Cass. pen., sez. V, sentenza 05/01/2022, n. 00118
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOSCHILLO SAVERIO nato a ARIANO IRPINO il 21/04/1946 avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI O che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato, riducendo le pene accessorie fallimentari, la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato M, in qualità di legale rappresentante della srl F F, per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, consistita nel sottrarre i libri e le scritture contabili allo scopo di procurarsi ingiusto profitto e danno ai creditori;
nonché per il delitto di bancarotta semplice di cui all'ad 217/LF comma 1 nr 3 e 4 per aver compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento, consistite nel non aver nominato un organo di controllo ai sensi dell'art 2477 cod civ, pur ricorrendone i presupposti e per aver aggravato il dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento. Sentenza dichiarativa di fallimento del Dicembre 2015. 1.Ha presentato ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario che, col primo motivo, ha lamentato il vizio di carenza di motivazione e di violazione della legge penale e di altre di cui si deve tener conto in relazione agli artt 216,217 LF 2477, 2435 bis cod civ.
1.1 Quanto alla bancarotta documentale per sottrazione delle scritture contabili la Corte territoriale avrebbe ignorato che l'imputato aveva più volte segnalato la presenza dei registri contabili ed amministrativi della fallita presso l'unità sita in Forlì, Via Mastrogiorgio. Sostiene la difesa che vi sarebbe stata solo scarsa collaborazione da parte del giudicabile nel non depositare le scritture contabili al Tribunale e, pertanto, la condotta sarebbe inquadrabile nella meno grave fattispecie di cui all'ad 220LF.
1.2 Quanto alla bancarotta semplice si deduce che la modifica dell'art 2477 cod civ, apportata dal Dlgs 14/2019, in vigore dal 15 Dicembre 2019, renderebbe non più sanzionabile penalmente la condotta contestata all'imputato, individuata nel superamento in due esercizi consecutivi dei limiti di cui all'art 2435 bis cod civ e nel correlato obbligo di nomina di un organo di controllo, obbligo che sarebbe cancellato dalla modifica.
2. Con il secondo motivo ci si lamenta del vizio di motivazione illogica quanto alla ritenuta responsabilità per la condotta di mancata istanza per la dichiarazione del proprio fallimento, poiché la Corte territoriale non aveva dimostrato, né avrebbe potuto sulla base degli elementi di prova emersi nel corso del giudizio, che il ritardo avesse cagionato l'aggravamento del dissesto. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa dell'imputato in data 10 Maggio 2021, in vista dell'udienza del 26 Maggio, ha depositato telematicamente memoria con motivi aggiunti, allegando documentazione a sostegno del primo motivo;
in data 21.10.2021 ha depositato con la medesima modalità memoria di replica alle conclusioni del PG, ribadendo le deduzioni presenti nei motivi aggiunti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito enunciati.
1.Le doglianze di cui al primo motivo di ricorso, riguardanti la bancarotta documentale sono complessivamente infondate. In proposito occorre osservare che la sentenza impugnata riguarda l'imputazione di bancarotta fraudolenta per sottrazione o distruzione delle scritture contabili obbligatorie. La difesa, che non contesta i fatti per come ricostruiti nelle sentenze di merito, nel primo motivo e con i motivi aggiunti si duole del mancato accertamento dell'elemento soggettivo del delitto, riproponendo l'argomento della semplice mancanza di collaborazione con gli organi fallimentari, poiché l'imputato avrebbe segnalato alla curatela la presenza dei registri contabili ed amministrativi in un locale sito in Forlì ed ha, di conseguenza, invocato la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'ad 220 LF.
