Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2018, n. 09388
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: T G, nato a Napoli il 08/04/1965 avverso la sentenza del 23/10/2017 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G D L, che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso;udito il difensore, avv. M L, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha deliberato favorevolmente all'accoglimento della domanda di estradizione di G T, richiesta dal Governo della Repubblica di Moldavia per l'esecuzione della pena inflitta con la sentenza emessa in data 3 novembre 2016, divenuta definitiva in data 21 novembre 2016, dal Tribunale di Chinasau, sede di Riscani, per il reato di lesioni volontarie (art. 152 codice penale moldavo) commesso in data 2 aprile 2013. 2. L'avv. M L, difensore del T, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi. Con il primo motivo il ricorrente censura la violazione dell'art. 705, comma 1, cod. proc. pen. e 12, comma 2, lett. a), della Convenzione Europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, e ratificata con legge 30 gennaio 1963, n. 300, per mancato passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 705, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. in conseguenza del mancato rispetto, nell'ambito del procedimento che aveva condotto alla emissione della sentenza di condanna da parte dell'autorità giudiziaria moldava, dei diritti fondamentali della persona, sotto il profilo del diritto di difesa e del diritto di partecipare personalmente al giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi nello stesso dedotti si rivelano manifestamente infondati. 2. Con il primo motivo il ricorrente censura la violazione dell'art. 705, comma 1, cod. proc. pen. e 12, comma 2, lett. a), della Convenzione Europea di estradizione per mancato passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Secondo l'art. 705 cod. proc. pen., infatti, il passaggio in giudicato della sentenza straniera di condanna costituisce presupposto indefettibile del procedimento di estradizione e la difesa aveva prodotto traduzione giurata dell'appello proposto alla Corte di appello di Chisinau in data 3 luglio 2017 dall'avv. Eduard Digore, legale dell'estradando in Moldavia. Con tale impugnazione, pur certamente tardiva, era stata eccepita specificamente sia l'omessa citazione dell'imputato per il giudizio, sia l'omessa notifica della sentenza di condanna. La Corte di appello di Milano aveva, tuttavia, obliterato la verifica della intervenuta definitività della sentenza di condanna emessa nei confronti del T e la sentenza moldava non attestava la regolarità delle notifica della citazione a giudizio dell'imputato in tale procedimento.
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