Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2004, n. 15186
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In tema di contratto di spedizione, affinché lo spedizioniere - soggetto normalmente obbligato a concludere un contratto in nome proprio e per conto di colui che gli ha conferito l'incarico, secondo lo schema del mandato senza rappresentanza, acquisti anche la qualità di vettore, occorre provare che il soggetto agente in guisa di spedizioniere abbia altresì assunto l'obbligo dell'esecuzione del trasporto con mezzi propri o altrui, e non soltanto quello di stipulare un contratto di trasporto in nome proprio e per conto del committente; nell'accertare se lo spedizioniere abbia assunto anche le obbligazioni del vettore il giudice di merito (cui la relativa indagine è devoluta, trattandosi di indagine in fatto) deve fare ricorso ai criteri ermeneutici di cui agli articoli 1362 e ss. Cod. civ., tenendo conto, in particolare, del comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipula del contratto.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione, esteso, come tale, non solo all'esame delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche alla fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi di prova addotti da quest'ultimo e contrastati dall'ingiunto. Ne consegue che, qualora il giudice riconosca (come nella specie) fondata solo parzialmente un'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, deve comunque revocare "in toto" il decreto opposto, statuendo in merito al pagamento degli importi residui del credito, poiché la relativa sentenza di condanna è destinata a sostituirsi, del tutto legittimamente, all'originario provvedimento monitorio, e poiché, ancora, nel giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, l'attore opposto può, altrettanto legittimamente, ridurre l'originario "petitum" senza che ciò costituisca domanda nuova, ne' in primo grado ne' in appello.
In tema di contratti di spedizione, ragioni di collegamento Logico - sistematico tra i primi tre commi dell'art. 2951 cod. civ. impongono di ritenere che a detti contratti sia applicabile non solo la prescrizione annuale di cui al primo comma, ma anche quella di diciotto mesi stabilita dal secondo comma del citato articolo per i trasporti che abbiano inizio o termine fuori dall'Europa.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A & M PRODUCTION SNC, elettivamente domiciliato in VIA BARBERINI 3, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO DE STEFANO, che lo difende unitamente all'avvocato CORRADO SPAGGIARI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PANALPINA TRASP MONDIALI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGRE MELLINI 39, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO D'ANGELANTONIO, che lo difende unitamente all'avvocato ELISA ANTONGIOVANNI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 969/00 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione seconda civile, emessa in data 1/3/2000 e depositata il 14/04/00 (R.G. 639/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/04 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Maurizio DE STEFANO;
udito l'Avvocato Claudio D'ANGELO ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.5.1991, la NA s.p.a. chiedeva al tribunale di Milano l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della A & M Production di TA e c., s.n.c., per le prestazioni effettuate nei suoi confronti, da documentazione alligata.
Avverso l'emesso decreto ingiuntivo, proponeva opposizione l'ingiunta, deducendo che il rapporto traeva origine da un contratto stipulato tra le parti per la spedizione a Teheran dei materiali necessari per uno stand in una fiera, per il successivo trasporto a Damasco per analoga fiera, per il trasporto ancora a Teheran per altra manifestazione ed infine, per la riconsegna della merce a Reggio Emilia al mittente;
che l'opposta si era resa inadempiente, avendo consegnato i beni solo dopo la data espressamente prevista ed essenziale per le finalità perseguite;
che in ogni caso il credito era prescritto per il decorso del termine di cui all'art. 2951, c. 1., c.c.. L'opponente proponeva domanda riconvenzionale per i danni. Resisteva l'opposta, assumendo che nella fattispecie trattavasi di contratto di spedizione e non di trasporto;
che il termine prescrizionale era di mesi 18;
che il ritardo lamentato era da ascriversi ad esclusiva responsabilità del mandante, che aveva consegnato in ritardo il carico e compilato documenti di accompagnamento irregolari;
che tuttavia nessun danno vi era stato, essendo stata la fiera sospesa immediatamente dopo la sua inaugurazione per il lutto nazionale proclamato in Iran per la morte dell'aiatollah KHomeini;
in subordine richiedeva l'opponente che, ove fosse ritenuto il contratto come effettuato con spedizioniere-vettore (art. 1741 c.c.), il risarcimento del danno fosse contenuto nel doppio del prezzo del nolo, secondo la convenzione di Ginevra sui trasporti internazionali su strada 19.5.1956.
Il Tribunale di Milano, con sentenza depositata il 30.1.1997, riteneva il credito azionato prescritto fino alla somma di L. 18.173.325, accoglieva la domanda riconvenzionale ed effettuata la compensazione, condannava la NA al pagamento nei confronti dell'opposta della somma di L. 18.710.740, oltre interessi. Avverso questa sentenza proponeva appello la NA. Si costituiva e resisteva la s.n.c. A & M..
La Corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 14.4.2000, accoglieva l'appello e condannava la s.n.c. A & M a restituire alla NA la somma percepita a seguito della sentenza di primo grado, nonché al pagamento della somma di L. 36.144.085, oltre interessi e spese processuali.