1.1 Ai fini della soluzione della questione posta dal ricorrente deve operarsi una sintetica ricognizione della riflessione ermeneutica della Corte regolatrice sul tema dei rapporti tra la fattispecie incriminatrice speciale della bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta o per sottrazione e la norma di cui all'ad 220 LF. Si è in proposito affermato che la violazione dell'obbligo di deposito delle scritture contabili costituisce fatto lesivo della disponibilità, in capo agli organi del fallimento, degli strumenti documentali necessari per la ricostruzione delle vicende
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI O che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato, riducendo le pene accessorie fallimentari, la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato M, in qualità di legale rappresentante della srl F F, per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, consistita nel sottrarre i libri e le scritture contabili allo scopo di procurarsi ingiusto profitto e danno ai creditori;
nonché per il delitto di bancarotta semplice di cui all'ad 217/LF comma 1 nr 3 e 4 per aver compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento, consistite nel non aver nominato un organo di controllo ai sensi dell'art 2477 cod civ, pur ricorrendone i presupposti e per aver aggravato il dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento. Sentenza dichiarativa di fallimento del Dicembre 2015. 1.Ha presentato ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario che, col primo motivo, ha lamentato il vizio di carenza di motivazione e di violazione della legge penale e di altre di cui si deve tener conto in relazione agli artt 216,217 LF 2477, 2435 bis cod civ.
1.1 Quanto alla bancarotta documentale per sottrazione delle scritture contabili la Corte territoriale avrebbe ignorato che l'imputato aveva più volte segnalato la presenza dei registri contabili ed amministrativi della fallita presso l'unità sita in Forlì, Via Mastrogiorgio. Sostiene la difesa che vi sarebbe stata solo scarsa collaborazione da parte del giudicabile nel non depositare le scritture contabili al Tribunale e, pertanto, la condotta sarebbe inquadrabile nella meno grave fattispecie di cui all'ad 220LF.
1.2 Quanto alla bancarotta semplice si deduce che la modifica dell'art 2477 cod civ, apportata dal Dlgs 14/2019, in vigore dal 15 Dicembre 2019, renderebbe non più sanzionabile penalmente la condotta contestata all'imputato, individuata nel superamento in due esercizi consecutivi dei limiti di cui all'art 2435 bis cod civ e nel correlato obbligo di nomina di un organo di controllo, obbligo che sarebbe cancellato dalla modifica.
2. Con il secondo motivo ci si lamenta del vizio di motivazione illogica quanto alla ritenuta responsabilità per la condotta di mancata istanza per la dichiarazione del proprio fallimento, poiché la Corte territoriale non aveva dimostrato, né avrebbe potuto sulla base degli elementi di prova emersi nel corso del giudizio, che il ritardo avesse cagionato l'aggravamento del dissesto. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa dell'imputato in data 10 Maggio 2021, in vista dell'udienza del 26 Maggio, ha depositato telematicamente memoria con motivi aggiunti, allegando documentazione a sostegno del primo motivo;
in data 21.10.2021 ha depositato con la medesima modalità memoria di replica alle conclusioni del PG, ribadendo le deduzioni presenti nei motivi aggiunti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito enunciati.
1.Le doglianze di cui al primo motivo di ricorso, riguardanti la bancarotta documentale sono complessivamente infondate. In proposito occorre osservare che la sentenza impugnata riguarda l'imputazione di bancarotta fraudolenta per sottrazione o distruzione delle scritture contabili obbligatorie. La difesa, che non contesta i fatti per come ricostruiti nelle sentenze di merito, nel primo motivo e con i motivi aggiunti si duole del mancato accertamento dell'elemento soggettivo del delitto, riproponendo l'argomento della semplice mancanza di collaborazione con gli organi fallimentari, poiché l'imputato avrebbe segnalato alla curatela la presenza dei registri contabili ed amministrativi in un locale sito in Forlì ed ha, di conseguenza, invocato la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'ad 220 LF.
1.1 Ai fini della soluzione della questione posta dal ricorrente deve operarsi una sintetica ricognizione della riflessione ermeneutica della Corte regolatrice sul tema dei rapporti tra la fattispecie incriminatrice speciale della bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta o per sottrazione e la norma di cui all'ad 220 LF. Si è in proposito affermato che la violazione dell'obbligo di deposito delle scritture contabili costituisce fatto lesivo della disponibilità, in capo agli organi del fallimento, degli strumenti documentali necessari per la ricostruzione delle vicende
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