Cass. civ., sez. I, sentenza 06/09/2019, n. 22379
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Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
E di TRENTO, depositato il 12/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2019 dal cons. FALABELLA MASSIMO;
uditi gli avvocati presenti;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale S A M che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso
FATTI DI CAUSA
1. — P F, titolare della ditta Idrocos, proponeva opposizione al provvedimento con il quale era stata parzialmente rigettata la propria insinuazione allo stato passivo del fallimento Global Contractor s.r.I.: il giudice delegato, infatti, aveva escluso che il credito vantato dallo stesso P fosse munito del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 5, c.c., come invece sostenuto dall'istante. Nella resistenza della curatela fallimentare, il Tribunale di Trento rigettava l'opposizione osservando come non potesse ritenersi dirimente il dato dell'iscrizione dell'opponente all'albo delle imprese artigiane: rilevava, infatti, essere riservato al giudice delegato, prima, e al Tribunale in caso di opposizione, poi, l'accertamento, in via incidentale, della sussistenza delle condizioni legittimanti la detta iscrizione. Il Tribunale rilevava che nell'attività di impresa svolta dall'opponente il capitale avesse la prevalenza rispetto ai fattore lavoro e che alla componente personale non potesse assegnarsi una connotazione particolarmente significativa. 2. — Contro il richiamato provvedimento P F ha proposto un ricorso per cassazione basato su tre motivi (anche se nell'impugnazione se ne indica un quarto: ma come si dirà la deduzione svolta non assurge ad autonomo motivo di censura).La curatela fallimentare resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. — Va anzitutto disattesa l'eccezione pregiudiziale della curatela controricorrente intesa ad opporre la nullità del ricorso per l'inerenza dei motivi di impugnazione al merito della controversia: la proposizione su cui si regge l'eccezione non trova, infatti, riscontro. 2. — Il primo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2751 bis, n. 5, c.c., come novellato dal d.l. n. 5/2012, convertito in I. n. 35/2012, nonché della I. n. 443/1985 e degli artt. 3 e 4 I. prov. Trento n. 11/2002. Assume l'istante che, nel sistema vigente, l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ha efficacia costitutiva e che essa fonda una presunzione legale relativa con riferimento alla qualifica dell'impresa come artigiana: per il che l'impresa iscritta all'albo suddetto risulterebbe senz'altro in possesso dei requisiti per godere del privilegio artigiano. Il ricorrente richiama, inoltre, la legge della provincia di Trento n. 11 del 2002 per sottolineare come la stessa, al terzo comma dell'art. 3, pure preveda espressamente che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane abbia efficacia costituiva. Il motivo è infondato. Non è controverso che al credito per C 32.520,84, che il Tribunale ha riconosciuto in via chirografaria, si applichi l'art. 2751 bis, n. 5, nel testo novellato dall'art. 36, comma 1, d.l. n. 5/2012, convertito in I. n. 35/2012. Come è noto, ai fini dell'ammissione di un credito come privilegiato ai sensi del cit. art. 2751 bis, n. 5, c.c., ma nel testo anteriore all'intervento normativo segnato dal d.l. n. 5 del 2012, la natura artigiana dell'impresa andava valutata esclusivamente in relazione al concetto di prevalenza del lavoro evocato dall'art.2083 c.c., risultando irrilevanti l'iscrizione dell'impresa stessa nell'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della I. n. 443 del 1985 ed il non superamento delle soglie di fallibilità ex art. 1 I.fall. (così Cass. 1 giugno 2017, n. 13887). In particolare, si affermava che i criteri richiesti dall'art. 2083 c.c., ed in genere dal codice civile, valessero per la identificazione dell'impresa artigiana nei rapporti interprivati, mentre quelli posti dalla legge speciale fossero, invece, necessari per fruire delle provvidenze previste dalla legislazione (regionale) di sostegno, con la conseguenza che l'iscrizione all'albo di un'impresa artigiana, legittimamente effettuata ai sensi dell'art. 5 I. n. 443/1985 non spiegava alcuna influenza, ex se, ai fini dell'applicazione dell'art.2751 bis, n.5 c.c., dettato in tema di privilegi, dovendosi, a tal fine, ricavare la relativa nozione alla luce dei criteri fissati, in via generale, dall'art. 2083 c.c. (Cass. 27 luglio 1998, n. 7366;
