Cass. civ., sez. III, sentenza 14/04/1987, n. 4538

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Massime1

1) gli obblighi di natura fiscale sono strettamente personali, ragion per cui, in particolare nelle ipotesi di reato contravvenzionale, la delega di adempimento a un terzo, dipendente o professionista che sia, non esonera dal dovere di controllare che l'obbligo medesimo sia ritualmente e tempestivamente adempiuto. 2) a norma dell'art. 22, primo comma, d.p.r. 600/1973 le registrazioni delle cessioni di beni devono essere effettuate, nel libro giornale di cui all'art. 14 dello stesso decreto, nel termine di sessanta giorni: il ritardo protratto oltre i sessanta giorni equivale a omissione. 3) l'impossibilita' di estensione analogica di una norma penale, ancor piu' di natura fiscale, esclude l'applicazione di previsioni che il legislatore ha fatto con riferimento a ipotesi aggravate del reato contemplato dall'art. 1 l. 516/1982. 4) l'oblazione, prevista per le contravvenzioni punite con pene alternative, non e' applicabile alle contravvenzioni finanziarie.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 14/04/1987, n. 4538
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4538
Data del deposito : 14 aprile 1987
Fonte ufficiale :

Testo completo

In data 5 novembre 1985 la Corte d'appello di Milano, in riforma della
sentenza 9 maggio 1985 del Tribunale di Vigevano, dichiarava ... colpevole
del reato di cui all'art. 1, secondo comma, prima parte, legge n. 516/1982,
per l'omessa annotazione, nelle scritture contabili, di cessione di beni per
lire 101.006.479, in ... dal 7 giugno all'8 luglio 1983, e, con le
attenuanti generiche ed i duplici benefici di legge, la condannava alla pena
di lire 1.000.000 di ammenda oltre al pagamento delle spese dei due gradi
del giudizio.
Ricorre l'imputato a questa Suprema Corte e deduce:
1) l'erronea attribuzione di una colpa addebitabile al professionista
incaricato della tenuta dei registri;
2) il difetto dell'elemento intenzionale, risultando le fatture regolarmente
annotate nelle altre scritture contabili obbligatorie;
3) l'inesistenza di una "omissione" trattandosi di semplice "ritardo";
4) l'inesistenza del reato per l'ammontare delle fatture, inferiore ai
300.000.000 di lire, cosi' come lo stesso legislatore prevede per
l'aggravante ex quarto comma art. 1 legge n. 516/1982;
5) la violazione dell'art. 162 bis c.p., per non avere consentito la
richiesta oblazione.
Motivi della decisione I motivi dedotti sono infondati e il ricorso va
pertanto rigettato, con tutte le conseguenze di legge.
Ad 1) Come costantemente e' stato affermato, gli obblighi di natura fiscale
sono strettamente personali, ragion per cui, in particolare nelle ipotesi di
reato contravvenzionale, qui ricorrente, la delega di adempimento a un
terzo, dipendente o professionista che sia, non esonera dal dovere di
controllare che l'obbligo medesimo sia ritualmente e tempestivamente
adempiuto.
Ad 2) e 3) A norma dell'art. 22, primo comma, D.P.R. n. 600/1973, le
registrazioni delle cessioni di beni dovevano essere effettuate, nel libro
giornale di cui all'art. 14 stesso decreto, nel termine di giorni sessanta;
nel caso in esame la Guardia di finanza, accerto', in data 10 novembre 1983,
l'omissione di registrazioni relative al periodo 7 giugno - 8 luglio 1983.
L'ipotesi di reato contestata si e' quindi verificata e superfluo e'
aggiungere che il ritardo protratto oltre i sessanta giorni equivale a
omissione.
Ad 4) L'impossibilita' di estensione analogica di una norma penale, ancor
piu' di natura fiscale, esclude l'applicazione di previsioni che il
legislatore ha fatto con riferimento a ipotesi aggravate dal reato in esame.
Ad 5) Il ricorrente sostiene che l'art. 162 bis c.p. introdotto dall'art.
126 legge n. 689/1981, relativo all'ammissibilita' dell'oblazione nelle
contravvenzioni punite con pene alternative, sia applicabile anche alle
contravvenzioni finanziarie, posto che quella contestatagli e' appunto in
tal modo punita.
Va premesso che, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata e gia'
altra volta affermato da questa Corte Suprema (Sez. III) costituisce ius
receptum, nel nostro ordinamento giuridico, che l'abrogazione di una norma
di legge deve avvenire per dichiarazione espressa del legislatore o per
incompatibilita' tra due norme succedutesi nel tempo: e che una norma di
carattere generale non puo' derogare a una di carattere speciale, a meno che
cio' non risulti espressamente dalla deroga medesima.
Cio' premesso, non si vede come la norma generale invocata (art. 162 bis
c.p.) possa avere derogato alle norme speciali dettate per le
contravvenzioni finanziarie dalla legge n. 4/1929, in particolare per,
quanto riguarda la limitazione della oblazione alle contravvenzioni punite
con la sola ammenda, tanto piu' che tali norme speciali risultano
confermate:
1) dal rinvio esplicito del secondo comma dell'art. 13 legge n. 516/.1982 -
successivo all'entrata in vigore della legge n. 689/1981 - che con il suo
primo comma aveva abrogato il secondo comma dell'art. 1 di detta legge n.
4/1929 (cosiddetta fissita' dei reati finanziari);
2) dall'analogo esplicito rinvio del terzo comma dell'art. 39 della stessa
legge n. 689/1981;
3) dalla mancata inclusione delle contravvenzioni finanziarie nell'art. 127
della ripetuta legge n. 689/1981, che indica tassativamente speciali casi di
applicazione dell'art. 162-bis c.p., istituito con il precedente art. 126;
4) dalle speciali norme che gli artt. 32 e 39 della legge n. 689/1981,
introduttiva dell'art. 162 bis c.p., dettano per la depenalizzazione delle
contravvenzioni finanziarie, totalmente differenziandole da quelle previste
dalla legge ordinaria;
5) dalla conseguente sopravvivenza degli artt. 13, 14 e 15 della piu' volte
richiamata legge n. 4/1929, relativi alla limitazione dell'oblazione nelle
contravvenzioni finanziarie, nonche' dell'art. 20 della legge stessa, in
ordine alla ultrattivita' delle medesime.
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