Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/06/2004, n. 10707
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M S - Presidente -
Dott. G C - rel. Consigliere -
Dott. P P - Consigliere -
Dott. T S - Consigliere -
Dott. M U - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FABIANI, PILERIO SPADAFORA, UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, giusta delega in atti;
contro
- ricorrente -
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
e contro
FAZIO CARMELO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 319/01 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 26/10/01 R.G.N. 1472/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/04 dal Consigliere Dott. U M;
udito l'Avvocato TRIOLO per delega FABIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Messina, confermando sul punto la decisone di primo grado, ha affermato la legittimazione passiva dell'INPS (e non del Fondo per la mobilità della manodopera costituito presso il Ministero del Lavoro, anch'esso convenuto in giudizio) in relazione all'obbligo di corrispondere all'odierno lavoratore intimato le quote del trattamento di fine rapporto maturate nel periodo di integrazione salariale intercorso fra l'aprile 1988 e il 18 febbraio 1992, relativo alla collocazione in cassa integrazione guadagni - a decorrere dal 1984 - dei lavoratori della s.p.a. Moi Moschella, dichiarata fallita in data 6 febbraio 1991.
I giudici di merito hanno ritenuto, per quanto rileva in questa sede, che - a decorrere dalla soppressione dell'anzidetto Fondo per la mobilità, disposta dall'art. 8 del decreto legge 21 marzo 1988 n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988 n. 160 - le somme maturate
per i periodi di integrazione salariale successivi alla data di entrata in vigore di tale decreto siano posti a carico dell'INPS, obbligato al pagamento dei trattamenti relativi alla cassa integrazione ai sensi della legge 8 agosto 1972 n. 464. Di tale sentenza l'Istituto domanda la cassazione deducendo due motivi di impugnazione.
Resiste con controricorso il solo Ministero del lavoro, mentre il lavoratore intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 8, commi 2 e 8, del decreto legge n. 86 del 1988, nel testo risultante dalla legge di conversione n. 160 del 1988. Premessa l'evoluzione normativa dell'istituto delle quote di t.f.r. maturate durante la cassa integrazione, si osserva che l'abrogazione, da parte dell'art. 8, comma 2, del d.l. n. 86 del 1988 (così come convertito), delle
norme che ponevano a carico del Fondo per la mobilità della manodopera gli oneri per le predette quote di t.f.r. per fattispecie come quelle in esame (art. 21, commi 5 e 6, della legge n. 675 del 1977) e la contestuale conferma delle disposizioni in materia di cui
all'art. 2, secondo comma, della legge n. 464 del 1972, hanno effetto, giusta l'art. 8, comma 8, del medesimo d.l., solo con riferimento alle domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 1988) e per i relativi periodi che siano successivi alla predetta data, conseguendone che la responsabilità dell'Istituto risulta limitata al trattamento di straordinario di integrazione salariale la cui domanda ed il cui periodo iniziale di concessione ricadano interamente nel vigore del menzionato decreto legge, mentre persiste la responsabilità del Fondo anche con riguardo ad un periodo di integrazione salariale che, come nel caso di