Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/10/2022, n. 28801

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/10/2022, n. 28801
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28801
Data del deposito : 4 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

onunciato la seguente SENTENZA sulricorso R.G. 9523/2016 propost o da: DEL MONTE RISTORAZIONE COLLETTIVA s.r.l. con sedein Lucca in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M L d F r di Firenze , pec : michele.lai@firenze.pecavvocati.it, elettivamente domicil iata presso il suo studio in Firenze Viale Giovanni Amendola 20 -ricorrente -

Contro

ASCIT SERVIZI AMBIENTALI s.p.a. In persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Capannori (LU) rappresentata e difesa dall'avvocato G B a e d elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma P iazza dell'Emporio 16

- controricorrente -

avverso la sentenza n.2182/15 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dellaTOSCANA, de positata il 14 dicembre 2015 ;
udita la relazione della causa svolta alla udienza del 15 / 0 2 / 202 2 dal Consigliere Relatore Dott. R R;
udito il Procuratoregenerale, che conclude per l’accoglimento del sesto motivo del ricorso

RILEVATO CHE

La società Del Monte Ristorazione Collettiva ha proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento emess i dalla ASCIT, società di riscossione del Comune di Capannori, per la tariffa d igiene ambientale (TIA)relativa a gli anni 2001 - 2005. In primo grado il ricorso è stato ritenuto inammissibile per tardività. L a contribuente ha proposto appello che la Commissione Tributaria Regionaleha respinto. La Corte di Cassazione, su ricorso proposto dalla società contribuente , con la sentenza n. 2861 / 2012 ha cassato la sentenza di secondo grado , e ritenuto tempestivo il ricorso originario;
di conseguenza la società ha riassunto il giudizio. In sede di rinvio, il giudice d'appello ha respinto nel merito il ricorso della contribuente,ritenendo: a ) infondata l'eccezione di nullità degli avvisi per carenza di potere del direttore della concessionaria, rilevando che allo stesso sono attribuiti poteri connessi a tutti gli atti relativi all'emissione delle fatture e alla loro riscossione, e pertanto anche l'emissione degli atti di accertamento che rientra nell'attività preliminare relativa alla verificadi debenza del tributo;
b ) che la revoca dei precedenti Regolamenti comunali operati con delibera consiliare n . 10 del 2005 ha effetti soltanto ex nunc e che i ricorsi amministrativi presentati contro il regolamento TIA del Comune di Capannori non attengono alla giurisdizione delle Commissioni tributarie;
c) che i locali rilevati e descritti dall'ufficio sono idonei secondo legge a produrre rifiuti e pertanto soggetti a TIA;
anche i magazzini e depositi rientrano per attinenza nel ciclo produttivo e vanno sicuramente tassati;
in merito alla distinzione tra rifiuti urbani o assimilati agli urbani, rileva che il tributo è comunque dovuto in ragione del servizio,e solo nell'ipotesi in cui, in tutto o in parte , il servizio non venga usufruito viene operata una riduzione su richiesta di parte;d ) che le superfici tassabili sono state rilevate da una società incaricata mediante accesso ai locali alla presenza di un addetto alla stessa società che ha partecipato alle operazioni ricevendocopia dello scheda di accertamento, e che le operazioni non sono state contestate;
e) che è dovuta l'IVA, trattandosi di erogazione di un servizio e quindi di un corrispettivo dovuto all'impresa per tale prestazione;
f) che la richiesta di disapplicare le sanzioni è stata introdotta solo nel giudizio di rinvio e quindi è inammissibile, trattandosi di domanda non esaminata nelle precedenti fasi. Avverso la predetta sentenza ha propo sto ricorso per cassazione la società contribuente affidandosi a sei motivi. Si è costituita con controricorso la società di riscossione.Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del sesto motivo di ricorso. La controricorrente ha depositato memoria. La causa è stata trattata all'udienza del 15febbraio 2022.

