;

- ricorrente -

contro

I S S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato PIETO REFERZA;

- controricorrente -

nonché

contro

Numero registro generale 10917/2022 Numero sezionale 7/2023 ADDAZII ANGELA, NEW HAMPTON LIMITED;
Numero di raccolta generale 5868/2023 Data pubblicazione 27/02/2023

- intimati -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 238/2017 del TIBUNALE di T. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere L NE;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, il quale chiede alla Corte il rigetto del ricorso con l'affermazione della giurisdizione del Tribunale di Teramo.

FATTI DI CAUSA

Viene proposto da Paolo Zechini ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 c.p.c., nell'àmbito del giudizio intrapreso da Intesa Sanpaolo s.p.a.

contro

Addazii Angela, Zechini Paolo e la New Hampton Ltd. innanzi al Tribunale di Teramo, avente ad oggetto: a) la domanda di accertamento della nullità della trascrizione dell'atto di conferimento e costituzione dei diritti di abitazione e di uso per Notar Pietro Gelpi di Biella n. rep. 92275/9695, con conseguente inefficacia di alcuni atti negoziali, in ragione della loro posteriorità rispetto al sorgere del credito (atto di costituzione del fondo patrimoniale tra Addazii Angela e Zechini Paolo per atto pubblico in data 3 giugno 2013, conferimento in società di Addazii Angela alla New Hampton Ltd per atto pubblico in data 31 dicembre 2014);
b) in subordine, l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., in ordine agli atti negoziali predetti. In particolare il ricorrente, premesso che sulla prima domanda sussiste indubbiamente la giurisdizione italiana, ha invece chiesto la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano con riguardo alla domanda revocatoria subordinata. Ha depositato controricorso la banca. Il Procuratore generale ha depositato le conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi la giurisdizione italiana. 2 di 7 Numero registro generale 10917/2022 Numero sezionale 7/2023 Numero di raccolta generale 5868/2023 Il ricorrente ha depositato la memoria. Data pubblicazione 27/02/2023 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Il ricorrente sostiene il difetto della giurisdizione italiana, per essere competente il giudice inglese, ai sensi degli artt. 17 ss. reg. UE n. 1215/2012, in quanto egli prestò fideiussione in favore della società

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