Cass. civ., sez. I, ordinanza 04/01/2022, n. 00115

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 04/01/2022, n. 00115
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00115
Data del deposito : 4 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

16 ORDINANZA sul ricorso n. 13149/2016 R.G. proposto da: T s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere della Vittoria n. 5, presso lo studio dell'Avvocato G A, che la rappresenta e difende, unitamente agli Avvocati F F e G F R A, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

AMSA

Azienda Milanese Servizi Ambientali s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Acciaioli n. 7, presso lo studio dell'Avvocato P T, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avvocato L B, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 13149/2016 Numero sezionale 4937/2021 Numero di raccolta generale 115/2022

contro

Data pubblicazione 04/01/2022 T s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere della Vittoria n. 5, presso lo studio dell'Avvocato G A, che la rappresenta e difende, unitamente agli Avvocati F F e G F R A, giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale- avverso la sentenza n. 500/2016 della Corte d’appello di Milano depositata l’11/2/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2021 dal cons. Alberto Pazzi. Rilevato che:

1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3257/2013, condannava T s.r.l., a cui Amsa s.p.a. aveva affidato il servizio di trasporto e trattamento finalizzato al recupero della frazione organica derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, a corrispondere alla stessa Amsa s.p.a. la somma di € 229.160 a titolo di penale, in applicazione dell’art. 8 del capitolato speciale e previa riduzione dell’importo previsto ai sensi dell’art. 1384 cod. civ., in ragione dell’inadempimento quantitativo del contratto stipulato e dell’interruzione del servizio durante il periodo estivo.

2. La Corte d’appello di Milano, con sentenza pubblicata in data 11 febbraio 2016, riteneva – fra l’altro e per quanto qui di interesse – di condividere i rilievi del primo giudice laddove era stato escluso il perfezionamento di una transazione fra le parti, poiché la documentazione prodotta, il cui contenuto risultava o incompleto o privo di data e sottoscrizione dei soggetti interessati, dimostrava F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 13149/2016 Numero sezionale 4937/2021 Numero di raccolta generale 115/2022 Data pubblicazione 04/01/2022 soltanto l’avvio di trattative che, pur avendo raggiunto uno stato avanzato, non erano state però portate a compimento.

3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso T s.r.l. prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Amsa s.p.a.. Quest’ultima, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale condizionato all’accoglimento delle doglianze avversarie, a cui ha resistito con controricorso T s.r.l.. Ambedue le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. È necessario prendere le mosse dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, per tardività della relativa notificazione, sollevata in via preliminare dal controricorrente. Quest’ultimo ha osservato che la controparte, tenuta a impugnare la decisione notificatale entro il termine del 5 giugno 2016 ex art. 325, comma 1, cod. proc. civ., aveva richiesto una prima notifica a mezzo posta, in data 27 maggio 2016, con destinazione presso lo studio che i difensori di Amsa s.p.a. avevano lasciato sin dal dicembre 2014, e aveva ripreso il processo notificatorio soltanto il successivo 28 giugno 2016, quando il termine di impugnazione era oramai perento.

5. L’eccezione è fondata.

5.1 La copia autentica della sentenza impugnata prodotta da parte ricorrente attesta che la stessa era stata notificata da Amsa s.p.a. a T, presso il suo procuratore e domiciliatario, in data 6 aprile 2016, data da cui decorreva il termine breve per proporre ricorso per cassazione previsto dall’ art. 325, comma 2, cod. proc. civ.. Risulta, inoltre, che T s.r.l. abbia richiesto la notifica del ricorso per cassazione in data 27 maggio 2016, nel domicilio eletto dalla F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 13149/2016 Numero sezionale 4937/2021 Numero di raccolta generale 115/2022 Data pubblicazione 04/01/2022 controparte in appello presso lo studio degli Avvocati L B e V M B;
l’odierno ricorrente, dopo aver constatato, al ricevimento della cartolina di ritorno, l’irreperibilità dei destinatari presso il domicilio in precedenza eletto a causa del trasferimento del loro studio professionale, ha ripreso il procedimento notificatorio il 28 giugno 2016, provvedendo a richiedere una nuova notifica presso l’attuale studio dei difensori, andata a buon fine.

