Cass. civ., sez. VI, ordinanza 28/08/2012, n. 14680

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Il provvedimento pronunciato ai sensi dell'art. 401 cod. proc. civ., sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata per revocazione, ha natura ordinatoria, poiché non contiene alcuna decisione in senso tecnico, né pregiudica in alcun modo la decisione della causa. Esso, pertanto, non è impugnabile per cassazione, nemmeno ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 28/08/2012, n. 14680
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14680
Data del deposito : 28 agosto 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo



SOTTOSEZIONE

3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P R - Presidente -
Dott. C M M - rel. Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
Dott. D S F - Consigliere -
Dott. B G L - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5025/2010 proposto da:
PASTORI PIERFRANCESCO PSTPFR59D30F205G, PIERLEONI GIOVANNA PRLGNN28M41F051F, elettivamente domiciliati in ROMA,

LUNGOTEVERE MICHELANGELO

9, presso lo studio dell'avvocato B L, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato M G giusta procura speciale in calce al ricorso;



- ricorrenti -


contro
IMMOBILIARE LA CENTRALE SRL, in persona del legale rappresentante, M Y, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

CAPOSILE

10, presso lo studio dell'avvocato A M, rappresentate e difese dagli avvocati M L, B A A giusta delega in calce al controricorso;



- controricorrenti -


avverso la sentenza n. 9066/2009 del TRIBUNALE di MILANO del 7/07/2009, depositata il 06/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/02/2012 dal Consigliere Relatore Dott. M MERITA CHIARINI;