Riteneva la corte di merito che non sussisteva nella fattispecie l'assunta novità di domande fatte valere in allello, poiché la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo solo in relazione alla fattura sub A e la richiesta di conferma per il minor credito di L. 36.144.085, costituiva un'ammissibile riduzione della domanda originaria, producendo effetto solo per le spese del monitorio. Osservava poi la corte che il trasporto da Reggio Emilia a Teheran e ritorno, non poteva considerasi come trasporto in Europa solo perché aveva avuto inizio e fine nella stessa città italiana, in quanto, pur essendo unico il contratto di spedizione, i fatti di trasporto erano vari ed avevano come destinazione o inizio città extraeuropee e che inoltre la somma ingiunta era anche relativa a fatture per trasporti effettuati per Dallas, Costa Rica e Chicago. Secondo la Corte di merito il contratto in questione costituiva un contratto di spedizione e non un contratto di trasporto, ne' un contratto con spedizioniere-vettore, in quarto risultava dalle deposizioni dei testi AR AR e AT che la NA si rivolgeva a diversi vettori, non avendo mezzi propri e che il teste DI aveva affermato di aver visto il contratto di trasporto delle merci in questione stipulato dalla NA con la Transalp s.r.l.;
che nella lettera di vettura risultava la qualità di mittente in capo alla NA;
che quest'ultima aveva richiesto alla A & M la somma complessivamente dovutale, indicando separatamente gli importi delle spese sostenute e delle proprie competenze;
che la diversa qualificazione del rapporto imponeva ex se la reiezione della domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale, anche sotto il profilo dell'assunta efficienza causale dei numerosi e gravi errori di compilazione dei documenti accompagnatori delle merci nella determinazione del ritardo, cui sarebbe in ipotesi conseguito il danno.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la s.n.c. A & M Production di TA e c..
Resiste con controricorso la NA Trasporti Mondiali s.p.a., già NA s.p.a..
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 346 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Assume la ricorrente che con l'atto di appello erano state proposte domande nuove rispetto a quelle avanzate in primo grado, avendo la NA richiesto al tribunale, in sede di costituzione nel giudizio di opposizione esclusivamente la conferma del decreto ingiuntivo ed in ogni caso la condanna della A & M al pagamento della somma di L. 37.083.585 e solo in via gradata, in caso di accoglimento della riconvenzionale, il debito fosse contenuto nei limiti della convenzione di Ginevra per il trasporto merci su strada;
che conseguenzialmente costituivano domande nuove in appello sia la preliminare richiesta di qualificazione giuridica del contratto intercorso tra le parti, mai richiesta in primo grado;
sia la richiesta di parziale nullità del decreto ingiuntivo, a fronte della richiesta di conferma integrale dello stesso;
sia la domanda sul merito attinente ad una somma diversa rispetto a quella richiesta in primo grado, sia sulla domanda subordinata.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato, non sussistendo le pretese novità di domande. Anzitutto va rilevato che, come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione esteso, come tale, non solo alle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche alla fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti e contestati. In questo giudizio di cognizione la posizione sostanziale di attore è assunta dal creditore opposto, mentre quella del convenuto è assunta dall'opponente.
La domanda che sostiene detto giudizio di cognizione è pur sempre la domanda proposta dal ricorrente opposto in sede di procedimento monitorio ed il merito del giudizio è costituito dalla fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (cfr. Cass. 17.11.1997, n. 11417;
Cass. 2002, n. 6663). L'opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, non può ritenersi come un'impugnazione del decreto, che si esaurisce nell'accertare l'esistenza o meno di vizi o di originarie invalidità del procedimento monitorio, ma comporta l'obbligo del giudice di accertare se la domanda di merito, che in ogni caso è oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, sia fondata o meno (Cass. 22.2.2002, n. 2573). Ne consegue che se il giudice riconosce fondata solo parzialmente un'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, deve comunque revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto e statuire in merito agli eventuali importi residui del credito, in quanto la relativa sentenza di condanna si sostituisce al decreto ingiuntivo originario (Cass. 1.12.2000, n. 15339).
2.2. Pertanto, poiché la domanda nel giudizio di opposizione da parte dell'attore sostanziale, e cioè dell'opposto, è necessariamente quella oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo ed è quella la domanda di merito che regge l'intero giudizio di opposizione e l'eventuale giudizio di appello, non può ritenersi che costituisca domanda in appello la domanda che investa questo merito. Sostenere il contrario significherebbe ritenere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non abbia un merito. Nè può ritenersi che la domanda dell'opposto sia solo quella di convalida del decreto opposto, avanzata nell'atto di costituzione, come pare ritenere la ricorrente, poiché, come detto, il giudizio di opposizione non si risolve in un'impugnazione dello stesso e quindi in un esame delle sole condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio.
2.3. Poiché la domanda di merito è quella contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione, l'attore opposto può ridurre il petitum, senza che ciò costituisca domanda nuova (cfr. Cass. 1636 del 1983), nè in primo grado ne' in appello.
Nella fattispecie il giudice di appello, cui compete l'interpretazione dell'atto di impugnazione, ha correttamente ritenuto, con motivazione immune da censure in questa sede di legittimità, che la richiesta avanzata dall'appellante di dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto solo relativamente alla fattura A,) con la conseguente conferma per il minor credito di L. 36.144.085, costituisse una riduzione della domanda originaria e che, se non poteva dar luogo ad una conferma parziale del decreto ingiuntivo opposto, poteva correttamente fondare un accoglimento nel merito della domanda nei limiti in cui era intervenuta la riduzione del petitum.
3.1. Quanto alla qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio, va osservato che essa compete in via esclusiva al giudice, in relazione ai fatti allegati e provati dalle parti. Pertanto così come non è necessaria una domanda espressa delle parti perché il giudice provveda a detta qualificazione,