5.2 La consolidata giurisprudenza di questa Corte ha operato una chiara distinzione fra l’ipotesi in cui la parte elegga domicilio presso il suo difensore e questi appartenga al foro del luogo dove presta la sua attività professionale e il caso in cui, invece, la parte nomini un difensore appartenente a un foro diverso da quello del luogo dove è chiamato a svolgere il suo mandato difensivo e tale difensore a sua volta elegga domicilio (ai sensi dell'art. 83 r.d. 22.1.1934 n. 37) nel luogo dove ha sede il giudice;
nel primo caso i successivi mutamenti di domicilio del difensore debbono presumersi noti alle altre parti, le quali possono averne contezza consultando l'albo professionale, mentre nel secondo caso il difensore ha l'obbligo di comunicare alle controparti il mutamento del domicilio eletto extra districtum (cfr. Cass., Sez. U., 3818/2009, Cass., Sez. U., 17352/2009). Nel caso di specie la parte appellata aveva eletto domicilio presso lo studio degli Avvocati L B e V M B (in Milano, via Aurelio Saffi n. 12), i quali erano stati chiamati a operare quali difensori e domiciliatari per rappresentare e difendere la cliente nel giudizio in grado di appello. Entrambi i difensori domiciliatari appartenevano al foro del luogo in cui erano stati chiamati a svolgere il loro mandato e non erano perciò tenuti a comunicare alla controparte il successivo mutamento di tale domicilio, che si doveva presumere noto alle medesime.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 13149/2016 Numero sezionale 4937/2021 Numero di raccolta generale 115/2022 Data pubblicazione 04/01/2022 5.3 Rispetto ai difensori e domiciliatari di Amsa valeva, dunque, la regola secondo cui, essendo determinante nell’elezione di domicilio il luogo nel quale il difensore esercita la professione e non quello nel quale questa era esercitata all'atto del conferimento della procura, la pubblicità dei suoi mutamenti è soddisfatta da quella legale del mutamento del domicilio del procuratore. La richiesta all'ufficiale giudiziario di notifica dell'impugnazione nel domicilio dei procuratori esercenti la propria attività professionale nell'ambito della circoscrizione di assegnazione doveva avvenire con l'indicazione del loro "domicilio professionale", il cui accertamento costituiva un adempimento preliminare che incombeva sul notificante e doveva essere soddisfatto tramite il previo riscontro di esso presso l'albo professionale, che rappresenta la fonte legale di conoscenza del domicilio degli iscritti e nel quale il procuratore ha l'obbligo di fare annotare i mutamenti della sua sede (così, espressamente, Cass., Sez. U, 3818/2009). All'onere di verifica (attraverso l'agevole consultazione degli albi professionali, attualmente informatizzati ed accessibili telematicamente) presso l'albo professionale del domicilio dei procuratori dove notificare l'impugnazione corrispondeva l'assunzione da parte del notificante del rischio dell'esito negativo della notifica richiesta in un domicilio diverso da quello effettivo. Una simile verifica, nel caso di specie, è stata compiuta in occasione della prima notifica in maniera del tutto irrituale, dato che il notificante, piuttosto che consultare l’albo professionale, si è limitato a fare riferimento all’indirizzo, non più attuale, dello studio professionale degli Avvocati L B e V M B indicato nell’atto di appello e nell’intestazione della sentenza di secondo grado (e corrispondente all’informazione non aggiornata che F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 13149/2016 Numero sezionale 4937/2021 Numero di raccolta generale 115/2022 Data pubblicazione 04/01/2022 all’epoca era possibile reperire su internet, come dimostra il documento 11 allegato al controricorso di T). La necessaria consultazione dell’albo professionale, da cui risultava invece il nuovo indirizzo dello studio professionale degli Avvocati Breviglieri e Bosco (in Milano, viale di Porta Vercellina n. 9), è avvenuta soltanto in funzione della prosecuzione del procedimento notificatorio, avviato quando oramai erano spirati i termini per l’impugnazione. Se ne deve concludere che la prima notificazione dell’atto di impugnazione non si è conclusa con esito positivo per circostanze imputabili al richiedente, il quale, omettendo colpevolmente di consultare l’albo professionale e affidandosi invece alle indicazioni contenute nell’atto di appello e all’interno della sentenza impugnata, di contenuto coincidente con quelle rinvenibili all’epoca in rete, si è assunto il rischio dell'esito negativo della notifica richiesta in un domicilio diverso da quello effettivo. Non era dato, quindi, al notificante di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, affinché la notificazione avesse effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento. Bisogna, piuttosto, avere riguardo alla sola seconda notifica del ricorso, perfezionatasi per il notificante in data 28 giugno 2016, quando oramai era già spirato il termine previsto dall’art. 325, comma 2, cod. proc. civ.. 6. Al medesimo esito di inammissibilità del ricorso si arriverebbe, comunque, procedendo al vaglio dei motivi di ricorso proposti.
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