Cass. civ., sez. I, sentenza 13/04/2022, n. 11958

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 13/04/2022, n. 11958
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11958
Data del deposito : 13 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso n. 4173/2017 r.g. proposto da: MODU S.R.L., con sede in Venezia, Castello 4534, in persona della legale rappresentante pro tempore F R, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 28 ottobre 2021, dall'Avvocato A M, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Alberico II n. 33.

- ricorrente -

contro

CAMPANER CLAUDIO UGO, MESTROVICH PAOLO e VISCONTI MAURIZIO, tutti difensori di sé stessi, ed ulteriormente rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avvocato M E V, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, alla via Barnaba Tortolini n. 13.

- controricorrenti -

avverso l'ordinanza, n. 4877/2016, della CORTE DI APPELLO DI VENEZIAdepositata il 27/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2021 dal Consigliere dott. E C;
lette le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale S D M, che ha chiesto rigettarsi il ricorso con formulazione del principio di diritto in relazione al suo settimo motivo;
letta la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. depositata dalla società ricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso notificato il 9 marzo 2016, gli Avvocati C U C, P M e M V, premettendo di aver deciso, in qualità di arbitri, una lite insorta tra la V Costruzioni e Restauri s.r.l. (dichiarata fallita il 21 ottobre 2015) e la Modu s.r.I., in relazione ad un contratto di appalto tra esse intercorso, e di aver già ricevuto acconti per complessivi C 45.000,00, chiesero al Tribunale di Venezia, ex art. 814 cod. proc. civ., la liquidazione dei loro compensi nella misura da essi stessi quantificata nel pronunciato lodo ed al netto degli acconti ricevuti, oltre al rimborso delle spese (di segreteria e di c.t.u.) sostenute, pure come determinate al netto degli acconti, ed agli interessi legali ex art. 1284, comma 4, cod. civ.. 1.1. Instauratosi il contraddittorio con la Modu s.r.I., il presidente di quel tribunale, tenuto conto delle disposizioni di cui al d.m. n. 55 del 2014, utilizzato, quale scaglione di riferimento, quello delle controversie da C 52.000,01 ad C 260.000,00, e riconosciuto l'aumento fino all'80%, determinò in C 12.753,00 il compenso di ciascun arbitro, pari ad C 38.259,00 per l'intero collegio, oltre contributo forfetario del 15%, altresì precisando che «il che copre l'acconto già versato».

2. La Corte di appello di Venezia, con ordinanza del 27 dicembre 2016, n. 4977, accolse parzialmente il reclamo promosso contro quel provvedimento dagli originari ricorrenti e liquidò «le spese e competenze del Collegio arbitrale e del c.t.u.» nella misura sancita «nel dispositivo de/lodo 29 ottobre 2015 e, pertanto, in C 120.000,00 per compensi degli arbitri, al lordo degli acconti, oltre rimborso per spese generali ed accessori di legge, in C 26.500, quanto alle spese di c.t.u., oltre accessori di legge». Determinò, infine, «le spese di segreteria in C 400,00, oltre alle spese di bollo».

2.1. Per quanto qui residuo interesse, quella corte: i) ritenne fondato il primo motivo di reclamo (volto a contestare l'avvenuto utilizzo, da parte del presidente del tribunale, dello scaglione di riferimento predetto) «...perché V Costruzioni e Restauri s.r.l. aveva chiesto, sin dall'instaurazione del giudizio arbitrale, la risoluzione del contratto intercorso per inadempimento della committente, così come del pari Modu s.r.l. aveva replicato con analoga richiesta di risoluzione per inadempimento dell'appaltatore». Dedusse che «nessuna delle parti ha mai rinunciato alla richiesta di risoluzione ed infatti il lodo arbitrale l'ha pronunciata per inadempimento di Modu s.r.l. dopo avere verificato il complessivo andamento dei lavori ed avere appurato, sia dal punto di vista contenutistico sia della successione temporale, i reciproci addebiti così da constatare che era stata legittima, da parte di V s.r.I., prima la minacciata sospensione dei lavori e poi la diffida ad adempiere. E' stata necessaria una articolata istruttoria con prove orali, [...], e una consulenza tecnica tanto complessa da obbligare le difese delle parti ad instare per una proroga dei termini concessi per osservazioni. Tuttavia essa era strumentale e non risolutiva nel senso che le risultanze tecniche raccolte dal c.t.u. costituivano solo il materiale presupposto per la valutazione giuridica testé ricordata. Va rammentato che l'appalto concerneva lavori di ristrutturazione di un immobile ad uso albergo per un compenso complessivo in tesi spettante a V s.r.l. di C 1.837.289,47 e, pertanto, il valore della causa va commisurato ad un tanto. La circostanza che l'appaltatore abbia "ridotto la propria domanda di pagamento somma dagli iniziali euro 544.641,97 a 298.916,00 euro e quella di risarcimento danni dagli iniziali euro 820.957,11 a 250.000,00 euro" dipende dal pagamento di alcune fatture, nonché dell'addebito di modesti importi in riduzione per la verificata esistenza di alcuni vizi, ma non elide il dato iniziale a cui va commisurato il valore della causa senza che risulti alcuna discrepanza tra valore presunto e valore reale tanto, più che Modu aveva chiesto la risoluzione del contratto ed un risarcimento del danno per importo superiore e vicino ai 2 milioni di euro. Pertanto, appare corretta la liquidazione dei compensi spettanti agli arbitri così come da loro stessi determinata»;
il) confermò la congruità delle spese di c.t.u., riconoscendo il raddoppio del compenso ex art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002 denegato, invece, dal presidente del tribunale.