Cass. 23 febbraio 2000, n. 2061;
Cass. 28 febbraio 2000, n. 2211;
Cass. 12 aprile 2000, n. 4367;
Cass. 3 novembre 2000, n. 14364;
Cass. 6 ottobre 2005, n. 19508;
il principio è stato ribadito più di recente da Cass. 9 aprile 2015, n. 7116, non massimata;
la regola per cui, nel periodo anteriore all'entrata in vigore della novella, l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane non spiegava alcuna influenza sul riconoscimento del privilegio, dovendosi ricavare la nozione di «impresa artigiana» dall'art.2083 c.c., è stato inoltre riaffermato da Cass. Sez. U. 20 marzo 2015, n. 5685). Il nuovo testo dell'art. 2751 bis, n. 5 c.c. ricomprende tra i crediti muniti di privilegio generale sui mobili, il credito dell'impresa artigiana, «definita ai sensi delle disposizioni vigenti». Ciò significa che per stabilire se un credito sia munito del privilegio in questione deve farsi riferimento alla disciplina speciale di settore e, in particolare, alla legge quadro sull'artigianato (I. n. 443/1985). Sotto tale aspetto la norma ha carattere innovativo, in quanto, in base ad essa, non ha più ragion d'essere la nozione di impresa artigiana che è possibile ricavare dall'art. 2083 c.c.. Deve tuttavia escludersi che il credito artigiano, per il semplice fatto di essere riferito a un soggetto iscritto nell'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della I. n. 443 del 1985, goda sempre e comunque del privilegio generale di cui all'art.2751 bis c.c., come ritenuto dal ricorrente. La disposizione da ultimo richiamata rinvia alla disciplina di settore e ai requisiti che questa individua ai fini della qualificazione dell'impresa come artigiana: ma non considera artigiana
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2019 dal cons. FALABELLA MASSIMO;
uditi gli avvocati presenti;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale S A M che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso
FATTI DI CAUSA
1. — P F, titolare della ditta Idrocos, proponeva opposizione al provvedimento con il quale era stata parzialmente rigettata la propria insinuazione allo stato passivo del fallimento Global Contractor s.r.I.: il giudice delegato, infatti, aveva escluso che il credito vantato dallo stesso P fosse munito del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 5, c.c., come invece sostenuto dall'istante. Nella resistenza della curatela fallimentare, il Tribunale di Trento rigettava l'opposizione osservando come non potesse ritenersi dirimente il dato dell'iscrizione dell'opponente all'albo delle imprese artigiane: rilevava, infatti, essere riservato al giudice delegato, prima, e al Tribunale in caso di opposizione, poi, l'accertamento, in via incidentale, della sussistenza delle condizioni legittimanti la detta iscrizione. Il Tribunale rilevava che nell'attività di impresa svolta dall'opponente il capitale avesse la prevalenza rispetto ai fattore lavoro e che alla componente personale non potesse assegnarsi una connotazione particolarmente significativa. 2. — Contro il richiamato provvedimento P F ha proposto un ricorso per cassazione basato su tre motivi (anche se nell'impugnazione se ne indica un quarto: ma come si dirà la deduzione svolta non assurge ad autonomo motivo di censura).La curatela fallimentare resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. — Va anzitutto disattesa l'eccezione pregiudiziale della curatela controricorrente intesa ad opporre la nullità del ricorso per l'inerenza dei motivi di impugnazione al merito della controversia: la proposizione su cui si regge l'eccezione non trova, infatti, riscontro. 