Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/08/2016, n. 17303

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In tema di assicurazione contro la disoccupazione, ai sensi dell'art. 34, comma 5, della l. n. 448 del 1998, come interpretato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 269 del 2002), la perdita del diritto di percepire l'indennità di disoccupazione ordinaria prevista in caso di dimissioni opera ogni qualvolta il lavoratore rinunci spontaneamente al posto, pur avendo la possibilità di proseguire il proprio rapporto di lavoro, sicché tale ipotesi ricorre anche nel caso di risoluzione consensuale, non essendovi alcuna differenza fra la dichiarazione unilaterale di recesso e quella manifestata nell'ambito di unaccordo consensuale, salvo risulti provato che la sua adesione alla proposta risolutiva, sia intervenuta in presenza di una giusta causa di recesso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insussistente tale giusta causa in presenza di un'asserita impossibilità per il lavoratore di progredire in carriera e di crescere professionalmente in conseguenza della legittima determinazione aziendale di chiudere il reparto di cui era responsabile, trattandosi di aspettative di mero fatto).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/08/2016, n. 17303
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17303
Data del deposito : 24 agosto 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

ITTI DIR E 17303. 1 6 TE N AULA 'B' ESE ON ZI RA EGIST R Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 15802/2010 SEZIONE LAVORO Cron. 17303 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud. 25/05/2016 Dott. GIOVANNI MAMMONE Consigliere PU- Dott. ENRICA D'ANTONIO Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO Rel. Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 15802-2010 proposto da: UC RE BR C. F. [...], еш VIA PIERLUIGI DA elettivamente domiciliato in ROMA, PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI TIRONI, giusta delega in atti;
- ricorrente 2016 contro 2247 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA I.N.P.S. SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso SVO Locatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, VINCENZO STUMPO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 717/2009 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 04/06/2009 R.G.N. 1414/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito l'Avvocato LORENZELLI SABINA per delega Avvocato CONTALDI MARIO;
да udito l'Avvocato CORETTI ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. . 0 1 FATTO Con sentenza depositata il 4.6.2009, la Corte d'appello di Torino rigettava l'appello proposto da LV FA BU avverso la pronuncia con cui il giudice di prime cure gli aveva negato l'indennità di disoccupazione. La Corte in particolare riteneva che, essendo esclusa la spettanza dell'indennità in questione nel caso di dimissioni, ad analoga soluzione dovesse pervenirsi per il caso in cui il rapporto di lavoro fosse cessato a seguito di risoluzione consensuale, tanto più che nella specie non era stata provata la sussistenza di alcuna giusta causa di recesso. Contro questa pronuncia ricorre LV FA

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