Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/08/2022, n. 24553

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/08/2022, n. 24553
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24553
Data del deposito : 9 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1724/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
–ricorrente –

contro

A C s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza SS. Apostoli n. 66, presso lo studio dell’avv. M L, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;
–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5686/32/16, depositata il 14 giugno 2016. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Operazioni inesistenti e altro. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22 dicembre 2021 dal Cons. G M N. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. G L, che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte e insistendo per l’accoglimento del ricorso. Udito l'avv. M L C per la ricorrente, nonché l’avv. F E, per delega dell’avv. M L, per la controricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 5686/32/16 del 14/06/2016 la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) ha accolto l’appello proposto da A C s.r.l. (di seguito AC) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP) n. 30865/13/14, la quale aveva respinto il ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007. 1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione di plurime riprese, concernenti, essenzialmente, l’indeducibilità di alcuni costi e l’utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.

1.2. La CTR, in accoglimento dell’appello di AC, evidenziava che: a) l’avviso di accertamento non era stato correttamente motivato in quanto «il rinvio per relationem alla motivazione di altro atto redatto nei confronti di soggetti terzi richiede che l’atto richiamato sia o conosciuto dal destinatario o allegato all’avviso ovvero che il suo contenuto sia riportato nell’avviso notificato» e «non sembra che nel caso di specie ricorressero queste circostanze»;
b) con riferimento alla ripresa concernente l’acquisto di 65 TV led per mancanza di inerenza e non competenza del relativo costo, la merce – acquistata dalla società contribuente, immessa in deposito IVA nell’anno 2007 e quindi svincolata e rivenduta a Clana Industriale s.r.l. – rappresentava un costo inerente in quanto compatibile con l’oggetto sociale e di competenza dell’anno d’imposta 2007 (anno di introduzione nel deposito IVA);
c) con riferimento alle riprese concernenti l’utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, non era provato che i soggetti interposti fossero effettivamente delle cartiere e che, tenuto conto di quanto dedotto dalla società contribuente, le transazioni rappresentate da dette fatture erano reali, con conseguente illegittimità dell’accertamento svolto;
d) con riferimento, infine, alla contestazione della indeducibilità del compenso dell’amministratore, AC aveva provato la sussistenza di specifica delibera di approvazione del compenso.

2. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

3. AC resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

4. All’udienza camerale del 12 luglio 2021 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo in ragione del fatto che la controversia non era decidibile ai sensi dell’art. 375, secondo comma, cod. proc. civ.

5. L’Agenzia delle entrate depositava memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, secondo comma, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR reso motivazione apparente sulle ragioni per le quali l’acquisto di 65 TV led sia inerente all’attività di impresa svolta da AC.

1.1. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che la spesa fosse di competenza dell’esercizio 2007 in ragione della semplice immissione in quell’anno nel deposito IVA.

2. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in ragione dell’afferenza alla medesima ripresa, sono infondati.

2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenzaè nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016;
conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019).

2.2. Con specifico riferimento all’inerenza del costo, poi, si è affermato che il principio di inerenza, unico per le imposte dei redditi e per l’IVA (Cass. n. 18904 del 17/07/2018), si ricava dalla nozione di reddito d'impresa (e non dall'art. 109, comma 5, del medesimo d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili) (Cass. n. 450 del 11/01/2018) ed è espressione della necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'impresa (Cass. n. 13882 del 31/05/2018;
Cass. n. 450 del 2018, cit.;
Cass. n. 18904 del 2018, cit.).

2.2.1. Lo stesso si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico (o di vantaggio economico) ovvero quantitativo (Cass. n. 22938 del 26/09/2018;
Cass. n. 18904 del 2018, cit.), sicché «il costo attiene o non attiene all'attività d'impresa a prescindere dalla sua entità» (così espressamente, in motivazione, Cass. n. 18904 del 2018, cit.).
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