Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2018, n. 09388

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2018, n. 09388
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09388
Data del deposito : 1 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO ET, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/10/2017 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Marco Lacchin, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha deliberato favorevolmente all'accoglimento della domanda di estradizione di ET LO, richiesta dal Governo della Repubblica di Moldavia per l'esecuzione della pena inflitta con la sentenza emessa in data 3 novembre 2016, divenuta definitiva in data 21 novembre 2016, dal Tribunale di Chinasau, sede di Riscani, per il reato di lesioni volontarie (art. 152 codice penale moldavo) commesso in data 2 aprile 2013. 2. L'avv. Marco Lacchin, difensore del LO, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi. Con il primo motivo il ricorrente censura la violazione dell'art. 705, comma 1, cod. proc. pen. e 12, comma 2, lett. a), della Convenzione Europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, e ratificata con legge 30 gennaio 1963, n. 300, per mancato passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 705, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. in conseguenza del mancato rispetto, nell'ambito del procedimento che aveva condotto alla emissione della sentenza di condanna da parte dell'autorità giudiziaria moldava, dei diritti fondamentali della persona, sotto il profilo del diritto di difesa e del diritto di partecipare personalmente al giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi nello stesso dedotti si rivelano manifestamente infondati.

2. Con il primo motivo il ricorrente censura la violazione dell'art. 705, comma 1, cod. proc. pen. e 12, comma 2, lett. a), della Convenzione Europea di estradizione per mancato passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Secondo l'art. 705 cod. proc.