3. Per la cassazione di questa ordinanza ha proposto ricorso la Modu s.r.I., ex art. 111, comma 7, Cost., affidandosi ad otto motivi. Hanno resistito, con unico controricorso, gli Avvocati C U C, P M e M V.

3.1. La Sezione Sesta, sottosezione I, originariamente investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria del 6 luglio 2021, n. 19164, premettendo l'insussistenza di dubbi circa l'ammissibilità dell'odierno ricorso straordinario (cfr. Cass., SU, n. 25045 del 2016) e l'applicabilità ad esso delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, dell'art. 36CI cod. proc. civ., ha opinato, tuttavia, che «la peculiarità delle questioni oggi complessivamente prospettate nei descritti motivi dal secondo al settimo (concernenti la individuazione delle concrete modalità determinazione del valore della lite decisa dagli arbitri, nella specie tutti avvocati;
l'applicabilità, o non, con riferimento alla prestazione arbitrale, del limite del decisum, in luogo del disputatum, già utilizzabile per la liquidazione giudiziale del compenso dell'avvocato, a carico della controparte soccombente, per i soli procedimenti aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro;
la riconoscibilità, o non, agli arbitri medesimi, ove avvocati, del rimborso forfetario delle spese generali spettante all'esercente la professione legale: tema, quest'ultimo, su cui mancano precedenti recenti di questa Corte, l'unico risalendo a Cass. n. 1673 del 2003, vigente, dunque, una disciplina diversa da quella utilizzabile nella odierna controversia), la loro rilevanza (anche in relazione alla necessità di valutare la completa equiparabilità, o meno, dell'attività degli arbitri e di quella degli esercenti la professione legale al fine della quantificazione del compenso spettante ai primi) e la carenza di specifici precedenti, nella giurisprudenza di legittimità, quanto alla concreta determinazione del compenso arbitrale da effettuarsi alla stregua delle corrispondenti previsioni rinvenibili nel d.m. n. 55 del 2014, rendono opportuno disporre la trattazione della causa in pubblica udienza». Pertanto, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza, in vista della quale la società ricorrente ha depositato una ulteriore memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva innanzitutto il Collegio che, quanto alla sicura ammissibilità dell'odierno ricorso straordinario (cfr. Cass., SU, n. 25045 del 2016) ed alla applicabilità ad esso delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. (sicché l'opposto convincimento dei controricorrenti - cfr. pag. 2 del loro rP(/\ P controricorso - non merita seguito), è sufficiente richiamare le corrispondenti affermazioni contenute nella già menzionata ordinanza interlocutoria n. 19164 del 2021. 2. Il primo motivo formulato dalla Modu s.r.I., rubricato, semplicemente, «difetto di motivazione», ascrive alla corte territoriale di «non aver dato conto degli elementi di diritto in base ai quali ha ritenuto il valore presunto della controversia pari ad € 1.837,289,47, di poi equiparandolo al valore effettivo. Risultano, pertanto, ignote le disposizioni processualistiche (art. 10 e ss. c.p.c.) fondanti la decisione della Corte in punto di "valore presunto". Il provvedimento è pertanto viziato da carenza di motivazione in quanto non dà conto dei motivi di diritto sui quali la decisione si basa». La censura, poi, si sviluppa ipotizzando quali potrebbero essere stati, secondo la ricorrente, «tali motivi di diritto», ciò comunque non elidendo, anzi, a suo dire, sottolineandolo, il difetto di motivazione.
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