RITENUTO CHE

1.- Con il primo motivo del ricorso s i lamenta , a sensi dell’art 360, co 1^,n. 3 c.p.c. la violazione degli articoli 1, 32, 33 del Regolamento Comune di Capannori approvato con delibera del Consiglio comunale n.28 del 13 Aprile 2004;
la violazione dell'art. 52 comma 1 delD.lgs. n. 446 del 1997, e la violazio ne dell'art . 49 del D.lgs. n.22 del 1997. La parte ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che il direttore della società di riscossione abbia anche il potere di emissione degli avvisi di accertamento, in quanto preliminare alla emissione e riscossione delle fatture. Secondo la ricorrente invece questo potere, che si è manifestato nel valutare come imponibili alcune superfici dello stabilimento gestito dalla società, integra un vero e proprio potere impositivo del tutto differente dal potere di riscuotere il tributo. Il motivo èinfondato. Questa Corte ha già affermato il principio,cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale , i n materia di tariffa d'igiene ambientale, ai sensi dell'art. 49, commi, 8, 9 e 13, del d.lgs. n. 22 del 1997, mentre l'attività impositiva delegata dalla legge statale spetta in via esclusiva al Comune, che determina l'"an" ed il "quantum" della tariffa, al soggetto terzo affidatario del servizio, in forza di specifica convenzione, compete l'attività di gestione e di recupero del tributo in cui rientra l'emissione degli avvisi di accertamento (Cass. n. 17491 del 14/07/2017). Il principio è stato affermato anche con specifico riferimento alla sussistenza in capo al direttore generale dell’ ASCIT del potere di sottoscrizione degli avvisi di accertamento, in virtù della C onvenzione con il Comune di Capannori;in particolare nella sentenza n. 5970/ 20 15 si è affermato che “considerato il direttore generale - con riferimento alle deleghe conferitegli come effetto della volontà negoziale dell'ente - come un mandatario nei confronti della società, il relativo contenuto dell'attività deve intendersi comprensiva non solo degli atti per i quali il mandato è stato conferito, ma anche di quelli, giuridici o materiali, che si rendano necessari per il loro compimento (cfr. in relazione all'art. 1708 c.c., comma 1, Cass. civ. sez. 3 12 dicembre 2005, n. 27335). Orbene - se il direttore g enerale è titolare oltre che delle attribuzioni di cui ai menzionati punti 3 ("riscuotere crediti della società, anche in via di compensazione ed in via transattiva") e 4 "emettere ed accettare fatture delle deleghe, note di addebito e di accredito, concedere dilazioni" -specificamente (punto 14) del potere di eseguire "nell'ambito dell'applicazione della TIA, tutti gli atti relativi all'emissione, riscossione delle fatture, nonché definire le controversie in sede di accertamento con adesione, concedendo anche dilazioni di pagamento", non può fondatamente negarsi che possa emettere anche avvisi di accertamento. Ciò in forza di due ragioni essenziali: in primo luogo perché l'attività di fatturazione presuppone, necessariamente, non solo la cura dell'attività propriamente contabile ad essa legata, ma anche il compimento di ogni altra attività propedeutica a quantificarne l'importo, segnatamente l'attività di determinazione dell'imponibile. In secondo luogo perché l'espressa attribuzione in capo al direttore generale del potere di definizione delle controversie in sede di accertamento con adesione, implica che, ove riconosciute pienamente fondate le ragioni del contribuente ed allo scopo di evitare un contenzioso che veda la società soccombente, il direttore generale possa anche annullare l'atto impositivo;
sicché non sarebbe giustificabile, sul piano logico - giuridico, escludere che il direttore generale possa emettere un atto impositivo che viceversa ha il potere di annullare” (in senso conforme anche Cass. 11408/2019e Cass. 7794 /2019). Del resto, è la stessa società ad affermare che all'art . 5 della Convenzione il Comune di Capannori ha delegato alla società di riscossione la funzione di recupero dell'evasione, e l'avviso di accertamento che riguarda le maggiori superfici imponibili non è esercizio del potere impositivo,ma appunto accertamento di una parziale, almeno supposta, evasione. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell’art.360 co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c. la violazione dell'ar t. 112 c. p . c . con riferimento alla questione della non imputabilità del tributo TIA alla società Del Monte. La ricorrente deduce che la Commissione regionale ha svolto un'indagine sulle destinazioni d'uso di alcune superfici facendo proprie le misurazioni della società di riscossione,ed ha affermato che i magazzini e i depositi rientrano per attinenza al ciclo produttivo e vanno tassati;
inoltre ha ritenuto che la società contribuente non avesse tempestivamente chiesto l'eventuale riduzione per lo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali. Deduce che tuttavia la domanda della contribuente non era volta a contestare la destinazione d'uso delle superfici misurate e neppure la non assimilabilità dei rifiuti prodotti dalla propria attività artigianale di preparazione pasti, piuttosto la domanda era rivolta a contestare la legittimazione passiva in quanto la proprietaria dei locali non è la Del Monte ma la BPLReal Estate s.p.a. la quale aveva affidato alla D el Monte la gestione del servizio mensa per i propri dipendenti;
vi è quindi violazione del principio della corrispondenza tra richiesto il pronunciato.
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