è presente il P.G. in persona del Dott. SERGIO DEL CORE. La Corte:
FATTO E DIRITTO
Premesso che è stata comunicata alle parti e al P.M. la relazione redatta ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., del seguente tenore: "Con sentenza del 6 agosto 2009 il Tribunale di Milano escludeva l' esistenza del dolo revocatorio sostenuto dai conduttori Giovanna Pierleoni e Pierfrancesco Pastori a fondamento dell'impugnazione dell'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione, emessa nei loro confronti il 19 novembre 2007 a favore delle locatrici Ilda Montoli Ajolfi e Yvonne Montoli in Bellavista, per la scadenza del secondo quadriennio del contratto di locazione concluso nel 1999, per mancanza di prova di una macchinazione del difensore di queste ultime per non far tempestivamente presenziare il difensore dei conduttori all'udienza fissata per la convalida, risultando invece, per averlo quest'ultimo ribadito più volte, che egli era arrivato in udienza colpevolmente in ritardo e che il difensore delle locatrici aveva atteso la seconda chiamata della causa fino alle ore 10,30;
quanto alle trattative in corso per il rinnovo del contratto non costituivano motivi di revocazione, ma violazione dell'obbligo di agire in buona fede, da far valere in altro giudizio, così come l'accordo transattivo. 1.- Ricorrono per cassazione Giovanna Pierleoni e Pastori Pierfrancesco censurando l'ordinanza di rigetto dell'inibitoria emessa dal giudice della revocazione ai sensi degli artt. 401 e 373 cod. proc. civ., per non aver esaminato i profili del periculum in
mora e del fumus boni iuris.
La censura è inammissibile poiché il provvedimento pronunciato ai sensi dell'art. 401 cod. proc. civ., sull'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato per revocazione, non contenendo alcuna decisione in senso tecnico processuale, ne' pregiudicando in alcun modo la decisione della causa, ha natura meramente ordinatoria, con la conseguenza che non è impugnabile per cassazione, nemmeno ai sensi dell'art. 111 Cost.. 2.- Con la seconda censura denunciano violazione dell'art. 395 c.p.c., n. 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il
Tribunale, affermando la colpevolezza del comportamento del loro difensore arrivato in ritardo, sovrapposto il rimedio dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 668 c.p.c., non esperibile se sussiste la colpa, a quello del dolo revocatorio per avere invece il difensore delle locatrici attestato il falso al giudice dichiarando che il legale di controparte era tempestivamente arrivato, mentre era stato concordato un breve rinvio, e per aver il Tribunale escluso poi qualsiasi addebito a carico del suddetto per avere atteso fino alle 10,30.
Il motivo è manifestamente infondato avendo il giudice della revocazione, in applicazione del principio secondo il quale per la fattispecie del dolo processuale revocatorio (art. 395 cod. proc. civ., n. 1) si richiede un'attività ("macchinazione")
intenzionalmente fraudolenta che si concretizzi in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità, pregiudicando l'esito del procedimento, escluso l'esistenza di qualsivoglia raggiro per non aver potuto il difensore delle locatrici dichiarare al giudice che il difensore dei conduttori era arrivato tempestivamente dal momento che invece lo aveva atteso pazientemente fino alle 10,30, ne' poteva averne cagionato maliziosamente il ritardo, avendo quegli ammesso di non esser potuto arrivare per sua esclusiva responsabilità;
conseguentemente nessun vizio ne' logico ne' giuridico è ravvisabile nella motivazione. 2.- Con il secondo motivo lamentano la violazione dell'art. 395 c.p.c., n. 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per non aver il
Tribunale ravvisato il dolo nell'aver il difensore delle locatrici ottenuto la convalida della finita locazione in assenza di contraddittorio e tacendo un elemento decisivo e cioè la stipula il 14 luglio 2006 di una proroga quadriennale del contratto di locazione antecedente la disdetta ed impeditiva della stessa, e senza tener conto che dal dicembre 2006 era stata posta in essere dalle locatrici una condotta truffaldina ed estorsiva, con l'assistenza del difensore, per ottenere un canone più redditizio sotto minaccia di liberare l'immobile con lo sfratto, inviando la disdetta alla vigilia della formalizzazione della proroga, mentre il precedente legale che aveva curato l'accordo era scomparso, e perciò la scadenza del 30 settembre 2007 indicata nella disdetta era inefficace, ne' nelle riunioni tra le parti era stato dichiarato che era essenziale nel medesimo termine il raddoppio incondizionato del canone, in tal modo inducendo i conduttori a desistere da un'azione di accertamento costitutivo.
Il motivo è inammissibile perché non specifica quale errore giuridico sussiste per avere la sentenza impugnata escluso la configurabilità del dolo del difensore delle locatrici per non aver il medesimo rappresentato al giudice della convalida l'esistenza di una trattativa volta a stipulare un formale accordo di rinnovo del rapporto locativo, essendo invece il decisum conforme al principio secondo il quale per la revocazione a norma dell'art. 395 c.p.c., n.1, non sono sufficienti la sola violazione dell'obbligo di lealtà e
probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., ne' le reticenze, ma è necessaria un'attività intenzionalmente fraudolenta idonea ad impedire la difesa avversaria e al giudice l'accertamento della verità, pregiudicando l'esito del procedimento.
3.- Con il terzo motivo lamentano che il Tribunale non ha motivato sull' omesso esame dell'elusione degli impegni assunti e dell'imposizione di condizioni inique per la locazione dell'appartamento avviata con la disdetta del dicembre 2006 e fino all'ottobre 2007 in violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, art. 132, comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, limitandosi a considerare l'ammissione del ritardo da parte del difensore dei conduttori.
Il motivo è manifestamente infondato non solo perché il dolo revocatorio non si identifica con il mendacio, ne' con la reticenza, nè con l'omessa esibizione di documenti, dovendo consistere in raggiri e artifici, ma anche perché il giudizio non è stato instaurato per la responsabilità extracontrattuale per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, bensì per la revocazione dell' ordinanza di convalida emessa a seguito della mancata comparizione dell'intimato, e perciò il dolo revocatorio può investire soltanto le condizioni cui è subordinata l'emanazione del provvedimento ex art. 663 cod. proc. civ. e cioè la regolarità della vocatio in ius e l'assenza dell'intimato, che la norma precitata considera come ammissione legale dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'intimante - scadenza del contratto e intimazione tempestiva della disdetta - senza consentire al giudice di poter estendere in tale fase il suo accertamento ad altri fatti. E poiché l'esistenza dei suddetti fatti costitutivi e la regolarità della vocatio in ius non sono contestati, correttamente il Tribunale ha escluso la revocazione del provvedimento impugnato. Va pertanto respinto il ricorso".
L'esame della memoria del difensore dei conduttori induce il collegio ad alcune aggiunte alla relazione, che condivide.
Con detto atto il difensore ribadisce di non esser stato presente all'udienza della convalida avendo confidato sulla rassicurazione del collega secondo cui avrebbe chiesto al giudice un breve rinvio, mentre invece in tal modo si è precostituita la possibilità di ottenere la convalida, e malgrado la certezza dell' imminente arrivo del collega, entro il 60 minuto dalla prima chiamata fissata alle 9,30. Perciò doveva esser esclusa la ficta confessio disciplinata dall' art. 663 cod. civ.. Sussisteva poi il dolo revocatorio del difensore delle locatrici per non aver rappresentato al giudice la trattativa tra le parti sulla proroga quadriennale del contratto, risalente al precedente legale delle stesse e antecedente alla scadenza intimata con la disdetta per la scadenza del 30 settembre 2007, impeditiva perciò dell' efficacia di questa, secondo i principi della giurisprudenza di merito e di legittimità, e comunicata inopinatamente per imporre il doppio del canone precedente, ed in ciò consiste la macchinazione dolosa. Queste considerazioni sono inidonee a modificare la conclusione della relazione che ha proposto il rigetto del ricorso.
Ed infatti, poiché la ratio della disciplina speciale contenuta nell'art. 663 cod. proc. civ., è la volontarietà dell'assenza dell'intimato o comunque la sua mancanza di interesse al giudizio ordinario, la giurisprudenza di legittimità, formatasi successivamente alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art.668 cod. proc. civ., comma 1 - nella parte in cui non consente la
tardiva opposizione all'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore (Corte Costituzionale del 1972 n. 89) - è ferma nel ritenere configurabile il caso fortuito se non è imputabile all'intimato la causa che ha impedito, a lui o al suo difensore, la presenza all'udienza fissata per la convalida, in tal modo assicurandogli il diritto alla difesa, ma al contempo salvaguardando l'interesse del locatore alla sollecita riconsegna del bene locato, evitando abusi.
Pertanto è dinanzi al giudice dell'opposizione tardiva che il difensore del conduttore deve rappresentare i fatti che possono configurare il caso fortuito ed il nesso causale tra essi e l'impedimento, malgrado la diligenza professionale impiegata, alla tempestiva opposizione alla convalida.
Dunque il ricorso va respinto ed i ricorrenti condannati a pagare le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come da dispositivo.

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