2. — Il primo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2751 bis, n. 5, c.c., come novellato dal d.l. n. 5/2012, convertito in I. n. 35/2012, nonché della I. n. 443/1985 e degli artt. 3 e 4 I. prov. Trento n. 11/2002. Assume l'istante che, nel sistema vigente, l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ha efficacia costitutiva e che essa fonda una presunzione legale relativa con riferimento alla qualifica dell'impresa come artigiana: per il che l'impresa iscritta all'albo suddetto risulterebbe senz'altro in possesso dei requisiti per godere del privilegio artigiano. Il ricorrente richiama, inoltre, la legge della provincia di Trento n. 11 del 2002 per sottolineare come la stessa, al terzo comma dell'art. 3, pure preveda espressamente che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane abbia efficacia costituiva. Il motivo è infondato. Non è controverso che al credito per C 32.520,84, che il Tribunale ha riconosciuto in via chirografaria, si applichi l'art. 2751 bis, n. 5, nel testo novellato dall'art. 36, comma 1, d.l. n. 5/2012, convertito in I. n. 35/2012. Come è noto, ai fini dell'ammissione di un credito come privilegiato ai sensi del cit. art. 2751 bis, n. 5, c.c., ma nel testo anteriore all'intervento normativo segnato dal d.l. n. 5 del 2012, la natura artigiana dell'impresa andava valutata esclusivamente in relazione al concetto di prevalenza del lavoro evocato dall'art.2083 c.c., risultando irrilevanti l'iscrizione dell'impresa stessa nell'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della I. n. 443 del 1985 ed il non superamento delle soglie di fallibilità ex art. 1 I.fall. (così Cass. 1 giugno 2017, n. 13887). In particolare, si affermava che i criteri richiesti dall'art. 2083 c.c., ed in genere dal codice civile, valessero per la identificazione dell'impresa artigiana nei rapporti interprivati, mentre quelli posti dalla legge speciale fossero, invece, necessari per fruire delle provvidenze previste dalla legislazione (regionale) di sostegno, con la conseguenza che l'iscrizione all'albo di un'impresa artigiana, legittimamente effettuata ai sensi dell'art. 5 I. n. 443/1985 non spiegava alcuna influenza, ex se, ai fini dell'applicazione dell'art.2751 bis, n.5 c.c., dettato in tema di privilegi, dovendosi, a tal fine, ricavare la relativa nozione alla luce dei criteri fissati, in via generale, dall'art. 2083 c.c. (Cass. 27 luglio 1998, n. 7366;
Cass. 23 febbraio 2000, n. 2061;
Cass. 28 febbraio 2000, n. 2211;
Cass. 12 aprile 2000, n. 4367;
Cass. 3 novembre 2000, n. 14364;
Cass. 6 ottobre 2005, n. 19508;
il principio è stato ribadito più di recente da Cass. 9 aprile 2015, n. 7116, non massimata;
la regola per cui, nel periodo anteriore all'entrata in vigore della novella, l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane non spiegava alcuna influenza sul riconoscimento del privilegio, dovendosi ricavare la nozione di «impresa artigiana» dall'art.2083 c.c., è stato inoltre riaffermato da Cass. Sez. U. 20 marzo 2015, n. 5685). Il nuovo testo dell'art. 2751 bis, n. 5 c.c. ricomprende tra i crediti muniti di privilegio generale sui mobili, il credito dell'impresa artigiana, «definita ai sensi delle disposizioni vigenti». Ciò significa che per stabilire se un credito sia munito del privilegio in questione deve farsi riferimento alla disciplina speciale di settore e, in particolare, alla legge quadro sull'artigianato (I. n. 443/1985). Sotto tale aspetto la norma ha carattere innovativo, in quanto, in base ad essa, non ha più ragion d'essere la nozione di impresa artigiana che è possibile ricavare dall'art. 2083 c.c.. Deve tuttavia escludersi che il credito artigiano, per il semplice fatto di essere riferito a un soggetto iscritto nell'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della I. n. 443 del 1985, goda sempre e comunque del privilegio generale di cui all'art.2751 bis c.c., come ritenuto dal ricorrente. La disposizione da ultimo richiamata rinvia alla disciplina di settore e ai requisiti che questa individua ai fini della qualificazione dell'impresa come artigiana: ma non considera artigiana
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